L’albo di Confestetica è nato nel 2008 e gli estetisti si possono iscrivere su base volontaria e ha come obiettivo quello di contrastare il continuo dilagare del fenomeno dell’abusivismo nel campo delle attività estetiche e di rendere visibile online gli estetisti professionisti.

Tutti gli iscritti all'albo di Confestetica hanno dichiarato di essere estetisti ai sensi della legge 4 gennaio 1990, n. 1 e di rispettare il codice deontologico di Confestetica e di accettare atto costitutivo e statuto.

L’estetista ai sensi della legge 4 gennaio 1990, n. 1 , gioca un ruolo fondamentale per il benessere e per l’aspetto estetico dei suoi clienti poiché ha la responsabilità di possedere adeguate conoscenze, attraverso il raggiungimento di un buon livello di formazione e deve avere una buona cognizione di tutte le norme igienico-sanitarie da rispettare ex lege. L’abusivo non può di certo possedere tale preparazione.

L’utente/cliente deve poter avere piena consapevolezza dell’alto rischio di infezioni o malattie virali alle quali è esposto nel momento in cui sceglie di ricorrere all'abusivo.

Con la legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono stati definiti le condizioni e i requisiti indispensabili per esercitare in forma autonoma la professione di estetista, con tale legge si è voluto delineare il profilo professionale di estetista differenziandolo rispetto alle figure dell’acconciatore e degli operatori sanitari.

Gli estetisti che su base volontaria e gratuita si iscrivono all'albo di Confestetica, nel rispetto del codice deontologico di Confestetica, vogliono rendere consultabili online le proprie specializzazioni professionali distinguendosi nettamente da chi svolge questa professione in totale forma abusiva. 

Per denunciare un’estetista abusiva clicca qui: 

SANZIONI PER CHI NON RISPETTA IL CODICE DEONTOLOGICO DI CONFESTETICA: Il mancato rispetto delle norme previste dal Codice Deontologico di Confestetica, darà luogo all'applicazione di sanzioni che, commisurate alla gravità dei fatti contestati, verranno irrogate al fine di salvaguardare l’immagine di Confestetica e di tutti i suoi associati.

Le sanzioni gradualmente applicabili saranno:

a) la censura scritta,

b) sospensione,

c) espulsione.

Il Consiglio direttivo di Confestetica dopo accurata disamina della violazione contestata ed entro due mesi dal ricevimento della denuncia scritta provvederà o ad archiviare la posizione o ad irrogare la sanzione più equa. Il Consiglio direttivo, in ogni caso provvederà a comunicare per via telematica o a mezzo raccomandata l’esito della procedura al diretto interessato.