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                                                                        XVI LEGISLATURA 
                                                              CAMERA DEI DEPUTATI 3116                                                     

  

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MAZZOCCHI, ANGELUCCI, MALGIERI, ARACRI

Disciplina delle professioni di estetista professionale, di onicotecnico e di tecnico dell'abbronzatura artificiale, a tutela della concorrenza e della salute del consumatore

Presentata il 13 gennaio 2010


Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si prefigge l'obiettivo di contrastare il continuo dilagare del fenomeno dell'abusivismo nel campo delle attività estetiche.

I punti di forza di tale concorrenza sleale sono i prezzi bassi, la disponibilità oraria spesso illimitata e il servizio a domicilio. Conseguentemente, il confronto tra abusivi ed estetisti professionisti risulta impari tutto a danno, però, del consumatore finale in termini di salute e di qualità del servizio offerto.

L'estetista, infatti, gioca un ruolo fondamentale per la salute dei suoi clienti poiché ha la responsabilità di possedere adeguate conoscenze, attraverso il raggiungimento di un buon livello di formazione. Si pensi a tutti i casi in cui l'estetista è chiamato a fornire consigli sul tipo di trattamento da eseguire nonché a tutti i casi in cui deve constatare l'esistenza di patologie che necessitano l'intervento di medici specialisti. Infine, ma non per importanza, l'estetista deve avere una buona cognizione di tutte le norme igienico-sanitarie da rispettare ex lege.

L'abusivo non può di certo possedere tale preparazione. L'utente/cliente deve poter avere piena consapevolezza dell'alto rischio di infezioni o malattie virali alle quali è esposto nel momento in cui sceglie di ricorrere all'abusivo.

Se è pur vero che con la legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono stati definiti le condizioni e i requisiti indispensabili per esercitare in forma autonoma la professione di estetista e se è anche vero che con


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tale legge si è voluto delineare il nuovo profilo professionale di estetista differenziandolo rispetto alle figure dell'acconciatore e degli operatori sanitari, allo stato attuale, tuttavia, tale normativa risulta ormai inadeguata ove si considerino le problematiche che il comparto deve quotidianamente affrontare.

È, pertanto, quanto mai necessario intervenire nuovamente con una regolamentazione chiara ed esauriente che certifichi, in primo luogo, la formazione. La categoria degli estetisti non può più continuare ad essere equiparata a quella di semplici artigiani in quanto gli estetisti non esercitano un mestiere ma hanno a che fare quotidianamente con un prodotto molto speciale: la salute dell'utente/cliente.

L'utente/cliente merita un servizio di qualità che può essere fornito solo da chi può definirsi «professionista». Da qui discende la necessità, non più procrastinabile, di riconoscere giuridicamente la categoria degli estetisti attraverso l'istituzione di un albo super partes, quale garanzia della formazione e della preparazione professionale degli estetisti.

Con la presente proposta di legge viene previsto un percorso formativo che pone quale requisito minimo per accedere al corso regionale di estetista professionale il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Il corso regionale ha una durata di tre anni e si conclude con il superamento dell'esame finale teorico-pratico. Al termine del citato corso regionale è previsto un periodo di sei mesi di praticantato, durante il quale, sotto la supervisione di un estetista professionale (tutor), il praticante mette alla prova le sue conoscenze teorico-pratiche e affina le proprie capacità professionali seguendo le sue naturali propensioni.

Concluso il praticantato, occorre superare l'esame abilitativo di Stato quale condizione senza la quale non è possibile l'iscrizione all'albo.

Infine, sempre a garanzia del consumatore, viene previsto, durante l'esercizio della professione di estetista, l'obbligo di frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento continuo. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la cancellazione dall'albo.

Altro punto cardine della presente proposta di legge concerne l'equipollenza. Nello specifico viene prevista la possibilità per gli estetisti artigiani, che abbiano conseguito la qualificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1990, n. 1, e che non siano in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, di divenire comunque estetisti professionali previo superamento dell'esame di Stato e conseguente iscrizione all'albo entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge. Qualora, invece, l'estetista artigiano non intenda conseguire il titolo professionale potrà comunque proseguire il mestiere di estetista artigiano secondo le norme dettate nel capo IV della legge.

La presente proposta di legge inoltre prevede un importante deterrente al fenomeno dell'abusivismo dal momento che viene prevista l'applicazione dell'articolo 348 del codice penale nonché una sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000 a 15.000 euro per gli estetisti abusivi e da 1.500 a 7.000 euro per i loro utenti/clienti.

Infine, la presente proposta di legge interviene a disciplinare sia la figura di onicotecnico sia la nuova figura di tecnico dell'abbronzatura artificiale prevedendo per tali categorie un corso specifico di 450 ore e l'istituzione di un apposito elenco. La disciplina di tali figure risulta quanto mai necessaria ove si considerino i rischi che certi comportamenti irresponsabili possono recare.

Nel comparto degli estetisti si avverte indubbiamente la necessità di un cambiamento ma, soprattutto, di una moralizzazione raggiungibile solo attraverso un innalzamento del livello di formazione e di preparazione al fine di poter tutelare la salute dei nostri cittadini.


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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I

ESTETISTA PROFESSIONALE

Art. 1.

(Estetista professionale).

1. L'attività dell'estetista professionale comprende le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo prevalente è quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione di apparecchiature ad uso estetico e con l'applicazione dei prodotti cosmetici come definiti dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.

2. L'attività di estetista professionale comprende anche l'attività di massaggiatore, salvo quanto previsto dal regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.

3. Le attività indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere svolte esclusivamente dall'estetista professionale iscritto all'Albo nazionale di cui all'articolo 2, fatto salvo quanto previsto da altre norme vigenti in materia.

4. È escluso dall'esercizio della professione di estetista, tutto ciò che è di pertinenza del medico chirurgo e del fisioterapista.

5. L'estetista professionale può esercitare, altresì, le attività di onicotecnico e di tecnico dell'abbronzatura artificiale.

Art. 2.

(Istituzione del Collegio nazionale e dell'Albo nazionale degli estetisti professionali).

1. Sono istituiti il Collegio nazionale degli estetisti professionali, di seguito denominato «Collegio nazionale» e l'Albo


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nazionale degli estetisti professionali, di seguito denominato «Albo».

2. Gli iscritti all'Albo, previo superamento dell'esame di Stato e dopo un periodo di praticantato obbligatorio di sei mesi, costituiscono il Collegio nazionale.

3. Il Collegio nazionale fissa il contributo obbligatorio che gli iscritti sono tenuti a versare annualmente, in modo da assicurare la copertura dei costi relativi alle funzioni svolte sia dal Collegio nazionale, sia dai collegi professionali territoriali e alla tenuta dell'Albo.

4. Sono organi del Collegio nazionale: l'assemblea, il comitato esecutivo, il presidente. Il Collegio è articolato in sezioni regionali.

6. L'alta vigilanza sul Collegio nazionale è esercitata dal Ministro della giustizia.

Art. 3.

(Norme regolamentari).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono adottate le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'Albo nonché alla costituzione, al funzionamento e ai poteri del Collegio nazionale.

Art. 4.

(Esercizio della professione di estetista professionale).

1. L'estetista professionale può esercitare la professione in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato o in associazione con altri estetisti professionali.

2. All'estetista professionale è consentita la vendita di prodotti cosmetici e quant'altro necessario alle cure estetiche della persona e della sua immagine secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

3. È consentita la collaborazione tra estetista professionale e medico.


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Art. 5.

(Requisiti minimi per l'esercizio della professione di estetista professionale).

1. L'estetista professionale può esercitare la professione in forma individuale o in associazione con altri estetisti professionali iscritti al Collegio nazionale, con onicotecnici iscritti all'Elenco nazionale istituito dall'articolo 12 e con tecnici dell'abbronzatura artificiale iscritti all'elenco nazionale istituito dall'articolo 20.

2. I locali nei quali è esercitata la professione di estetista professionale devono rispettare i requisiti edilizi e igienico-sanitari previsti dalle norme statali e regionali e dai regolamenti comunali vigenti in materia.

Art. 6.

(Requisiti professionali dell'estetista professionale).

1. L'iscrizione all'Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;

b) frequenza di un corso regionale di estetista professionale della durata di tre anni con la frequenza di almeno 900 ore annue oltre a 250 ore annue di stage presso un esercizio di estetica professionale, con relativo superamento dell'esame finale teorico-pratico;

c) completamento di un periodo di praticantato formativo, da svolgere presso un'estetista professionale, della durata di sei mesi, successivo al superamento del corso di cui alla lettera b);

d) superamento di un esame di Stato organizzato dal Collegio nazionale.

2. Con l'iscrizione all'Albo e con l'accesso al Collegio nazionale, l'estetista professionale sottoscrive il codice deontologico della professione, adottato dal Collegio


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medesimo e accetta i progetti di formazione e di aggiornamento continui.

Art. 7.

(Programmi di formazione ed esame finale teorico-pratico).

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e previo accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti l'ordinamento didattico del corso di estetista professionale, i contenuti dell'esame finale teorico-pratico, i componenti della commissione di esame e i contenuti dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione.

2. Le materie fondamentali di insegnamento teorico-pratico devono essere impartite da docenti e da professionisti nei settori relativi alla materia insegnata. I docenti di estetica devono essere regolarmente iscritti al Collegio nazionale e aver svolto almeno cinque anni di lavoro autonomo come estetista.

3. I programmi di ciascuna materia sono organizzati e proposti alle scuole regionali, direttamente dal Collegio nazionale, secondo le reali esigenze del mercato e dell'estetista professionale. Sono materie di insegnamento:

a) cosmetologia;

b) fisiologia umana;

c) anatomia umana;

d) chimica organica e inorganica;

e) dermatologia;

f) endocrinologia;

g) angiologia;

h) nutrizione;

i) termalismo;

l) igiene e profilassi;

m) fisica e chimica;


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n) primo soccorso;

o) psicologia e comunicazione;

p) tutela dell'ambiente e sicurezza sul lavoro;

q) gestione delle risorse umane;

r) informatica;

s) marketing;

t) lingua inglese;

u) etica professionale;

v) diritto e legislazione del lavoro, commerciale, civile, penale e amministrativo;

z) cultura generale dell'estetica corporea;

aa) massaggi e trattamenti viso e corpo;

bb) estetica corporea;

cc) laboratorio di estetica corporea;

dd) trucco e trucco semipermanente;

ee) visagismo e morfologia del viso e make-up;

ff) utilizzo di apparecchiature ad uso estetico;

gg) manicure e pedicure;

hh) tecniche di epilazione;

ii) accoglienza e gestione della clientela;

ll) ricostruzione delle unghie;

mm) nozioni di chirurgia plastica;

nn) funzioni, manutenzione e normative riguardanti le apparecchiature ad uso estetico;

oo) tecniche di linfodrenaggio Vodder;

pp) massaggio connettivale e muscolare.

4. Le regioni organizzano l'esame finale teorico-pratico di cui all'articolo 6, comma 1,


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lettera b), prevedendo le relative sessioni davanti a commissioni costituite da:

a) cinque docenti delle materie insegnate;

b) un commissario interno;

c) un commissario esterno;

d) tre rappresentanti del Collegio nazionale.

5. Le regioni, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista professionale, hanno facoltà di istituire e di autorizzare lo svolgimento dell'esame finale teorico-pratico previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), anche presso scuole private, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e di funzionamento ed esercitando la relativa vigilanza tecnica e amministrativa.

6. Le scuole professionali già autorizzate e riconosciute dai competenti organi dello Stato e delle regioni alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano alle disposizioni del presente articolo.

Art. 8.

(Corsi di formazione e di aggiornamento professionale continui).

1. L'estetista professionale ha il dovere della formazione e dell'aggiornamento professionali continui. Il Collegio nazionale disciplina le modalità di adempimento di tale dovere, anche predisponendo appositi corsi professionali o accreditando corsi professionali proposti da soggetti terzi.

2. La formazione e l'aggiornamento professionali continui possono essere svolti mediante la partecipazione ai corsi di cui al comma 1 o, alternativamente, dimostrati mediante il superamento di appositi esami biennali. Il Collegio nazionale disciplina le modalità di svolgimento e di partecipazione dei corsi e degli esami.

3. La mancata frequenza ai corsi di cui al comma 1 e il mancato superamento degli esami di cui al comma 2 comportano la cancellazione dall'Albo.


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Art. 9.

(Norme transitorie).

1. Gli estetisti artigiani che hanno conseguito la qualificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1990, n. 1, che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un titolo equivalente, possono comunque diventare estetisti professionali previo superamento dell'esame di Stato e conseguente iscrizione all'Albo e al Collegio nazionale, entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le imprese artigiane di estetista già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché i loro dipendenti che, entro tre anni dalla data medesima non hanno conseguito l'abilitazione alla professione di estetista professionale, possono esercitare il mestiere di estetista artigiano, secondo quanto previsto dal capo IV.

3. Gli estetisti artigiani non titolari di attività alla data di entrata in vigore della presente legge possono avviare una nuova attività di estetista professionale previo superamento dell'esame di Stato e conseguente iscrizione all'Albo e al Collegio nazionale.

4. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già iniziato a frequentare un corso di qualificazione per estetisti istituito ai sensi della legge 4 gennaio 1990, n. 1, e che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un titolo equivalente, possono comunque, dopo il superamento del corso, conseguire la qualifica di estetisti professionali previo superamento dell'esame di Stato, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

(Apparecchiature ad uso estetico).

1. È consentito l'utilizzo delle apparecchiature ad uso estetico conformi alla normativa tecnica vigente e rispondenti ai


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requisiti previsti dal Comitato elettrotecnico italiano relativamente alla sicurezza delle medesime apparecchiature.

2. L'impiego delle tecnologie di estetica avanzata, già in essere o diffuse dopo la data di entrata in vigore della presente legge, è subordinato alla frequenza di appositi corsi di specializzazione, i cui programmi sono organizzati dal Collegio nazionale e al superamento del relativo esame finale teorico-pratico.

Capo II

ONICOTECNICO

Art. 11.

(Onicotecnico).

1. L'attività di onicotecnico consiste nella costruzione, ricostruzione, applicazione e decorazione su unghie naturali con prodotti specifici a seconda della tecnica utilizzata, con periodici interventi correttivi per formare unghie artificiali; è inoltre consentita l'applicazione di unghie artificiali preformate, decorazioni e tutto ciò che riguarda il trattamento di bellezza delle mani e dei piedi. L'attività di onicotecnico comprende ogni prestazione artistica eseguita, a esclusivo scopo decorativo, sulla superficie di unghie artificiali delle mani e dei piedi e le successive lavorazione e colorazione delle stesse. L'attività di onicotecnico viene eseguita con interventi manuali e meccanici e mediante l'uso di prodotti con asciugatura ad aria o fotoindurenti.

Art. 12.

(Istituzione dell'Elenco nazionale degli onicotecnici).

1. È istituito l'Elenco nazionale degli onicotecnici, presso il Collegio nazionale.

2. Il comitato esecutivo del Collegio nazionale fissa il contributo obbligatorio che gli iscritti sono tenuti a versare annualmente,


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in modo da assicurare la copertura dei costi relativi alle funzioni dell'Elenco nazionale degli onicotecnici.

3. L'iscrizione all'Elenco nazionale degli onicotecnici è condizione necessaria per l'esercizio dell'attività di onicotecnico.

Art. 13.

(Norme regolamentari).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono adottate le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'Elenco di cui all'articolo 12.

Art. 14.

(Attività di onicotecnico).

1. L'attività di onicotecnico può essere esercitata in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato.

2. Ai titolari dell'attività di onicotecnico, limitatamente alla vendita e alla cessione di prodotti cosmetici inerenti al trattamento e al mantenimento della bellezza delle mani e dei piedi, non si applicano le disposizioni relative alla disciplina del commercio al dettaglio, fatto salvo quanto eventualmente previsto dalle leggi regionali vigenti in materia.

3. Le imprese già autorizzate, ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, alla vendita di prodotti cosmetici possono svolgere l'attività di onicotecnico a condizione che si adeguino alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e a quelle di cui agli articoli 15 e 16 della presente legge per il conseguimento della qualifica professionale.

Art. 15.

(Attività delle imprese di onicotecnica).

1. Le imprese che svolgono attività di onicotecnico possono essere esercitate in forma individuale o di società, previa iscrizione


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dei titolari e dei dipendenti all'Elenco nazionale degli onicotecnici.

2. I locali nei quali è esercitata la professione di onicotecnico devono rispettare i requisiti edilizi e igienico-sanitari previsti dalle norme statali e regionali e dai regolamenti comunali vigenti in materia.

Art. 16.

(Requisiti dell'attività di onicotecnico).

1. L'esercizio dell'attività di onicotecnico è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

a) aver adempiuto all'obbligo di istruzione e formazione;

b) aver superato un corso regionale di onicotecnico, comprendente 450 ore di formazione con relativo superamento dell'esame finale teorico-pratico, e aver svolto tre mesi di praticantato presso imprese di onicotecnica, sotto il tutoraggio di un onicotecnico iscritto all'Elenco nazionale oppure aver svolto tre anni di attività lavorativa qualificata in qualità di onicotecnico dipendente a tempo pieno presso un'impresa di onicotecnica regolarmente iscritta all'Elenco nazionale, corredati da 200 ore di teoria e dallo svolgimento di un esame finale teorico-pratico, espletati dopo il conseguimento dell'obbligo di istruzione e formazione.

2. Lo svolgimento del periodo di praticantato è condizione essenziale per l'iscrizione all'Elenco nazionale degli onicotecnici.

Art. 17.

(Programmi di formazione ed esame finale teorico-pratico).

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, sono definiti l'ordinamento didattico del corso di qualificazione


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di onicotecnico, nonché i contenuti dell'esame finale teorico-pratico e i componenti della commissione di esame.

2. Le materie fondamentali di insegnamento teorico-pratico devono essere impartite da docenti e da professionisti nei settori relativi alla materia insegnata.

3. Sono materie di insegnamento:

a) nozioni generali di anatomia umana;

b) tecniche di ricostruzione in gel e in acrilico;

c) decorazioni e applicazioni su gel e acrilico;

d) dermatologia e malattie della pelle e delle unghie;

e) nozioni generali di cosmetologia;

f) igiene e profilassi;

g) nozioni generali di fisica e di chimica;

h) comunicazione;

i) etica professionale;

l) primo soccorso;

m) tutela dell'ambiente e sicurezza sul lavoro;

n) chimica sui materiali d'uso;

o) legislazione di accesso alla professione;

p) marketing;

q) gestione delle risorse umane;

r) lingua inglese;

s) informatica;

t) diritto commerciale e societario;

u) diritto del lavoro e contratti;

v) manicure e pedicure;

z) accoglienza della clientela.


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4. Le regioni organizzano l'esame finale teorico-pratico di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), prevedendo le relative sessioni dinanzi a commissioni composte da:

a) due docenti delle materie svolte;

b) un commissario interno;

c) un commissario esterno;

d) due rappresentanti del Collegio nazionale;

e) due rappresentanti dell'Elenco nazionale degli onicotecnici.

5. Le regioni, per il conseguimento della qualifica professionale di onicotecnico, hanno facoltà di istituire e di autorizzare lo svolgimento dell'esame finale previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b), anche presso scuole private, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e funzionamento ed esercitando la relativa vigilanza tecnica e amministrativa.

6. Le scuole professionali già autorizzate e riconosciute dai competenti organi dello Stato e delle regioni alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano alle disposizioni dell'articolo 16 e del presente articolo.

7. I docenti che insegnano le materie di cui al comma 3 devono essere professionisti titolati nelle materie di rispettiva competenza; i docenti estetisti professionali devono essere regolarmente iscritti al Collegio nazionale; i docenti delle materie relative all'attività di onicotecnico devono essere iscritti all'Elenco nazionale degli onicotecnici.

Art. 18.

(Disposizione transitoria).

1. Agli onicotecnici che, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dimostrino di avere esercitato presso un'impresa di onicotecnico o di estetica professionale in qualità di dipendente o che dimostrino la titolarità di una partita IVA inerente alla suddetta attività, è riconosciuta l'iscrizione diretta all'Elenco nazionale degli onicotecnici previo superamento dell'esame finale teorico-pratico, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b).


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Capo III

TECNICO DELL'ABBRONZATURA ARTIFICIALE

Art. 19.

(Tecnico dell'abbronzatura artificiale).

1. L'attività di tecnico dell'abbronzatura artificiale comprende tutte le prestazioni relative all'utilizzo di apparecchiature generanti raggi ultravioletti utilizzate a fini estetici presenti in esercizi aperti al pubblico e comprendenti la notifica delle apparecchiature alle aziende sanitarie locali di competenza, la firma della nota informativa da parte dei clienti, la compilazione della scheda individuale del cliente, l'aggiornamento del registro di manutenzione delle apparecchiature e l'obbligo di informare i clienti delle avvertenze e precauzioni di cui all'allegato A annesso alla presente legge.

2. Sono escluse dall'attività di tecnico dell'abbronzatura artificiale le prestazioni a carattere esclusivamente terapeutico, i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, l'attuazione di tecniche manuali e l'applicazione di prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.

3. Il tecnico dell'abbronzatura artificiale è l'unico responsabile ai fini penali e civili degli eventuali danni causati ai clienti.

Art. 20.

(Istituzione dell'Elenco nazionale dei tecnici dell'abbronzatura artificiale).

1. È istituito l'Elenco nazionale dei tecnici dell'abbronzatura artificiale, presso il Collegio nazionale.

2. Il comitato esecutivo del Collegio nazionale fissa il contributo obbligatorio che gli iscritti sono tenuti a versare annualmente, in modo da assicurare la copertura


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dei costi relativi alle funzioni dell'Elenco nazionale dei tecnici dell'abbronzatura artificiale.

3. L'iscrizione all'Elenco nazionale dei tecnici dell'abbronzatura artificiale è condizione necessaria per l'esercizio dell'attività di tecnico dell'abbronzatura artificiale.

Art. 21.

(Norme regolamentari).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono adottate le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'Elenco di cui all'articolo 20, nonché alla sua costituzione e al suo funzionamento.

Art. 22.

(Esercizio dell'attività di tecnico dell'abbronzatura artificiale).

1. L'attività di tecnico dell'abbronzatura artificiale può essere esercitata in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato.

2. Il tecnico dell'abbronzatura artificiale deve essere presente fisicamente durante tutta la durata dell'attività di abbronzatura artificiale.

3. Alle imprese esercenti esclusivamente attività di abbronzatura artificiale è vietata la vendita di prodotti cosmetici in difformità delle norme vigenti in materia di commercio al dettaglio.

4. Le imprese già autorizzate, ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, alla vendita di prodotti cosmetici e non esclusivamente esercenti attività di abbronzatura artificiale possono svolgere attività di abbronzatura artificiale a condizione che si adeguino alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo e a quelle degli articoli 23 e 24.


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Art. 23.

(Requisiti per l'esercizio dell'attività di tecnico dell'abbronzatura artificiale).

1. I locali nei quali è esercitata la professione di tecnico dell'abbronzatura artificiale devono rispettare i requisiti edilizi e igienico-sanitari previsti dalle norme statali e regionali e dai regolamenti comunali vigenti in materia.

2. Decorso un anno dalla data di fabbricazione, le apparecchiature per l'abbronzatura artificiale devono essere sottoposte a revisione obbligatoria.

3. Dopo la prima revisione, eseguita ai sensi del comma 2, le apparecchiature per l'abbronzatura artificiale devono essere sottoposte a revisione semestrale.

4. Deve essere messa a disposizione degli organi competenti di controllo la seguente documentazione:

a) dichiarazioni di conformità previste dalla legge 5 marzo 1990, n. 46;

b) copia dell'avvenuta presentazione di denuncia di messa a terra;

c) copia della scheda individuale del cliente, di cui all'allegato B annesso alla presente legge;

d) registro delle apparecchiature generanti raggi ultravioletti di cui all'allegato C annesso alla presente legge;

e) copia della notifica di installazione di apparecchiature generanti raggi ultravioletti di cui all'allegato D annesso alla presente legge;

f) manuale d'uso conforme alla normativa per ogni apparecchiatura generante raggi ultravioletti;

g) cartellonistica o marcatura sull'apparecchiatura generante raggi ultravioletti riportante le precauzioni d'uso;

h) cartellonistica riportante le tabelle di esposizione complete di indicazione di energia irradiata per metro quadrato nel corso delle singole sedute;


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i) libretto di manutenzione delle apparecchiature generanti raggi ultravioletti di abbronzatura artificiale;

l) marcatura sull'apparecchiatura generante raggi ultravioletti della data di fabbricazione, della data di scadenza della manutenzione delle lampade e della data di scadenza della manutenzione della medesima.

Art. 24.

(Requisiti per l'esercizio dell'attività di tecnico dell'abbronzatura artificiale).

1. L'esercizio dell'attività di tecnico dell'abbronzatura artificiale e l'iscrizione all'Elenco nazionale dei tecnici dell'abbronzatura artificiale sono subordinati al possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di scuola secondaria di secondo grado;

b) frequenza di un corso regionale di tecnico dell'abbronzatura artificiale comprendente 450 ore di formazione, con relativo superamento dell'esame finale teorico-pratico;

c) completamento di un periodo di praticantato formativo presso un'impresa di attività di abbronzatura artificiale o di altra impresa estetica, della durata di tre mesi, successivo al superamento dell'esame di cui alla lettera b), sotto la tutela di un tecnico dell'abbronzatura artificiale esperto iscritto al relativo Elenco o di un estetista professionale.

Art. 25.

(Programmi di formazione ed esame finale teorico-pratico).

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, sono definiti l'ordinamento didattico del corso di qualificazione di tecnico dell'abbronzatura artificiale, nonché i contenuti dell'esame finale


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teorico-pratico e i componenti della commissione d'esame.

2. Le materie fondamentali di insegnamento teorico-pratico devono essere impartite da docenti e professionisti nei settori relativi alla materia insegnata.

3. Sono materie di insegnamento:

a) nozioni generali di fisiologia umana;

b) nozioni generali di anatomia umana;

c) dermatologia: malattie della pelle e fototipi;

d) nozioni generali di cosmetologia;

e) igiene e profilassi;

f) nozioni generali di fisica e di chimica;

g) psicologia e comunicazione;

h) etica professionale;

i) primo soccorso;

l) tutela dell'ambiente e sicurezza sul lavoro;

m) legislazione di accesso alla professione;

n) marketing;

o) gestione delle risorse umane;

p) lingua inglese;

q) informatica;

r) diritto commerciale e societario;

s) diritto del lavoro e contratti;

t) accoglienza della clientela;

u) compilazione della documentazione di cui all'articolo 23, comma 4;

v) elettrologia e meccanica relativa alle apparecchiature generanti raggi ultravioletti;

z) normativa di riferimento per l'attività;

aa) gestione del cliente e del trattamento dei dati personali.


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3. Le regioni organizzano l'esame finale teorico-pratico di cui all'articolo 24, comma 1, lettera b), prevedendo le relative sessioni davanti a commissioni composte da:

a) due docenti delle materie insegnate;

b) un commissario interno;

c) un commissario esterno;

d) due rappresentanti del Collegio nazionale;

e) due rappresentanti dell'Elenco nazionale dei tecnici dell'abbronzatura artificiale.

4. Le regioni, per il conseguimento della qualifica professionale di tecnico dell'abbronzatura artificiale, hanno facoltà di istituire e di autorizzare lo svolgimento dell'esame finale previsto dall'articolo 24, comma 1, lettera b), anche presso scuole private, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e di funzionamento ed esercitando la relativa vigilanza tecnica e amministrativa.

5. Le scuole professionali già autorizzate e riconosciute competenti dagli organi dello Stato e delle regioni alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano alle disposizioni dell'articolo 24 e del presente articolo.

Art. 26.

(Norme transitorie).

1. Ai titolari di attività di abbronzatura artificiale anche non in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un titolo equivalente, è riconosciuta l'equipollenza con la qualifica di tecnico dell'abbronzatura artificiale, previo superamento di un esame teorico con conseguente iscrizione all'Elenco nazionale dei tecnici dell'abbronzatura artificiale.

2. I tecnici dell'abbronzatura artificiale non in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un titolo equivalente, possono essere iscritti all'Elenco


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nazionale dei tecnici dell'abbronzatura artificiale entro due anni dalla data entrata in vigore della presente legge previa frequenza e superamento dell'esame finale teorico-pratico di cui all'articolo 24, comma 1, lettera b).

3. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione all'Elenco nazionale dei tecnici dell'abbronzatura artificiale è consentita a coloro che sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo equivalente e che hanno frequentato il corso regionale annuale di cui all'articolo 24, comma 1, lettera b).

Capo IV

ATTIVITÀ DI ESTETISTA ARTIGIANO

Art. 27.

(Estetista artigiano).

1. L'attività di estetista artigiano comprende le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente è quello di mantenerlo in perfette condizioni, nonché di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

2. L'attività di estetista artigiano può essere svolta attraverso tecniche manuali, con l'applicazione dei prodotti cosmetici come definiti dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713, o con l'utilizzazione dei seguenti apparecchi:

a) vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato;

b) stimolatore a luce blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio ad alta frequenza o ad ultrasuoni;

c) doccia filiforme e atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera;


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d) scaldacera per cerette monouso;

e) attrezzature manuali per manicure e pedicure;

f) stimolatore a luce blu con elettrodi per uso estetico ad alta frequenza;

g) coperta termica.

3. Sono escluse dall'attività di estetista artigiano le prestazioni a finalità di carattere esclusivamente terapeutico.

4. Salvo quanto previsto dal presente capo, l'estetista artigiano non può esercitare le attività proprie della professione di estetista professionale.

5. L'estetista artigiano titolare di impresa può esercitare la propria attività negli stessi locali in cui la esercitava prima dell'entrata in vigore della presente legge. Il cambio di denominazione o di sede legale dell'attività di estetista artigiano comporta l'acquisizione dell'abilitazione di cui all'articolo 9, comma 1.

6. L'estetista artigiano non titolare di impresa può continuare ad esercitare la propria attività presso qualsiasi impresa di estetista artigiano o professionale nei limiti previsti dai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, nonché presso le imprese indicate all'articolo 28, comma 1.

7. L'estetista artigiano non titolare di impresa, che intende avviare un'attività autonoma deve acquisire l'abilitazione di estetista professionale di cui all'articolo 9, comma 1.

8. L'estetista artigiano titolare di impresa o dipendente che intende svolgere la professione di onicotecnico o di tecnico dell'abbronzatura artificiale deve conseguire le abilitazioni prescritte dalla presente legge.

9. L'estetista artigiano titolare di impresa deve rendere nota ai clienti la propria qualifica di estetista artigiano esponendo tale denominazione nei locali di lavoro, sulla vetrina o sulla porta d'ingresso dell'esercizio, sulla carta intestata, sui biglietti da visita e su tutti i mezzi di comunicazione riferiti alla propria attività.

10. L'estetista artigiano non può ricoprire il ruolo di direttore tecnico di alcuna impresa terza.


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Art. 28.

(Attività delle imprese di estetica artigiana).

1. Alle imprese esercenti l'attività di estetica artigiana che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della medesima attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio e all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426.

2. L'attività di estetista artigiano può essere esercitata anche presso le imprese autorizzate ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, alla vendita di prodotti cosmetici a condizione che queste si adeguino ai regolamenti regionali e comunali vigenti in materia.

3. L'attività di estetista artigiano può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere, in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di società previste dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

Art. 29.

(Sanzioni relative all'esercizio dell'attività di estetista artigiano).

1. L'estetista artigiano che esercita le attività riservate alla professione di estetista professionale è soggetto alle pene previste dall'articolo 348 del codice penale.

2. L'estetista artigiano che esercita le attività di cui al presente capo in violazione delle disposizioni della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.000 a euro 15.000.


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Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30.

(Esercizio delle attività di estetista professionale, di onicotecnico o di tecnico dell'abbronzatura artificiale unitamente ad altre attività commerciali legate all'estetica).

1. Le attività disciplinate dalla presente legge possono essere svolte unitamente all'attività di barbiere, parrucchiere o acconciatore, anche in forma associata secondo le disposizioni previste dalla normativa statale e regionale vigente in materia.

2. Le attività disciplinate dalla presente legge possono essere svolte unitamente all'attività di barbiere, parrucchiere o acconciatore nella medesima sede. In tale caso esse devono essere esercitate in locali separati, destinati esclusivamente all'una o all'altra categoria di attività.

3. L'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge e di quelle disciplinate dalle norme relative ai barbieri, parrucchieri e acconciatori resta comunque subordinato al possesso dei relativi requisiti.

Art. 31.

(Sanzioni).

1. Chiunque esercita le attività riservate alla professione di estetista professionale senza essere iscritto all'Albo è soggetto alle pene previste dall'articolo 348 del codice penale nonché alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.000 a euro 15.000.

2. Chiunque esercita le attività di onicotecnico o di tecnico dell'abbronzatura artificiale senza essere iscritto negli Elenchi di cui rispettivamente agli articoli 12 e 20 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.000 a euro 15.000.

3. Chiunque richiede prestazioni riservate alla professione di estetista professionale


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ovvero prestazioni di onicotecnico o di tecnico dell'abbronzatura artificiale a soggetti che non hanno titolo a svolgerle ai sensi della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 7.000.

Art. 32.

(Abrogazione).

1. La legge 4 gennaio 1990, n. 1, è abrogata.


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Allegato A

(Articolo 19, comma 1)

Avvertenze e precauzioni per una corretta abbronzatura.

È sconsigliato l'uso di apparecchi per l'abbronzatura della pelle da parte di soggetti particolarmente a rischio di effetti nocivi per la loro salute.

È sconsigliato sottoporsi ai trattamenti a tutti coloro che appartengono alle seguenti categorie:

Soggetti di fototipo 1;

Bambini e ragazzi di età inferiore ai 18 anni;

Soggetti con un elevato numero di nei;

Soggetti che tendono a produrre lentiggini;

Individui con una storia personale di frequenti ustioni solari in età infantile e nell'adolescenza;

Soggetti con lesioni cutanee premaligne o maligne;

Soggetti con la pelle danneggiata dal sole;

Coloro che utilizzano cosmetici (questi prodotti possono aumentare la fotosensibilità individuale all'esposizione ai raggi UV);

Persone che utilizzano farmaci, in questo caso, bisognerebbe chiedere il parere del medico curante, per appurare se gli stessi possono aumentare la fotosensibilità;

Soggetti portatori di pace-maker.

Gli apparecchi UV non devono essere usati da:

Persone che non si abbronzano se esposti al sole;

Persone che soffrono di scottature solari;

Bambini;

Soggetti con precedenti di cancro della pelle o ad esso predisposti.


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