camera dei deputati confesteticaSono iniziati ieri, 5 ottobre, i lavori di disamina dei progetti di legge per l'estetista. Si riporta di seguito un estratto della scheda N° 396, nella quale si rileva che tale proposta di legge è volta a contrastare l'abusivismo e la concorrenza sleale nel campo delle attività estetiche, introducendo una nuova regolamentazione chiara ed esauriente che garantisca la preparazione e formazione professionale degli estetisti.foto-istituzionale-1-On-Mazzocchi Vai al sito della Camera dei Deputati >> Pertanto, il Capo I (artt. 1-10) disciplina la figura dell’estetista professionale, la cui attività comprende le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano allo scopo prevalente di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti e può essere svolta utilizzando tecniche manuali, apparecchiature ad uso estetico e mediante l'applicazione dei prodotti cosmetici. L’attività di estetista professionale comprende anche quella di massaggiatore. All’estetista professionale è consentita la collaborazione con il medico. L’esercizio dell’attività di estetista professionale - che può avvenire in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato o in associazione con altri estetisti professionali - è condizionata all’iscrizione ad un apposito Albo nazionale. Tale iscrizione è subordinata ad un percorso formativo che, presupponendo il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, richiede in primo luogo la frequenza di un corso regionale di estetista professionale della durata di tre anni e il superamento del relativo esame finale teorico-pratico. Al termine di tale corso regionale è previsto un periodo di sei mesi di praticantato formativo, da svolgere presso un estetista professionale. Infine, concluso il praticantato, occorre superare un esame di Stato organizzato dal Collegio nazionale degli estetisti professionali, condizione necessaria per l’iscrizione all’Albo. Viene precisato che l’estetista professionale può svolgere anche le attività di onicotecnico e di tecnico dell’abbronzatura artificiale (cfr. infra). A garanzia dei clienti viene previsto l’obbligo della formazione e dell’aggiornamento professionale continuo. La proposta di legge reca inoltre una norma transitoria che prevede la possibilità per gli estetisti artigiani, che abbiano conseguito la qualificazione ai sensi della legge n. 1/1990, e che non siano in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, di divenire comunque estetisti professionali previo superamento dell'esame di Stato e conseguente iscrizione all'Albo entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge. Qualora, invece, l'estetista artigiano non intenda conseguire il titolo professionale potrà comunque proseguire il mestiere di estetista artigiano secondo le norme dettate dal Capo IV della legge. Il Capo IV (artt. 27-29), difatti, si occupa dell’attività dell’estetista artigiano, cioè dell’estetista che abbia conseguito la propria qualificazione sotto la vigenza della legge n. 1/1990. A differenza dell’estetista professionale, l’estetista artigiano può utilizzare solamente alcune apparecchiature ad uso estetico tassativamente elencate, non può svolgere l’attività di massaggiatore e se intende svolgere la professione di onicotecnico o di tecnico dell’abbronzatura artificiale deve conseguire le relative abilitazioni prescritte dalla proposta in esame (cfr. infra). Non sembrerebbe consentita la collaborazione tra estetista artigiano e medico. Inoltre, l’estetista artigiano non può ricoprire l’incarico di direttore tecnico di alcuna impresa terza. Per quanto riguarda il sistema sanzionatorio, si applicano le pene di cui all’art. 348 c.p. (in materia di abusivo esercizio di una professione) all’estetista artigiano che abusivamente esercita le attività riservate all’estetista professionale. Inoltre, l’estetista artigiano che esercita le attività di sua competenza in difformità delle norme del provvedimento in esame è passibile della sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000 a 15.000 euro. Il Capo II (artt. 11-18) disciplina ex novo l’attività di onicotecnico, che consiste nella costruzione, ricostruzione, applicazione e decorazione su unghie naturali, nell’applicazione di unghie artificiali, e comunque in tutto ciò che riguarda il trattamento di bellezza delle mani e dei piedi, mentre il Capo III (artt. 19-26) disciplina ex novo l’attività di tecnico dell’abbronzatura artificiale, che comprende tutte le prestazioni relative all’utilizzo di apparecchiature generanti raggi ultravioletti utilizzate a fini estetici presenti in esercizi aperti al pubblico. Per entrambe tali nuove figure professionali si istituisce il rispettivo Elenco nazionale (presso il Collegio nazionale degli estetisti professionali). L’iscrizione nel rispettivo Elenco è condizione necessaria per l’esercizio delle attività di onicotecnico e di tecnico dell’abbronzatura artificiale. Sono previsti requisiti soggettivi analoghi per l’esercizio di tali attività: diploma di scuola secondaria di secondo grado; frequenza di un corso regionale comprendente 450 ore di formazione e superamento dell’esame finale teorico-pratico; praticantato formativo della durata di tre mesi presso un’impresa di omologo settore. Per entrambe le nuove figure professionali è quindi prevista una disciplina transitoria per i soggetti che già svolgono la relativa attività alla data di entrata in vigore della legge. Il Capo V (artt. 30-32), che reca le disposizioni finali, prevede che le attività disciplinate dal provvedimento possono essere svolte, a determinate condizioni, insieme all’attività di acconciatore. Inoltre, per quanto riguarda il sistema sanzionatorio, a chiunque esercita l’attività di estetista professionale senza la necessaria iscrizione all’Albo professionale si applicano le pene di cui al citato art. 348 c.p. nonché la sanzione amministrativa da 7.000 a 15.000 euro. La stessa sanzione amministrativa è prevista per l’esercizio delle attività di onicotecnico o di tecnico dell’abbronzatura artificiale senza essere iscritto nei rispettivi Elenchi. Inoltre, chiunque richiede prestazioni riservate alla professione di estetista professionale ovvero prestazioni di onicotecnico o di tecnico dell’abbronzatura artificiale a soggetti che non sono in possesso del necessario titolo abilitante è passibile della sanzione amministrativa da 1.500 a 7.000 euro. Infine, si dispone l’abrogazione della citata legge n. 1/1990.
Numero del progetto di legge A.C. 3107 A.C. 3133 A.C. 3116
Titolo Disciplina dell’attività professionale nel settore delle scienze estetiche e bionaturali Disciplina dell’attività professionale nel settore delle scienze estetiche e bionaturali Disciplina delle professioni di estetista professionale, di onicotecnico e di tecnico dell’abbronzatura artificiale, a tutela della concorrenza e della salute del consumatore
Iniziativa On. Milanato ed altri On. Poli ed altri On. Mazzocchi ed altri
Iter al Senato No No No
Numero di articoli 9 9 32
Date:      
presentazione alla Camera 12 gennaio 2010 20 gennaio 2010 13 gennaio 2010
assegnazione 20 gennaio 2010 25 febbraio 2010 8 febbraio 2010
Commissione competente X (Attività produttive) X (Attività produttive) X (Attività produttive)
Sede Referente Referente referente
Pareri previsti I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, XI, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV Politiche dell’UE e della Commissione per le questioni regionali I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, XI, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV Politiche dell’UE e della Commissione per le questioni regionali I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VII, XI, XII, XIV Politiche dell’UE e della Commissione per le questioni regionali