SISTRI ESTETISTA Nel decreto ministeriale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 48 del 27.2.2010, sono stati prorogati i termini per l’adesione al Sistri (Sistema Informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti). Il nuovo sistema obbligherà anche gli estetisti che producono rifiuti pericolosi ad iscriversi entro il 29 aprile 2010. Il Sistri sostituirà gradualmente registri di carico e scarico, formulario dei rifiuti e prevede l’abolizione del MUD a partire dal 2011. Il suddetto decreto ministeriale non modifica nulla in merito alla presentazione del MUD, modello unico di dichiarazione ambientale relativo all’anno 2009, da effettuarsi entro il 30 aprile 2010. Dopo le numerose segnalazioni arrivate a Confestetica da parte di diversi Centri Estetici, abbiamo ritenuto necessario fare chiarezza sulle scadenze in corso, considerata la confusione provocata nel settore dai cattivi consigli forniti da alcuni consulenti di altre categorie. Nel decreto, infatti, si stabilisce che solo i produttori di rifiuti pericolosi con oltre 50 dipendenti hanno l’obbligo di aderire al Sistri entro il 30 marzo. I centri estetici, invece, sono compresi nel secondo gruppo, quello dei produttori di rifiuti speciali con meno di 50 dipendenti, che deve iscriversi entro il prossimo 29 aprile.

Ma ora cerchiamo di illustrare meglio cosa è il Sistri, istituito con il decreto ministeriale del 17 dicembre del 2009 ed entrato in vigore il 15 gennaio 2010. Il Sistri, la cui gestione è stata affidata al Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente, nasce su iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel più ampio quadro di innovazione e modernizzazione della Pubblica Amministrazione per permettere l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania. I vantaggi per lo Stato, derivanti dall’applicazione del Sistri, saranno quindi molteplici in termini di legalità, prevenzione, trasparenza, efficienza, semplificazione normativa, modernizzazione. Benefici ricadranno anche sul sistema delle imprese. Una più corretta gestione dei rifiuti avrà, infatti, vantaggi sia in termini di riduzione del danno ambientale, sia di eliminazione di forme di concorrenza sleale tra imprese, con un impatto positivo per tutte quelle che, pur sopportando costi maggiori, operano nel rispetto delle regole. Cerchiamo ora di evidenziare quali sono i rifiuti provenienti dalle attività estetiche definiti pericolosi a rischio infettivo. E’ chiarito in più parti dal decreto (articolo 1 lettera g, articolo 2 lettera i) che sono esclusi gli assorbenti igienici anche se contaminati da sangue; questi infatti, ai sensi dello stesso articolo 2 lettera g, sono considerati assimilati agli urbani. Ugualmente si può affermare che, avendo la medesima funzione di assorbenza e di igienicità, si ritengono assimilati ai rifiuti urbani gli eventuali batuffoli di cotone idrofilo con residui di sangue eventualmente prodotti nel corso dell’attività. Sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani i residui di ceretta, di capelli etc, perché non gravati da nessuna delle contaminazioni previste dallo stesso decreto. In pratica i rifiuti pericolosi a rischio infettivo provenienti dalle attività estetiche si identificano con gli aghi e taglienti monouso utilizzati; trattasi sempre di taglienti prodotti nel corso di attività rigorosamente non sanitarie, quali ad esempio il trucco permanente, semipermanente o l’elettrodepilazione.Rifiuti speciali estetista confestetica Per ragioni connesse alla sicurezza dei clienti, si è giustamente implementato l’utilizzo del monouso per moltissimi taglienti, soprattutto per gli aghi, data la notevole ed oggettiva difficoltà di ottenere un’efficace pulizia in grado di eliminare ogni residuo organico. E’ questo, infatti, un principio fondamentale dell’igiene. L’eliminazione di ogni residuo organico è indispensabile per ottenere la sterilizzazione; infatti un materiale non perfettamente pulito, anche se immesso in una sterilizzatrice (ad esempio in un’autoclave), può nascondere pericolose insidie quali ad esempio patogeni ancora in grado di infettare. Si veda, infatti, quanto riportato dalle linee-guida del Ministero della Sanità per l’esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza contenute nella circolare del 5.2.1998 n. 2.9/156, (ripreso poi da circolari regionali quale ad esempio la circolare della Regione Veneto n. 9 del 1 giugno 2001). Esiste, infatti, piena analogia tra gli aghi utilizzati per il tatuaggio e quelli usati per le attività estetiche di trucco permanente, semipermanente e per l’elettrodepilazione; da qui la ragione del monouso. L’utilizzo di questi aghi e taglienti e la gestione dei rifiuti da loro prodotti impone ai lavoratori gli stessi accorgimenti e gli stessi diritti di tutela della salute derivanti dall’uso dei taglienti all’interno delle strutture sanitarie. Perché i taglienti usati (aghi, siringhe, lame, rasoi, etc) sono pericolosi a rischio infettivo. Non è corretto in alcun modo pensare che i soggetti in grado di trasmettere l’epatite B, C, D o l’HIV, per citare solo alcune delle più frequenti e conosciute patologie a trasmissione parenterale, siano confinati solo in ambito ospedaliero.