Il TAR, ignorando la Sentenza del Consiglio di Stato ed il periculum in mora, ossia il rischio da parte di tutta la categoria degli estetisti, di subire un danno grave e al contempo irreparabile, in quanto non potranno utilizzare i ferri del mestiere e le apparecchiature in dotazione per legge sin dal 1990, fino alla sospensione cautelare che tra una quindicina di giorni, Confestetica presenterà al Consiglio di Stato, che, nel giro di qualche settimana si dovrà pronunciare per la sospensione preventiva del decreto 206/2015.

Non ci meraviglia l’esito del TAR, del resto anche l’altra volta è stato il Consiglio di Stato a voler approfondire la questione, dandoci ragione.

Come certamente noto, è stato proposto da Confestetica il ricorso avverso il D.M. 206/2015 innanzi al TAR Lazio (n. 3615/2016 RG, affidato alla sezione Terza Ter).

Dopo non poche difficoltà (smarrimento del fascicolo, che aveva fatto temere per lo slittamento dell’udienza cautelare) in data 28 aprile 2016, innanzi ad un collegio che, per l’occasione, si presentava in una veste rimaneggiata rispetto a quella prevista per le altre cause chiamate dalla medesima sezione, si è celebrata la discussione della richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva degli atti impugnati. In buona sostanza Confestetica aveva chiesto che, nelle more del giudizio (che richiederebbe in linea teorica diverso tempo per giungere a sentenza) venisse adottato un provvedimento da parte del collegio per tamponare gli effetti nocivi del decreto impugnato, sospendendo appunto l’efficacia del decreto ministeriale.

Gli avvocati di Confestetica hanno ribadito le evidenti ragioni a sostegno della richiesta, prima tra tutte il fatto che, a fronte di un decreto nuovamente immotivato ed irragionevole, veniva impedito alle estetiste l’utilizzo di macchinari costosi (come comprovato dalla documentazione versata in atti) ovvero l’esercizio di pratiche basilari e del tutto legittime (trattamenti con le sgorbie). Con un evidente pregiudizio per tutta la categoria che, peraltro, subiva anche l’ulteriore danno alla propria immagine derivante dalle ripetute menomazioni alla propria professionalità (minata prima dal decreto 110/2011 e poi dal decreto 206/2015).

A questi pacifici motivi di urgenza e pericolo, si univa un’evidente fondatezza delle ragioni (in fatto e diritto) di ricorso, con particolare riguardo alla chiara presa di posizione del Consiglio di Stato nel caso di specie. Con la sentenza che aveva infatti annullato il decreto 110/2011 il Consiglio di Stato aveva chiaramente detto che non si potevano inserire limitazioni ed esclusioni tra le apparecchiature estetiche senza plausibili motivazioni e senza, soprattutto, prove circa la pericolosità delle attrezzature. E in effetti, a sostegno del decreto 206/2015 non vi erano le prove richieste dal Consiglio di Stato ma, addirittura, il richiamo ad un parere del 2010 del Consiglio Superiori di Sanità che lo stesso Consiglio di Stato aveva censurato poiché vi si “annidavano” evidenti contraddizioni. 

Nonostante questi presupposti, che dovevano indurre chiaramente all’accoglimento della domanda cautelare, il TAR Lazio inaspettatamente rigettava la richiesta di sospensione degli atti impugnati affermando in maniera laconica che non vi erano prove in merito al danno grave ed irreparabile!

Confestetica non può che rimanere sorpresa, come credo tutti coloro che hanno creduto (e sostenuto) questo ricorso (a cui va ancora il nostro ringraziamento), dall’atteggiamento assunto dal TAR Lazio (che per inciso aveva rigettato anche il precedente ricorso - dovendo però poi accettare la sentenza emessa dal Consiglio Di Stato) poiché del tutto incomprensibile. Sono evidenti infatti i danni che una regolamentazione irragionevole, come quella impugnata, ha fatto (e farà) alla categoria che, per il tramite di Confestetica, lo si ribadisce, non pretende l’assenza di norme, ma il rispetto ed il riconoscimento, attraverso una normativa al passo con i tempi, di una professionalità acquisita sul campo!

Ci teniamo a precisare che questa è stata solamente una piccola battaglia. Confestetica è pronta ad impugnare l’ordinanza anzidetta davanti al Consiglio di Stato, consapevole che in caso di accoglimento si dovrà tornare a breve (entro la fine dell’anno, verosimilmente) per il merito (e dunque per la sentenza di primo grado) davanti al TAR Lazio. Ci saranno pertanto ancora, tra poco tempo, nuovi campi di battaglia (giuridica, si intende!) dove Confestetica è pronta a combattere per il bene e la tutela di tutte le estetiste!

Grazie per il Vostro supporto!