Comunicato Ufficiale

numero 4242 del 24 novembre 2014

 

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In risposta alla nota del 18 novembre 2014 del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico Gianfranco Vecchio.

Si premette:

Che il settore dell’estetica non si occupa né di bambole né di giocattoli, ma si occupa di “persone vere” e di “alta tecnologia estetica”;

Che Milioni di persone ogni giorno si recano dalla propria estetista di fiducia affidando il proprio corpo affinché la professionista se ne possa prendere cura dal punto di vista estetico. L’estetista è in grado di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarlo, di proteggerlo, di modificarne l’aspetto estetico.

Che sempre di più, soprattutto in questa fase di crisi, le persone si vogliono bene, vogliono vivere in armonia con se stessi e con gli altri, e che per questo curano maggiormente il proprio aspetto estetico.

Pertanto, l’estetista risulta oggi, una figura molto importante, in quanto ogni anno si prende cura di MILIONI DI PERSONE, suoi clienti.

Ogni anno l’estetista svolge oltre 100Milioni di trattamenti estetici, in oltre 25.000 aziende (centri estetici), dove ci lavorano oltre 100Mila persone, utilizzando tecnologie di ultima generazione sin dal 1990, così come consentito dall’elenco delle apparecchiature estetiche di cui all’allegato A) della legge 4 gennaio 1990 n.1. e utilizzano prodotti cosmetici secondo le prescrizioni di legge.

In questi ultimi anni, per l’esattezza (21 anni), i due Ministeri (Sviluppo Economico e Salute) in ottemperanza legge 4 gennaio 1990 n, 1 -  (Comma uno) e (comma due) avrebbero dovuto emanare un decreto che stabilisse le caratteristiche tecnico-dinamiche, meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d’uso, di tutte le apparecchiature già elencate nella sopra citata legge e ancora, avrebbero dovuto tenere conto dell’evoluzione tecnologica del settore, provvedendo ad aggiornare le apparecchiature già in elenco dal 1990 e ancora avrebbero dovuto aggiornare le cognizioni tecnico professionali degli operatori.

Dopo quasi 25 anni, nulla di tutto questo è stato fatto!

Ancora oggi, purtroppo, ci si confronta, con alcuni giornalisti retrogradi e poco informati, con alcuni funzionari dei ministeri, psicologi, medici e politici e tanti altri, che considerano questa professione un mestiere da bottega, stile anni 80, sottovalutando l’evoluzione professionale e tecnologica che in questi anni si è raggiunta.

Questa figura professionale ogni anno frequenta, a proprie spese, costosissimi corsi di aggiornamento e, nonostante tutto, non viene adeguatamente considerata.

In tutti questi anni (orami 25 anni) sono state le aziende produttrici di apparecchiature estetiche (e non certamente lo stato e le sue scuole) che si sono preoccupate di fare ricerca e sviluppo, di formare ad altissimi livelli gli estetisti che oggi possono vantare un grande bagaglio professionale in trattamenti estetici ad alta tecnologia.

Dopo 21 anni di crescita ed evoluzione naturale del settore dell’estetica, invece di favorirne e proteggerne lo sviluppo e la professionalità di questa figura, i due Ministeri (Sviluppo Economico e Salute) hanno emanato nel 2011 il decreto 110, in esecuzione solo di una parte della legge 4 gennaio 1990 n.1 e precisamente in esecuzione solo del primo comma, producendo un elenco che di fatto limita fortemente sia le tecnologie che l’estetista utilizza dal 1990, sia la sua formazione il suo aggiornamento professionale, e quindi l’intera crescita economica del settore.

Confestetica ha fatto Ricorso al T.A.R. Contro i due Ministeri (Sviluppo Economico e Salute) chiedendo l’annullamento del decreto 110/2011 e, in corso di causa, Confestetica ha dovuto anche ricusare il Giudice Relatore del T.A.R., Dott. Mario Di Nezza, che ha rivestito la qualità di Capo di Gabinetto del Ministero della Salute sino all’anno 2011, tenendo conto che il Ministero della Salute è parte resistente nel presente giudizio, che l’atto impugnato, D.I. n. 110 del 12 maggio 2011, è un provvedimento adottato dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico proprio nel periodo in cui il Giudice Relatore, Mario Alberto Di Nezza, era Capo di Gabinetto del Ministero della Salute.

Cosa ha chiesto Confestetica in primo grado?

Confestetica in primo grado ha chiesto l’annullamento: 

  • del Decreto 12 maggio 2011, n. 110 – Regolamento di attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetista – emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero della Salute e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 15 luglio 2011 (all. A);  

  • del parere del Consiglio Superiore di Sanità di cui all’art. 4, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 30 giugno 1993, n. 266 e successive modificazioni, espresso nella sessione XLVII dalle sezioni congiunte II-V in data 8 giugno 2010 (all. b);

  • e di ogni altro atto presupposto ovvero connesso, ancorché non conosciuto

Cosa ha ottenuto Confestetica dal Consiglio di Stato?

L’Alta Corte del Consiglio di Stato, attraverso 5 Magistrati:

  • il Magistrato Luciano Barra Caracciolo, Presidente;
  • il Magistrato Roberto Giovagnoli, Consigliere;
  • il Magistrato Vito Carella, Consigliere;
  • il Magistrato Claudio Contessa, Consigliere;
  • il Magistrato Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore,

il giorno 18 febbraio 2014, in Camera di Consiglio così hanno deciso:

“Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello (RG n. 5158 del 2013), come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza accoglie il ricorso di primo grado ed annulla per quanto di interesse le disposizioni regolamentari impugnate in primo grado.”

Ancora oggi, per quanto siano passati ormai diversi mesi dalla pubblicazione della predetta sentenza, le autorità locali, tra tutte USL e Comuni, preposte al controllo degli esercenti l’attività di estetista comminano sanzioni per il mancato adempimento ovvero il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto 110/2011.

Parrebbe che diversi comuni, per rilasciare le autorizzazioni alle nuove aperture di attività di estetica o trasferimenti, subentri o ampliamento dei locali, chiedano di dichiarare che tutte le apparecchiature utilizzate siano quelle, e solo quelle, comprese nell’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ai sensi del Decreto 110/2011. Tale dichiarazione, a ben vedere, non può essere resa dal titolare del centro estetico o direttore tecnico, in quanto il decreto 110/2011, come detto, è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra.

Pertanto il dichiarante, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, non potrebbe, per assurdo, firmare la certificazione richiesta dalla pubblica amministrazione, con conseguente diniego da parte della stessa delle autorizzazioni necessarie per l’attività.

Per le attività già avviate, invece, tali comuni chiedono in modo irregolare e per iscritto la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità alle norme tecniche e alle regole di utilizzo da applicare secondo ogni singola apparecchiatura sempre secondo il decreto 110/2011.

A questo punto della vicenda, Confestetica ha scritto a oltre 100 Prefetti Italiani, affinché facciano conoscere e rispettare ai comuni e alle ASL l’esito della sentenza del Consiglio di Stato, ovvero che il decreto 110/2011 è stato annullato.

Di conseguenza, molti Prefetti, sollecitati dall’azione di Confestetica, hanno scritto al Ministero dello Sviluppo Economico e dopo mesi di silenzio tombale, il Ministero rompe il suo silenzio con la nota del 18 novembre 2014, rispondendo a Confestetica e per conoscenza a CNA, Confartigianato, ufficio di Gabinetto, Ufficio Legislativo, Ministero della Salute Regione Piemonte, Prefetto di Caserta, Prefetto di Novara e Prefetto di Ravenna.

Il direttore Generale del Ministero, Gianfranco Vecchio, dice: “appare dunque destituita di qualsiasi fondamento l’interpretazione della pronuncia giudiziale in oggetto prospettata da codesta associazione nelle proprie note. Laddove si sostiene che «in accoglimento delle eccezioni adottate dalla ricorrente Confestetica, il Consiglio di Stato ha definitivamente annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo stato attuale non può e non deve trovare applicazione sul territorio nazionale»”.

Il direttore prosegue nella sua nota dicendo:” Viceversa, la sentenza del Consiglio di Stato, lungi dal porre nel nulla l’intero regolamento ed i suoi allegati, è estremamente chiara nel pronunciare l’annullamento delle disposizioni regolamentari introdotte con essi esclusivamente «nelle parti in cui non includono ingiustificate limitazioni, dall’uso corrente degli esercenti la professione di estetista gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico dianzi meglio indicati»”.

È evidente che il direttore Generale dopo aver divulgato tali considerazioni, attraverso la nota del Ministero, si assumerà tutte le responsabilità delle conseguenze che tale nota ha provocato e provocherà all’intero comparto dell’estetica.

In questi 25 anni non solo non si è mai fatto il decreto, ma quando lo si è tentato di fare, nel 2011, lo si è fatto attraverso funzionari ministeriali totalmente ignari del settore dell’estetica, delle sue tecnologie, della sua formazione e di cosa si occupa (mai vista tanta incompetenza tutta insieme). Lo stesso Ministero, che oggi, non è in grado di comprendere e applicare una sentenza del Consiglio di Stato che dice: «nelle parti in cui non includono o includono con ingiustificate limitazioni, dall’uso corrente degli esercenti la professione di estetista gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico dianzi meglio indicati» e sottovaluta totalmente la pronuncia di annullamento «lo accoglie e per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza accoglie il ricorso di primo grado ed annulla per quanto di interesse le disposizioni regolamentari impugnate in primo grado.»”

Capiamo che il fallimento e la sconfitta sono dure per i due Ministeri che non hanno fatto nulla di costruttivo in questi 25 anni, ma è ora di smettere di trattare l’estetista come l’agnello della favola di FEDRO.

E per questi motivi e tanti altri si chiede ai due Ministeri ed al Governo  che venga emanato il Decreto di cui alla L.4 gennaio 1990 n.1 art 10 comma 1 e 2, tenendo conto, però, dell’evoluzione tecnologica che in tutti questi anni c’è stata nel settore,  delle reali esigenze degli estetisti e dei suoi milioni di clienti, nonché di tutte le indicazioni riportate nelle varie circolari del Ministero della Salute che indicano “di integrare e aggiornare le cognizioni tecnico-professionali degli operatori della categoria”, come anche è stato ribadito ulteriormente nella sentenza del Consiglio di Stato.

Pertanto, Confestetica, in modo fermo e determinato, chiede che entro 30 giorni da oggi il Governo dia mandato ai Ministeri competenti, cosi come la L. 4 gennaio 1990 n.1 art 10 comma 1 e 2 prevede, affinché venga elaborato ed emanato il Decreto Interministeriale che si attende da 25 anni.  

24 novembre 2014

Presidente Nazionale Confestetica

Roberto Papa