In data 15 luglio 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto interministeriale per le apparecchiature ad uso estetico; il decreto, che si è fatto attendere ben 21 anni, entrerà in vigore dal 30 luglio 2011. Questo è l'atto ufficiale, che aspettavamo e che ci permetterà di proporre il ricorso al TAR contro il decreto, con la richiesta di sospensione di 4 schede. L’estetista ha atteso quindi 21 anni prima che fossero approvate le schede tecnico dinamiche delle apparecchiature tra cui  Laser, ultrasuoni, luce pulsata e radiofrequenza, apparecchiature che l’estetista ha sempre potuto usare senza che però i Ministeri ne definissero le caratteristiche tecnico dinamiche attraverso il decreto attuativo che doveva essere emanato nel 1990. Ma quindi, in concreto, cosa cambia ad esempio tra il laser citato nell’articolo 10 comma 1 della legge 1/90 e il laser le cui caratteristiche tecniche sono state definite tramite il decreto in oggetto? Prima, a causa del vuoto normativo che non forniva alcuna definizione tecnica del laser per l’epilazione, il laser utilizzato dall’estetista poteva essere di qualsiasi tipo, oggi, con le restrizioni ed il depotenziamento stabiliti, si possono utilizzare diversi tipi di laser che però in alcuni casi risultano inefficaci per gli scopi di epilazione prefissi. Il depotenziamento è stato determinato affinché l’apparecchiatura risulti sicura a discapito ovviamente dell’efficacia del macchinario. Un’apparecchiatura, quale il  Laser, ultrasuoni, luce pulsata o radiofrequenza è potenzialmente SEMPRE pericolosa con qualsiasi potenza venga utilizzata. La differenza è fatta dall’operatore che utilizza il macchinario secondo l’uso per il quale è stato creato e dalla formazione che egli possiede per utilizzarlo. Quali sono i problemi concreti del decreto tanto atteso? Le caratteristiche tecnico dinamiche dello spot del laser definite nel recente decreto, secondo pareri di esperti di settore, sono inefficaci per un trattamento di epilazione. Il decreto ci dice che lo spot del laser deve essere maggiore o uguale a 10mm, la densità di energia non deve superare i 40 J/cm2, la durata di impulso laser massima T=300 millisecondi e la lunghezza d'onda deve essere compresa nell'intervallo fra 800 e 1200 nanometri; ma nel range da 800 a 1200 nanometri, con densità di energia non oltre i 40 J/cm2, si individuano diverse tipologie di laser che, per ovvi motivi di differenza le une con le altre, non possono dare lo stesso risultato. Inoltre, nella schede tecnico informativa del laser, esso è definito come “LASER ESTETICO DEFOCALIZZATO PER LA DEPILAZIONE”. L’uso del termine “depilazione” nella succitata definizione, apre un ulteriore scenario: fino ad ora l’estetista ha utilizzato il laser per l’EPILAZIONE, quel processo secondo il quale il pelo viene eliminato del tutto, compreso il suo bulbo. L’EPILAZIONE differisce quindi dalla DEPILAZIONE poiché quest’ultima consiste nell’eliminazione del pelo dalla superficie cutanea così come avviene attraverso l’uso di rasoi, creme depilatorie e dischetti abrasivi. Nelle schede tecnico dinamiche quindi, già nella definizione di laser, si evince il vizio di forma e di sostanza del testo redatto dal legislatore perché si dà il via libera ad un laser NON utilizzabile per L’EPILAZIONE ma utilizzabile per la DEPILAZIONE. C’è da aggiungere inoltre che nessun laser fa esclusivamente depilazione perché lo spot, anche se depotenziato, arriva comunque alla radice del pelo, ma, stanti le caratteristiche del laser depotenziato, l’impulso di quell’apparecchio non è assolutamente efficace per il tipo di trattamento di EPILAZIONE per il qual l’estetista lo acquista!! L’estetista quindi si ritrova in istituto con un apparecchio del tutto inutile. Per gli ultrasuoni facciamo un piccolo passo indietro per poi giungere ad una serie di considerazioni in merito. L’11 aprile 2011 in Francia è stato emanato il decreto n. 2011-382 che vietava la pratica di tutte le tecniche estetiche di lisi adipocitaria comprese quelle che si avvalgono di agenti fisici esterni come ultrasuoni focalizzati, laser, infrarossi e radiofrequenza. Tali pratiche vengono utilizzate spesso come alternativa non chirurgica alla liposuzione chirurgica, perché di più facile accesso, meno invasive e meno costose dell’intervento chirurgico. Il decreto francese è motivato dagli articoli 1151-3 del Codice Francese della sanità pubblica che vieta tutti quei trattamenti a scopo estetico che risultino pericolosi per la salute o anche solo che si sospetti possano creare degli effetti indesiderabili. Il decreto, infatti, è stato emanato in seguito ad un parere espresso dalla HAS francese ( Alta Autorita’ per la Salute) che ha riscontrato gravi complicanze in 23 pazienti oltre che innumerevoli effetti indesiderabili verificatisi. A breve distanza però, il Consiglio di Stato francese, su richiesta dei medici e delle imprese che praticavano le tecniche estetiche in questione, ha rivolto una domanda di sospensione e/o cancellazione del decreto, dimostrando come il numero di interventi mal riusciti non era significativo e, in quei casi in cui si è dovuto ricorrere alla chirurgia per “riparare” gli esisti indesiderati, le complicanze sopraggiunte erano dettate, non da una pericolosità degli strumenti utilizzati o da farmaci, ma semplicemente da una non corretta esecuzione dei trattamenti, da apparecchiatura non approvate, da errori di applicazione dei prodotti, da assenza di asepsi. Per tali motivi, il 17 giugno 2011, il giudice competente del Consiglio di Stato francese, attraverso un’ordinanza specifica, ha sospeso temporaneamente l’esecuzione del provvedimento; ciò non vuol dire che esso sia stato annullato ma semplicemente che i prossimi mesi serviranno per analizzare più approfonditamente i casi di esisti indesiderati post trattamenti lipolitici per assumere quindi decisioni definitive. Esattamente per gli stessi motivi sarebbe opportuno che anche in Italia si prendessero decisioni definitive solo dopo un attento e approfondito esame su apparecchiature ed eventuali esiti indesiderati verificatisi. Le Società Scientifiche italiane ed europee di medicina estetica, già nel mese di maggio 2011, hanno annunciato che avvieranno a livello europeo un censimento degli eventi avversi che coinvolgerà tutti i medici che si occupano di medicina estetica. Al termine di tale censimento verranno messi in circolazione all’interno della Comunità Europea dei protocolli di cura al fine di aggiornare le linee-guida sui trattamenti oggetto del divieto francese. Fino ad allora, ossia, fino a quando tutto non verrà scientificamente studiato e accertato, per quale motivo al mondo degli estetisti, e solo agli estetisti, è fatto divieto di utilizzo degli ultrasuoni o più comunemente detta cavitazione? Qualora dovesse essere dannosa, non lo sarebbe anche per il medico, come si è verificato, in prima istanza, in Francia? Il punto è che la “cavitazione” o fa male e fa male per tutti, medici ed estetisti, e questo va verificato come sta accadendo in Francia, o non fa male e può essere utilizzata sia da medici che da estetisti, con la necessaria formazione e protocolli e linee guida di lavoro per tutti, anche per i medici, perché vestirsi del camice bianco non vuol dire sapere e conoscere tutto. Illustrazione dello scenario a seguito dell’entrata in vigore del decreto in Italia. Cosa succederà in Italia se non ricorriamo per la sospensione del decreto limitatamente alle schede del Laser, ultrasuoni, luce pulsata e radiofrequenza. La maggior parte degli estetisti attualmente hanno apparecchiature Laser, ultrasuoni, luce pulsata e radiofrequenza che ad oggi garantiscono l’efficacia del trattamento, con apparecchiature sicure. Da domani con il depotenziamento di tali apparecchiature, gli estetisti potranno garantire ai propri clienti l'efficacia dei trattamenti eseguiti con tali apparecchiature?  Oltre al danno anche la beffa, perché gli estetisti saranno costretti ad apportare modifiche a macchinari perfettamente funzionanti per renderli probabilmente inefficaci, e con grandi spese che vanno da 5 a 20 mila euro, senza contare che in molti casi ci sono alcune aziende che sostengono che sia necessario sostituirli ex novo (e sui quali sono ancora accesi dei Leasing) spendendo dai 20 mila ai 60 mila euro. Soluzioni Confestetica su queste 4 schede,  Laser, ultrasuoni, luce pulsata e radiofrequenza , dopo aver contattato i migliori studi legali di diritto amministrativo e i migliori consulenti specialisti della materia, ha deciso di proporre nei termini previsti dalla legge un ricorso al TAR , per chiederne la sospensione immediata in via cautelare. Un ricorso al TAR prevede un fissazione della prima udienza con l’ eventuale sospensione cautelare dell’efficacia delle 4 schede entro pochi giorni dal suo deposito. La realizzazione del ricorso, con annesse tutte le consulenze tecniche di specie, il relativo deposito e tutte le udienze che necessiteranno a seguito della sospensione cautelare, ha un costo che è possibile affrontare solo ed esclusivamente con l’unione di estetisti e di chiunque ne abbia interesse. Confestetica già dal 2010 ha fatto presente al Ministero dello Sviluppo Economico che in questo decreto ci sarebbero stati depotenziate le apparecchiature, leggi la lettera integrale qui: LETTERA DEL  2010, DA CONFESTETICA AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Puoi sostenere questa iniziativa con un contributo incondizionato all’Associazione di 150 euro. Non perdere l’occasione di essere protagonista del cambiamento.