scarica la sentenza in PDF

N. R.G. 4925/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4925/2012 promossa da:
POSTE ITALIANE S.P.A. (C.F. 97103880585);
ATTORE
contro
ASSOCIAZIONE CONFESTETICA (C.F. 03695230403);
CONVENUTO

CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Con atto di citazione POSTE ITALIANE S.P.A. ha convenuto in giudizio la ASSOCIAZIONE CONFESTETICA al fine di sentire di sentire accertato il proprio credito pari alla somma di euro 6.165,01 derivante da un contratto di spedizione concluso con la convenuta e, per l’effetto, condannare quest’ultima al pagamento di detta somma, oltre interessi e rivalutazione.

Con comparsa di risposta e costituzione, si costituiva in giudizio la CONFESTETICA la quale chiedeva il rigetto della domanda attrice siccome infondata; in via subordinata, solo nel caso di accoglimento della domanda attrice, chiedeva di condannare la convenuta al pagamento della minor somma risultata provata in giudizio; in via riconvenzionale, chiedeva di accertare l’inadempimento contrattuale dell’attrice, quindi la risoluzione, per violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto; quindi, condannare POSTE ITALIANE alla restituzione delle somme trattenute dal c/c postale intestato alla CONFESTETICA; infine, ancora in via riconvenzionale, chiedeva di accertare la presupposizione ovvero l’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione nel contratto concluso fra le due parti e per l’effetto dichiarare la risoluzione del contratto.

Dagli atti di causa emerge che la CONFESTETICA, associazione operante nel settore dell’estetica ed editrice di una rivista, si rivolgeva a POSTE ITALIANE per ottenere un servizio di spedizione per la distribuzione della propria rivista “Punto Estetica” destinata a soggetti del settore.

POSTE ITALIANE, infatti, offriva, tra gli altri, un prodotto contrattuale di spedizione a tariffe agevolate (denominato “Stampe Periodiche ONLUS e No Profit”) che, in base al d.l. 353/2003, convertito in legge n. 46 del 2004, prevedeva prezzi particolarmente vantaggiosi al fine di favorire la diffusione da parte di determinati delle proprie pubblicazioni.

Ebbene, in data 4.9.2009, la CONFESTETICA inoltrava a POSTE ITALIANE la propria domanda di apertura del conto di spedizione ed il modulo di adesione al sistema tariffario riservato alle Onlus e No Profit, al quale seguiva formale accettazione, in data 9.9.2009, così perfezionando il rapporto.

Il regolamento contrattuale prevede che al fine di ottenere le agevolazioni, oltre al possesso dei requisiti previsti dal decreto legge suddetto, l’associazione avrebbe dovuto garantire un minimo di periodicità (due numeri nell’anno solare).

Sennonché, dopo il primo invio, la CONFESTETICA non provvedeva ad un secondo entro l’anno solare, come avrebbe dovuto fare per POSTE ITALIANE in base alle condizioni contrattuali, determinando, secondo l’attrice, la decadenza dalle condizioni agevolate e l’applicazione da parte di POSTE ITALIANE, anche sul primo invio già effettuato, delle condizioni ordinarie.

Da parte sua, la CONFESTETICA ha replicato che il mancato invio del secondo periodico è stato imposto dall’impossibilità di fare fronte ad una spesa imprevista, dovuta ad una modifica delle tariffe applicate per via del Decreto Interministeriale del 21 ottobre 2010 che le accresceva considerevolmente non rendendo più conveniente e possibile la spedizione di un secondo numero. 

Il contenuto del contratto, che ha le caratteristiche tipiche di modulo unilateralmente predisposto da una parte con la sola possibilità di accettazione dell’altra, non individua esplicitamente le tariffe applicate, rinviando per la loro determinazione ad “allegati” (nel caso di mancato rispetto di altri requisiti in questa sede irrilevanti), questi ultimi non prodotti agli atti, ovvero al sito web delle POSTE ITALIANE dell’epoca, nemmeno quest’ultimo in qualche modo confluito (mediante stampe o documenti informatici) in atti.

Non è possibile quindi sapere quale sarebbe stato il prezzo da applicarsi all’ipotesi di mancato rispetto del numero minimo di spedizioni, non avendo in questa sede l’attrice documentato in alcun modo lo stesso, con il conseguente rigetto della domanda.

Ne consegue il rigetto della domanda attorea.

Le domanda riconvenzionale fondata sulla presupposizione è infondata, venendo in rilievo un elemento espresso nel contratto (ossia l’applicazione di tariffe agevolate).
È al contrario fondata la domanda di risoluzione ex art. 1467 c.c..

Con decreto Ministero sviluppo economico del 30.3.2010 veniva prevista la cessazione delle tariffe agevolate: art. 1: “Le tariffe agevolate per le spedizioni di prodotti editoriali di cui ai decreti ministeriali del 13 novembre 2002 e del 1° febbraio 2005, continuano ad applicarsi fino al 31 marzo 2010”.

Dunque, dovendosi applicare le tariffe ordinarie, notevolmente superiori a quelle agevolate, il contratto diveniva eccessivamente oneroso per il cliente, a causa di una circostanza imprevedibile e straordinaria come il factum principis che andava non già ad innalzare le tariffe, bensì ad eliminarle completamente.

La domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento è al contrario infondata non sussistendo alcun inadempimento dell’attrice.

Quanto alle conseguenze della risoluzione, in particolare la restituzione di quanto indebitamente trattenuto dal conto corrente postale n. 86691510 non vi è alcuna prova che sia stato trattenuto alcunché.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate (con riduzione per la fase istruttoria non essendosi acquisite prove costituende) come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l’art. 281-sexies c.p.c., definitivamente pronunciando sul procedimento n. R.G. 4925/2012 tra POSTE ITALIANE S.P.A. e ASSOCIAZIONE CONFESTETICA, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande attrici;
2) in accoglimento di una delle domande riconvenzionali risolve il contratto stipulato in data 9.9.2010 tra POSTE ITALIANE S.P.A. e ASSOCIAZIONE CONFESTETICA per eccessiva onerosità sopravvenuta;
3) respinge le altre domande riconvenzionali;
4) condanna POSTE ITALIANE S.P.A. a rimborsare a ASSOCIAZIONE CONFESTETICA le spese di lite, che si liquidano in € 4.500,00 per compensi, oltre i.v.a. (ove dovuta) c.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Rimini, 20 novembre 2014
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c309d - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c5ad1