Confestetica è impegnata negli ultimi mesi a difendere i centri estetici che sono stati ingiustamente inibiti dalle Ausl del Veneto ad utilizzare i laser per l’epilazione e le apparecchiature per la cavitazione. L’utilizzo di queste macchine, secondo le Ausl, sarebbe ad esclusivo utilizzo di personale medico. L’associazione sta sollecitando le amministrazioni comunali venete a non accogliere queste ingiuste valutazioni per poi emettere ordinanze sanzionatorie a danno del comparto estetico nonché dei consumatori, contravvenendo alla legge che disciplina il settore. La questione è davvero paradossale se si analizzano le motivazioni addotte dalle Ausl per reputare quei macchinari inidonei all’estetica. E cioè che nel 2004 è arrivato un parere, e sottolineiamo parere, dell’Istituto Superiore della Sanità, su richiesta della Direzione per la Protezione Veneto, sollecitata dall’Ausl 22, nel quale si riteneva che il termine laser estetico dovrebbe essere cancellato dalla legge 1/90. Al di là delle chiacchiere, quel termine “laser estetico” esiste ancora nell’allegato A in cui si elencano tutte le apparecchiature per uso estetico, così come la legge 1/90 è tutt’ora in vigore e non può essere disattesa o epurata in qualche sua parte a seguito di un parere che non ha alcuna rilevanza normativa. Ne è la prova conclamata, che legge è legge e un parere è parere, l'ordinanza del Tribunale di Brescia n°100/2009 in cui si dispone il dissequestro di macchinari a radiofrequenze e di cavitazione, precedentemente attuato “sulla base di mere ipotesi senza certezze” del responsabile dell’area igienistica, convinto che quei macchinari non rientrassero nell’allegato A della legge 1/90. Dice la sentenza: “il responsabile si limita ad esprimere una propria considerazione, senza confortarla con dati tecnici relativi alle apparecchiature utilizzate e solo ventilando in termini possibilistici e neppure probabilistici che dalla non adeguata applicazione possano derivare patologie per il paziente”. Si tratta del “fumus” di reato, il reato di esercizio abusivo della professione medica che non c’era e che ha spinto il giudice a dare ragione al centro estetico che utilizzava e deteneva regolarmente quelle apparecchiature nel rispetto della legge 1/90. Basta leggere i manuali tecnici di quelle macchine, come ha fatto giustamente il magistrato di Brescia, per certificare che non sono classificati come dispositivi medici, bensì come apparecchiature di radiofrequenza e cavitazione per uso estetico e professionale, dotati di certificato di conformità alle direttive comunitarie. Confestetica vigilerà sull’evolversi della situazione in Veneto, sostenendo le ragioni di quei centri estetici che saranno, eventualmente, sanzionati per un ingiusto sequestro di quelle apparecchiature laser e di radiofrequenza, invece previste dalla legge 1/90.