Scarica Schede Tecniche apparecchiature dell'estetista art. 10 legge 4 gennaio 1990 n.1

. Scarica la lettera inviata al Ministero dello sviluppo Economico . L’Associazione Confestetica, nella persona del presidente Angelica Pippo, ringrazia il  Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico,  Dott. Gianfrancesco Vecchio,  per la considerazione che questo ha avuto nei confronti della nostra Associazione comunicandole lo schema del regolamento di attuazione dell’art.10, comma 1 della L.1/90. Vorrei far presente alcune cose importanti: il nostro parere espresso in sede di discussione  il 13 luglio scorso, si è basato su una serie di informazioni e considerazioni tenutesi verbalmente, in quanto non ci fu data opportunità, al tempo, di approfondire gli argomenti trattati  prendendo visione delle schede. Tali schede ci sono pervenute, per la prima volta, via fax solo in data 26/10/10, pertanto il sommario parere espresso nel mese di luglio si riferisce alle generiche informazioni dateci al tempo. Le schede in oggetto sono piuttosto elaborate e hanno avuto bisogno di una disamina più approfondita.  Pertanto vorrei, come Presidente dell’Associazione che rappresento, nonché come estetista, contribuire con delle considerazioni che non sono tese a criticare  il lavoro che è stato fatto egregiamente fino ad oggi (vista la complessità della materia), ma che, forse, possono migliorarlo in taluni punti, visto che nascono da esperienze mie personali e di centinaia di mie colleghe che mi scrivono. Sicuramente Lor Signori conoscono perfettamente la L. 1/90 e soprattutto gli artt.1 e 10, ma mi sia permesso, per ragioni di completezza,  fare un preambolo e alcune precisazioni proprio su questi due articoli, fondamentali per comprendere quanto sto per dire. L’Art. 1 recita cosi: “L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti” L’Art. 10, nel primo comma, dice: “Si dà un termine di 120 giorni per l’emanazione del decreto attuativo recante norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici di cui all'elenco allegato alla presente legge”. Il secondo comma dell’art 10 dice testualmente: “Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'elaborazione dei programmi formativi di cui all'articolo 6, comma 2, deve fare riferimento ai requisiti tecnici ed alle modalità di utilizzazione degli apparecchi previsti dal decreto di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di integrare e aggiornare le cognizioni tecnico-professionali degli operatori della categoria”. Si parla, dunque, dell'elaborazione di programmi formativi, al fine di integrare e aggiornare le cognizioni tecnico-professionali degli operatori del settore. Due articoli e tre commi fondamentali: il primo evidenzia che  l’estetista  lavora sul corpo umano, e si rifletta bene, parliamo di corpo umano, non di un pezzo di legno né di ferro. L’art 10 regolamenta  le modalità con cui un estetista (inteso operatore ed operatrice) può intervenire  sul corpo umano e, per ultimo, ma più importante di tutti, è, a mio parere, la necessità che la formazione debba interagire e aggiornare le cognizioni tecnico-professionali degli operatori della categoria, ossia che il processo formativo  debba essere dinamico e seguire l’evoluzione tecnologica del settore; ma di questo non se ne è preoccupato mai nessuno. Si sta facendo una fatica immane per stabilire cosa un estetista possa o non possa utilizzare, senza preoccuparsi di dargli la giusta formazione. Questo fa sì che fra un anno, ma direi che in questo settore bastano anche pochi mesi, il problema della tecnologia si ripresenti. Senza considerare che, anche adesso, con vent’anni di vuoto normativo, il problema non è risolto, ed è molto più forte di quanto possiate immaginare. Non è l’elaborazione di una scheda tecnica, che stabilisce i parametri di un laser, a ridurre la pericolosità di questo in mano ad un estetista: gran parte delle apparecchiature rappresentate nelle schede possono diventare pericolose se utilizzate da persone inidonee, e, sicuramente, una giusta formazione che l’abiliti all’utilizzo, ne potrà ridurre notevolmente la pericolosità. Si tenga presente che in Italia ci sono oltre 60mila operatori che, da vent’anni, utilizzano queste apparecchiature, e fino ad oggi la formazione per usarle è  stata erogata solo da aziende produttrici delle stesse che, approfittando del vuoto normativo, hanno fatto ciò che volevano. Esse hanno erogato formazione in virtù dell’acquisto del macchinario, e per 100 aziende esistenti, 100 sono state le tipologie di macchinari venduti. Ma oggi, per chi ha già tutti i macchinari, o decide di prenderli di seconda mano, chi si preoccuperà di fare per loro la formazione? Il vuoto normativo ha creato una situazione di disordine tale che sarà difficile possa essere rimessa a posto solo stabilendo quali dovranno essere i parametri delle macchine. Anche perché le aziende, mentre noi stiamo discutendo, hanno già trovato i sistemi per aggirare gli ostacoli, e sono pronte a vendere nuovi macchinari a persone che non hanno ancora finito di pagare i primi, con costi, a volte, anche superiori ai 100 mila euro. Io sono convinta del fatto che sarebbe stato più semplice non togliere nulla all’estetista, ma istruirlo e formarlo all’utilizzo di tutti i macchinari esistenti e futuri, dando vita ad una figura nuova altamente professionale. Infatti, così come un comune cittadino che prenda la patente, può essere in grado di guidare sia un’utilitaria che una Ferrari, così, senza patente, nessuno oserebbe dargli la possibilità di guidare né l’una né l’altra! FORMAZIONE OBBLIGATORIA E PATENTINO. Oggi il decreto attuativo è quasi pronto, e siamo contenti delle schede tecniche, ma ancora una volta di formazione non se ne parla. Questa è rimasta inquadrata al 1990, mentre tutto il resto si è evoluto. I programmi scolastici sono gli stessi di 20 anni fa, ma le competenze dell’estetista sono completamente diverse. Ancora una volta il comma due art. 10 non è stato elaborato. Le schede riportano un breve accenno alla formazione, ma questa non risulta essere né obbligatoria né abilitante all’utilizzo dei macchinari. E’ necessario, a mio parere, prevedere corsi di formazione obbligatori di almeno 48 ore, che abilitino all’utilizzo di ciascun macchinario tecnologicamente avanzato, e in più dei corsi di aggiornamento continui, almeno di 24 ore l’anno,  senza dei quali si perde l’abilitazione, una sorta di ECE  (educazione continua in estetica). In più, per un estetista, risulterebbe meno pesante investire in questo genere di corsi abilitanti, piuttosto che sprecare soldi in corsi che attualmente svolgono comunque, e che non servono a niente. Questo tipo di formazione, obbligatoria, non può e non deve essere attribuita ai costruttori, né ad associazioni di categoria. Questi si potranno occupare della parte più tecnica della formazione, ma la formazione di base è necessario venga posta in essere  da enti super partes, come  i Dipartimenti di prevenzione delle ASL o dagli istituti universitari, perché compito di fare formazione deve appartenere a chi ha come solo obiettivo istruire, senza alcuna altro tipo di interesse. Facciamo un esempio pratico: sulle apparecchiature che “scottano”, e che sono state giustamente regolamentate, prendiamo in considerazione  il laser per la depilazione estetica. Nella scheda tecnica di riferimento n. 21B si dice che:  “affinché il trattamento risulti efficace e sicuro, lo spot del laser deve essere maggiore o uguale a 10mm, la densità di energia non deve superare 40j per cm2, la durata di impulso max t=300 millisecondi e lunghezza d’onda compresa fra 800 e 1200nm”. Con questi parametri un Laser (e bisogna anche individuare quale, al Diodo, Ndyag, Alessandrite) non  garantisce un risultato efficace nella depilazione, né tantomeno, permettetemi di dirlo, la sicurezza. Un Laser Ndyag  1064 nm, ad esempio, con un’energia a 40j ed un manipolo di 10mm, non dà alcun risultato e può risultare ugualmente pericoloso. Non credo, a questo punto, visti anche i loro costi, che sia utile depotenziare tali macchinari, pensando di renderli sicuri, perché alla fine risulteranno comunque non sicuri e in più inefficaci. Dopo  dieci anni  e dieci ore al giorno di lavoro con laser, posso dirvi con certezza che la sicurezza non la garantirà mai la macchina, ma la testa di chi la utilizza. Qualcuno di voi farebbe mai guidare un’automobile a chi è senza patente? Credo di no e questo non deve avvenire nemmeno per questi strumenti. Non deve assolutamente essere possibile per chicchessia utilizzare questi strumenti senza la necessaria e obbligatoria formazione. E’ questo che fa la differenza tra uno strumento sicuro e uno non sicuro. Pensate che attualmente ci sono sedicenti estetiste che in casa propria utilizzano questi macchinari: a Benevento, ad esempio (ma è consuetudine molto diffusa), una pseudo collega ha adibito un appartamento a centro estetico con tanto di laser e lampade solari. Le aziende sono capaci di fare anche questo, come vogliamo affidare la formazione proprio a loro? A conforto di quanto sottolineato e richiesto sino ad ora da me, come presidente di Confestetica, e sulla plausibilità delle argomentazioni sin qui descritte, vi riporto quanto scritto dal Ministero della Salute, Istituto Superiore della Sanità in una lettera indirizzata alla Regione Veneto del 9.05.07: “Il possibile rischio connesso con detti trattamenti non dipende soltanto dalle caratteristiche peculiari delle suddette apparecchiature, ancorché conformi alle norme tecniche attualmente in vigore, ma anche dalla preparazione e dalle conoscenze dell’operatore. Ed infatti il secondo comma del citato articolo 10 della legge n. 1 del 04.01.1990, stabilisce che il percorso formativo dell’estetista debba essere aggiornato in sintonia con l’evoluzione tecnica delle apparecchiature”. E ancora: “L’avere consentito, di fatto, l’uso delle apparecchiature non previste esplicitamente dalla norma è probabilmente una delle ragioni principali che hanno ritardato l’emanazione del decreto di cui all’articolo 10 della legge 1/90”. La conseguenza di tale documento ha comportato la chiusura di numerosi centri estetici nella Regione Veneto. L’Istituto Superiore della Sanità, in ragione di quanto precede nutre inoltre fondati dubbi, gli stessi di Confestetica, che tutti i corsi regionali per il conseguimento del diploma di estetista siano stati aggiornati al fine di fornire le nuove conoscenze e la preparazione indispensabili per ottimizzare i trattamenti con le nuove apparecchiature, per altro no previste attualmente dalla legge richiamata, e per prevenire eventuali rischi per i cittadini e per gli operatori addetti. Tale stato di cose è innanzitutto insoddisfacente per il cittadino consumatore, che inconsapevolmente può andare in contro a rischi indebiti, ma penalizza anche gli operatori dei centri di estetica, pressati da un lato, da offerte di nuove e sempre più sofisticate apparecchiature e “obbligati”, dall’altro, se non altro per motivi economici a soddisfare i loro clienti sovente allettati dalle novità che promettono risultati non scientificamente accertati. È importante sottolineare, continua l’Istituto Superiore della Sanità, che un’apparecchiatura costruita a regola d’arte e conforme alle disposizioni delle norme tecniche armonizzate pertinenti non può essere considerata priva di rischi, perché è del tutto evidente che al rischio intrinseco, generalmente trascurabile si somma il ben più consistente rischio legato all’uso, in specie se non corretto. Questo è quanto dichiara l’Istituto Superiore della Sanità e questo è quanto ci sia di più pienamente condivisibile da Confestetica, in quanto, tra l’altro, non va dimenticato, che oggi chiunque abbia un contratto di attività lavorativa presso un centro estetico, può già esercitare il mestiere, senza averne ottenuto la qualifica,  ai sensi della 1/90 articolo 3 lettera C “chiunque con un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro”. Come dire che uno studente appena si iscrive alla facoltà di medicina, può già operare e fare servizio nelle corsie d’ospedale. In conclusione: a.    nelle schede riferite alle apparecchiature più pericolose bisogna assolutamente inserire quanto segue: 1. Obbligo di formazione di 48 ore per conseguire l’abilitazione all’utilizzo di detta apparecchiatura; 2. Obbligo di aggiornamento di 24 ore per mantenere valida  l’abilitazione all’utilizzo di detta apparecchiatura; 3. Ai corsi possono partecipare solo estetiste già qualificate ( con titolo di estetista riconosciuto). b.    La formazione per l’utilizzo di dette apparecchiature deve essere svolta, esclusivamente dalla Regione, dall’ASL, o da un ente di formazione Universitaria. E’ possibile solo in forma ausiliaria e per motivi tecnici la formazione da parte delle aziende. c.    I macchinari per l’estetica non devono essere depotenziati,  perché destinati a incapaci, ma devono garantire “risultati efficaci” nel trattamento. Allo stato,  secondo i parametri delle schede, non esistono  supporti scientifici a dimostrazione  dell’efficacia dei macchinari nei trattamenti.  In più,  noi operatori del settore, per esperienza, sappiamo per certo che tali parametri  non produrranno i risultati sperati. Sono convinta che solo agendo così, solo alzando gli standard formativi, saremo in grado di accompagnare questa figura verso la professionalizzazione più totale e limitare, al contempo, tutti i disagi che sia noi operatori che i consumatori viviamo quotidianamente.