autorità garante della concorrenza e del mercatoQuando Confestetica ha proposto la legge 3116/10, le Associazioni artigiane, per contrastare la suddetta proposta, hanno indicato come “fuori luogo e fuori tempo” l’istituzione di un Ordine Nazionale degli Estetisti Professionali e del relativo Albo. Dal loro punto di vista l’auto-regolamentazione propria degli Ordini italiani, contrasta con la situazione europea avulsa da restrizioni professionali. Quindi istituire un Ordine per una nascente categoria di professionisti (quella degli estetisti) è vista dalle Associazioni artigiane come “anacronistica”. In merito a queste considerazioni, Confestetica riporta l’analisi da essa effettuata sull’indagine conoscitiva nel settore degli ordini e collegi professionali svolta dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Dall’analisi infatti si evincono elementi fondamentali non solo circa la necessità dell’istituzione di un Ordine in un settore come quello estetico ma si evince anche la superficialità delle considerazioni fatte delle Associazioni artigiane sull’anacronismo di un Ordine. L’Autorità garante, facendo un excursus storico, evidenzia la nascita degli ordini professionali principalmente a difesa degli interessi del gruppo di appartenenza, alla quale va aggiunto il riconoscimento dato dallo Stato di una specificità delle professioni intellettuali come occupazioni idonee ad incidere sull’equilibrio della società. Dall’indagine risulta evidente la necessità di un ripensamento complessivo e profondo dell’istituzione “ordine” soprattutto in considerazione delle mutate condizioni dei mercati e della crescente importanza attribuita ai principi della libertà di iniziativa economica e della concorrenza poiché l’evoluzione storica degli ordini sembra aver abdicato ad un efficiente svolgimento delle attività economiche a favore della salvaguardia dei titoli professionali. L’elemento saliente di tali considerazioni è che la necessità di ridefinire gli spazi e i ruoli degli Ordini non tagli trasversalmente tutte le professioni bensì solo quelle caratterizzate da una restrizione concorrenziale di notevole portata (come quella dei notai e dei farmacisti) per le quali gli Ordini frenano lo sviluppo del settore, tutelano gli interessi privati e si traducono in uno svantaggio per la collettività. Questo è il punto al quale presumibilmente le Associazioni artigiane si sono appigliate per andare contro l’istituzione di un ordine degli estetisti senza considerare quindi che in un’ottica differente l’Autorità garante sottolinea che in talune professioni sia necessario il controllo continuativo nel tempo da parte di un Ordine in merito all’attività svolta dal professionista avente l’obbligo di iscriversi al relativo Albo. Facendo un passo indietro, l’Autorità garante pone addirittura l’accento su un altro strumento importante per la formazione del professionista: l’Esame di Stato; esso rappresenta l’unico strumento idoneo a certificare la conoscenza tecnico-pratica del futuro professionista stante un’adeguata formazione accademica (nel testo si fa infatti riferimento a futuri ingegneri ed architetti) che consenta di bypassare un tirocinio formativo. Ovviamente, mutatis mutandis, per un lavoro come quello dell’estetista non si può prescindere da uno stage formativo di tipo pratico che tuttavia, non può in alcun modo rappresentare l’unica garanzia di acquisizione delle conoscenze minime necessarie per svolgere la (futura) professione di estetista. Quindi, se l’Esame di Stato è necessario per l’accertamento delle conoscenze teorico-pratiche acquisite, l’iscrizione all’Albo diventa necessaria per un controllo continuativo nel tempo sull’esercizio dell’attività del professionista, controllo svolto effettivamente dall’Ordine Nazionale. Da quanto finora esposto risulta chiara l’importanza di istituire un Ordine Nazionale degli estetisti data la necessità di monitorare l’andamento dell’attività degli operatori estetici al fine di salvaguardare la salute pubblica punendo gli estetisti che lavorano a discapito delle norme igienico-sanitarie, a discapito delle norme fiscali e senza rispettare la concorrenza tra professionisti. Ad oggi inoltre, non essendoci alcun obbligo di formazione continua in estetica, non è infrequente trovare estetiste che effettuino trattamenti sulla superficie del corpo umano attraverso conoscenze e pratiche acquisite anni prima senza averle minimamente rinnovate nel tempo. È facile intuire come questo porti non solo ad un abbassamento della qualità delle prestazioni m anche l’incertezza del cliente finale di poter contare su veri professionisti. Ad aggravare la già pesante situazione si aggiunga il fatto che alcuni estetisti abusano della professione medica attraverso l’esecuzione di trattamenti non di loro competenza, reato che prevede una reclusione fino a 6 mesi; attualmente, l’unico rischio che corrono gli estetisti abusivi colti in flagrante è quello di pagare una multa di molto inferiore a quello che guadagnano abusando della professione medica: per un incensurato, con lo sconto del patteggiamento, attenuanti generiche ed eventuale risarcimento danni alla persona offesa, la pena di 6 mesi si trasforma in 60 giorni di sanzione pecuniaria pari a 250,00 euro al giorno (solo fino a qualche mese ammontava a soli 38,00 euro al giorno). Questo vuol dire che oggi la sanzione penale convertita in ammenda può essere al massimo di 15.000 euro per l’estetista “pizzicata” in esercizio abusivo della professione medica: paradossalmente un’estetista senza scrupoli, secondo le leggi attuali, potrebbe mettere a bilancio 15.000 euro per pagare l’eventuale sanzione ed incassarne una media di 50.000 al mese (4/5 trattamenti al giorno a 500,00 euro l’uno) per praticare illegalmente il botox! Con la presenza di un Ordine professionale degli Estetisti e del relativo Albo, gli estetisti abusivi saranno radiati dall’Albo e non potranno mai più esercitare la loro attività. Lo stesso avverrà per quegli estetisti che non si aggiorneranno continuamente attraverso corsi ECE (educazione continua in estetica) previsti dalla 3116/10. L’indagine svolta dall’antitrust si conclude con una considerazione che è perfettamente rispondente alle necessità dell’ambito estetico: “Non vi è dubbio che un ordine professionale che assuma su di sé le funzioni di certificare la qualità delle prestazioni dei propri aderenti, che si attrezzi per fornire loro quell’aggiornamento di tecniche e contenuti che consentono di migliorare il livello qualitativo delle prestazioni, diventi un punto di riferimento imprescindibile per coloro che esercitano una attività professionale. Pertanto, il controllo più utile che l’Ordine può effettuare sull’esercizio dell’attività e a garanzia della qualità delle prestazione erogate dagli iscritti, è quello relativo all’aggiornamento e alla formazione costante e continua dell’attività, nonché alla verifica della permanenza di requisiti professionali al passo con gli sviluppi della disciplina”. Alla luce di tutto questo si può concludere che le considerazioni fatte dalle Associazioni artigiane in merito all’anacronismo dell’introduzione di un Albo Nazionale degli Estetisti e quindi dell’Ordine Nazionale, sono da considerarsi superficiali perché se è vero che l’Antitrust ha indagato sulla non utilità di alcuni Ordini Professionali è altresì vero che l’Autorità Garante ne esalta l’efficacia in relazione a quelle professioni per le quali vige il principio del raggiungimento di un maggiore benessere per la collettività. La proposta 3116/10 di Confestetica ad oggi è l’unica proposta di legge che salvaguarda  la salute pubblica, predisponendo l’introduzione di un Albo professionale degli estetisti e del relativo Ordine a garanzia dell’intera categoria estetica e a tutela dei clienti finali.