rifiuti pericolosi estetistaIn questi giorni in redazione stanno pervenendo numerose telefonate per avere chiarimenti sulle modalità di iscrizione al SISTRI e soprattutto sulle procedure corrette di smaltimento dei rifiuti pericolosi per i centri estetici. Per quanto riguarda l’iscrizione al SISTRI la procedura è semplicissima: bisogna scaricare il [modulo] e telefonare al numero verde del SISTRI 800.00.38.36, comunicare i propri dati così come richiesti in tale [modulo], la compilazione da parte dell'operatore del SISTRI è gratuita. Per chi vuole iscriversi al SISTRI on line può farlo [cliccando qui].  Modalità di pagamento al Ministero (SISTRI) [vedi in fondo alla pagina]
Per quanto riguarda le modalità di smaltimento dei rifiuti c’è da dire che purtroppo la disinformazione è tanta e lo si evince dalle innumerevoli segnalazioni che sono pervenute in Associazione da parte di molti estetisti. La maggior parte di queste non  hanno alcun fondamento giuridico e stanno causando grandi disagi.
 
 Questi sono alcuni esempi di domande più comuni e più frequenti:
E’ vero che devo smaltire i rifiuti pericolosi una volta alla settimana? E ‘ vero che bisogna pesare  con un bilancino i grammi di lamette prodotte e darne comunicazione ogni cinque giorni? E’ vero che devo smaltire  i rifiuti pericolosi una volta al mese? E’ vero che devo smaltire, come pericolosi, anche le strisce della ceretta e i “lenzuolini” di carta? E’ vero che le chiavette usb possono essere gestite direttamente dalle aziende di smaltimento rifiuti; E’ vero che si devono smaltire  i barattoli di cera ecc…

Tutte queste informazioni sono completamente prive di fondamento, non hanno nessuna rilevanza e non devono essere assolutamente seguite!

Ed ora cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.

Andiamo per ordine: Quali sono i rifiuti provenienti dalle attività estetiche definiti pericolosi a rischio infettivo? [ leggi articolo su "LA GESTIONE DEI TAGLIENTI AL DI FUORI DELLE STRUTTURE SANITARIE" ] I rifiuti pericolosi per un cento estetico sono: CER 150110* Imballaggi vuoti contaminati da sostanze pericolose CER 150111* Gas in contenitori a pressione (bombolette spray) CER 180103* Aghi, siringhe, lame, vetri, lancette pungidito, venflon, testine, rasoi e bisturi monouso CER 200121* Tubi fluorescenti Visti i quantitativi stimati di rifiuti pericolosi prodotti da un centro estetico, lo smaltimento può avvenire una volta l’anno. La chiavetta usb del SISTRI deve essere gestita o dal titolare del centro estetico o da un suo delegato o da un’Associazione di categoria accreditata dal Ministero, come Confestetica. Nello specifico Confestetica è andata ad approfondire le norme in materia ambientale e precisamente quanto disposto dal  Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dal Dpr 15 luglio 2003, n. 254. In essi si fa riferimento a quel periodo di tempo definito “deposito temporaneo” dei rifiuti pericolosi; è bene esplicitare questo concetto una volte per tutte onde evitare di ingenerare ulteriori confusioni e inutili preoccupazioni per gli estetisti. Questo è l’unico momento del percorso di smaltimento dei rifiuti pericolosi che riguarda l’estetista, ovvero  il periodo iniziale in cui il rifiuto viene prodotto, e rimane in custodia all’estetista (produttore o detentore) fino al momento in cui se ne andrà a disfare, secondo le procedure previste. Facciamo un esempio pratico: l’estetista dopo aver utilizzato aghi o lame deve custodirli come rifiuti pericolosi in appositi contenitori rigidi omologati, per un periodo di tempo(deposito temporaneo) non superiore ad un anno , fino a quando, cioè, una ditta specializzata passerà a recuperarli per procedere, sempre secondo le procedure previste dalla legge, allo smaltimento degli stessi. Nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si determinano le corrette modalità di deposito, smaltimento, stoccaggio dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo ed esso riguarda tutte le figure del panorama lavorativo che producono rifiuti pericolosi, quindi anche i centri estetici. Per deposito temporaneo, come espresso nell’articolo 183 lettera m del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , si intende: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti. I rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative (articolo 183 lettera m2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ), a scelta del produttore (per produttore si intende, come espresso nell’articolo 183 lettera b del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ,  la persona la cui attività ha prodotto rifiuti), nel caso di specie l’estetista:
  • con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito oppure quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi.
  • In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno (articolo 183 lettera m2.1 e m2.2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ).
Il deposito temporaneo quindi è un periodo di tempo della durata massima di un anno durante il quale i centri estetici possono conservare i rifiuti speciali prodotti, purché questa conservazione venga effettuata in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute (Dpr 15 luglio 2003, n. 254 articolo 8 comma 3 lettera a). DAL MOMENTO DELLA CHIUSURA DEL CONTENITORE, l’estetista ha trenta giorni di tempo per disfarsene per quantitativi inferiori a 200 litri, (Dpr 15 luglio 2003, n. 254 articolo 8 comma 3 lettera a) affidando tali rifiuti ad una ditta specializzata e certificata alla raccolta e smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi. Da questo momento termina il deposito temporaneo e inizia quello di raccolta e smaltimento. Termina, pertanto il periodo di custodia  da parte dell’estetista. Rimane un ultimo atto di responsabilità da parte dell’estetista che è quello della registrazione (di cui  all’articolo 12, comma1 del DL 5 febbraio 1997, n. 22  - registro di carico e scarico – oggi sostituito dall’articolo 190, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 comma1 - registro di carico e scarico: i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3 hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto) deve avvenire entro cinque giorni dalla chiusura del contenitore. Riepilogando: i rifiuti definiti pericolosi ed a rischio infettivo CER 150110* Imballaggi vuoti contaminati da sostanze pericolose CER 150111* Gas in contenitori a pressione (bombolette spray) CER 180103* Aghi, siringhe, lame, vetri, lancette pungidito, venflon, testine, rasoi e bisturi monouso CER 200121* Tubi fluorescenti devono essere inseriti all’interno di contenitori omologati. Questi contenitori possono essere conservati nel proprio centro estetico fino ad un massimo di un anno (deposito temporaneo) purché vengano mantenute le corrette condizioni di conservazione. DAL MOMENTO IN CUI SI CHIUDONO I CONTENITORI OMOLOGATI (indipendentemente dalla quantità di rifiuti pericolosi in essi contenuti, purché nel limite di 200 litri di materiale), si hanno cinque giorni di tempo per annotare (registrare) le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Dunque si hanno cinque giorni di tempo per compilare il registro di carico da quando si CHIUDONO I CONTENITORI. Tale registro sarà sostituito da una chiavetta elettronica USB, Dm Ambiente 17 dicembre 2009 che istituisce il SISTRI Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, gestito dal Comando carabinieri per la Tutela dell'Ambiente. Questa chiavetta USB elettronica dà inizio al percorso dei rifiuti seguendone la traccia fino allo smaltimento definitivo. E’ questo,uno strumento importante, un atto di responsabilità dovuto, anche dall’estetista, ai fini della tutela dell’ambiente e degli operatori. Infine, fatto tutto quanto espresso finora, il centro estetico che ha prodotto fino a 200 litri di rifiuti pericolosi, ha trenta giorni di tempo per effettuare lo smaltimento dei suddetti contenitori, tramite le ditte specializzate e certificate. Queste sono le tempistiche che un centro estetico deve rispettare per essere a norma con quanto espresso nel Dpr 15 luglio 2003, n. 254 e nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 . In conclusione sul centro estetico non grava nessun obbligo di smaltimento settimanale o mensile dei rifiuti pericolosi prodotti poiché questi, possono essere depositati temporaneamente nel centro estetico fino ad un massimo di un anno, NÉ TANTO MENO GRAVA SU DI ESSO L’OBBLIGO DI COMPILARE IL REGISTRO DI CARICO E SCARICO OGNI SETTIMANA O OGNI MESE!

Le nuove modalità di pagamento per il contributo SISTRI al MINISTERO di  € 120,00 sono le seguenti:

1. presso qualsiasi ufficio postale:

mediante versamento dell'importo dovuto sul conto corrente postale n. 2595427, intestato alla Tesoreria di Roma Succ.le Min. Ambiente SISTRI D.M. 17.12.2009 Min. Amb. DG Tut. Ter. Via C. Colombo, 44 – 00147 ROMA

In particolare, nella causale di versamento occorrerà indicare: - contributo SISTRI/anno 2010; - il codice fiscale dell'Operatore; - il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione;

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2. presso gli sportelli del proprio istituto di credito: mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN: IT56L 07601 03200 000002595427

Beneficiario: TESOR. DI ROMA SUCC.LE MIN.AMBIENTE SISTRI D.M. 17.12.2009 MIN.AMB.DG TUT.TER.VIA C.COLOMBO 44 00147 - ROMA

In particolare, nella causale di versamento occorrerà indicare: - contributo SISTRI/anno 2010; - il codice fiscale dell'Operatore; - il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione;

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3. presso la Tesoreria provinciale dello Stato (Banca d'Italia):

versando il contributo in contanti con la seguente causale di versamento: - Capo 32/Capitolo 2592/Articolo 14 - contributo SISTRI/anno 2010; - il codice fiscale dell'Operatore; - il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione.

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Dopo aver effettuato il pagamento dei contributi spettanti, gli Operatori dovranno comunicare al SISTRI, via fax al numero verde 800 05 08 63 o via e-mail all'indirizzo contributo@sistri.it, i seguenti estremi di pagamento:

- il numero della quietanza di pagamento rilasciata dalla Sezione della Tesoreria Provinciale presso la quale è stato effettuato il pagamento, ovvero il numero VCC-VCY della ricevuta del bollettino postale, ovvero - il numero del "Codice Riferimento Operazione" (CRO) del bonifico bancario; - l'importo del versamento; - il numero di pratica a cui si riferisce il versamento