luce-pulsata1La Sprema Corte, con la sentenza 13069, ha stabilito che un centro estetico marchigiano dovrà risarcire un cliente per avergli provocato delle ustione agli arti inferiori a causa di un trattamento di epilazione con luce pulsata. La sentenza 13069 quindi determina che, chi subisce ustioni durante un trattamento estetico, ha diritto al risarcimento del danno morale oltre a quello biologico. Il centro marchigiano dovrà risarcire il proprio cliente con 2000 euro di danno morale e 4368 euro di danni biologici. [caption id="attachment_1457" align="alignright" width="290" caption="Leggi Confestetica su Agenzia di Stampa ADNKRONOS"]adnkronos confestetica[/caption] Senza entrare nel merito della questione, Confestetica asserisce che fatti del genere si verificano perché l’estetista oggi è vittima dell’interesse di CNA e Confartigianato nel voler mantenere artigiana l’attività degli operatori estetici. L’impossibilità di far firmare un consenso informato al cliente che si sottopone a trattamenti estetici è tra le principali cause che danno origine a richieste di risarcimento per danni subiti. La situazione attuale inoltre, non tiene conto del fatto che, a volte, i clienti stessi sono la principale causa dei danni subiti post-trattamento; spesso disattendono le direttive degli estetisti circa i comportamenti da tenere pre e post trattamento (ad esempio è assolutamente vietato fare sedute di abbronzatura artificiale o naturale, dopo aver fatto una ceretta o un trattamento di epilazione laser/luce pulsata). Al verificarsi di anomalie sul corpo, i clienti negligenti sono pronti a chiedere risarcimenti in modo del tutto ingiustificato ma l’estetista “non-professionale”, non avendo alcuna tutela e non essendo rappresentato dinanzi alle Istituzioni pubbliche e private, spesso viene dichiarato colpevole dei danni NON causati al proprio cliente. [caption id="attachment_1453" align="alignright" width="255" caption=" Notizia inizia al minuto ''30 - clicca qui per vedere il servizio sul TG1"]>> clicca qui per vedere il servizio sul TG1[/caption] Il caso avvenuto al centro estetico marchigiano è un esempio dei numerosi rischi che i titolari e i dipendenti di Centri corrono quotidianamente perché non hanno un’adeguata tutela alle spalle. L’altro lato della medaglia però fa riferimento all’attuale legge 1/90 che prevede che si possa diventare estetisti anche attraverso un’attività lavorativa della durata di tre anni presso un Istituto estetico senza frequentare nessuna scuola professionale; per capire la gravità della situazione è come se si potesse diventare chirurghi senza aver mai frequentato corsi di medicina, dopo aver fatto semplicemente assistenza per 3, 4 o 5 anni ad un medico chirurgo regolarmente laureato! È facilmente intuibile a quanti gravi rischi il cliente si espone dal momento in cui entra in un centro estetico NON certificato, con la possibilità di veder lavorare sul proprio corpo operatori estetici non ancora estetisti ma apprendisti. Ancora una volta il termine “giungla” è il termine più adatto per definire quello che ad oggi caratterizza la condizione degli estetisti e dei loro clienti. La proposta di legge 3116/10 di Confestetica, prevede l’innalzamento dello status degli estetisti che non saranno più artigiani ma professionisti, godendo così di tutte le tutele e le agevolazioni della categoria professionale; stabilisce che gli estetisti potranno diventare tali solo frequentando un corso professionale post-diploma di tre anni; sarà istituito un Albo Nazionale degli Estetisti Professionali ed il relativo Ordine, la vigilanza dei quali sarà gestita dal Ministero della Giustizia. La 3116/10 stabilisce inoltre che per gli estetisti professionali ci sarà l’obbligo di educazione continua in estetica (ECE), una formazione ed un aggiornamento costanti che saranno garanzia di professionalità per i clienti finali e per gli estetisti titolari di cento estetico nella fase assunzione personale qualificato. pdf-icon scarica la sentenza 13069/10