confestetica sentenzaFinalmente il Consiglio di Stato conferma che le apparecchiature ad uso estetico, non sono pericolose per la salute.

Dopo anni di discussioni sulla presunta pericolosità o meno degli strumenti elettromeccanici in uso alle estetiste, ieri, il Consiglio di Stato ha fatto chiarezza pronunciandosi con sentenza n.01417/2014

Con la sentenza definitiva il Consiglio di Stato ritiene illegittima l’esclusione e la limitazione di alcuni apparecchi elettromeccanici dall’uso corrente degli esercenti la professione di estetista, ovvero della loro illegittima inclusione con limitazione di potenza o di intensità tali da rendere tali strumenti sostanzialmente inutilizzabili o largamente inefficaci nel trattamento degli inestetismi.

Secondo il Consiglio di stato risultano difetti di motivazione e di istruttoria delle indicate limitazioni, imposte con decreto 110/2011, all’uso di alcuni dispositivi da parte dell’estetista, in particolare all’uso degli stimolatori a ultrasuoni a bassa frequenza per il trattamento delle adiposità localizzate, della luce pulsata per fotodepilazione e del laser per la depilazione estetica.

Di fatto Il Collegio del Consiglio di stato ritiene che nel parere del Consiglio superiore di sanità per difendere la tesi della necessità del decreto 110/2011 si annidino significativi elementi di contraddittorietà che rendono meritevole di attenzione l’esame dell’appello proposto da Confestetica avverso il decreto di cui sopra.

Un primo elemento sintomatico di contraddittorietà e di carenza motivazionale è rappresentato dal fatto che il Consiglio superiore di sanità esprima da un lato perplessità riguardo ad alcuni strumenti (quelli, appunto, poi oggetto delle contestate limitazioni d’uso) in uso attualmente all’estetista con la motivazione che si tratterebbe di apparecchi INTRINSECAMENTE pericolosi per la salute umana, dall’altro tuttavia, non si evidenziano studi clinici o scientifici, ovvero una casistica, capace di avvalorare la tesi della pericolosità degli strumenti. Inoltre, ulteriore e concorrente elemento di contraddittorietà è rappresentato dal fatto che, nel suddetto parere del consiglio superiore di sanità, si sostiene una inadeguata preparazione professionale dell’estetista e si auspica a tal proposito un ragionevole incremento delle attività formative di tale categoria, quasi che la prospettata pericolosità degli strumenti in uso alle estetiste sia da ravvisare, più che nei dispositivi in sé considerati, in tale non adeguata formazione degli esercenti l’attività professionale.

Quindi, secondo il Consiglio di stato, il Consiglio superiore di sanità, deve fare chiarezza se le limitazioni all’uso dei dispositivi elettromeccanici imposti con decreto 110/2011, siano da riconnettere al non adeguato livello professionale attuale delle estetiste, suscettibile, tuttavia, di essere migliorato con opportune iniziative formative, ovvero, se dipenda da una oggettiva, accertata ed intrinseca pericolosità degli strumenti (allo stato però, non provata da evidenze scientifiche sufficientemente chiare e dirimenti), tale da escludere anche per il futuro l’utilizzo, quale che sia il livello formativo che possa raggiungere la categoria.

Secondo il Consiglio di stato dunque l’appello di Confestetica, per questi motivi , è fondato e va accolto, in quanto le considerazioni dinanzi esposte sono sufficienti a ritenere perplesso e non sufficientemente motivato il regolamento impugnato ( decreto 110/2011) in primo grado nella parte in cui lo stesso decreto ha imposto limitazioni nell’uso di alcuni strumenti elettromeccanici da parte della categoria delle estetiste senza neanche verificare la praticabilità ed idoneità di percorsi formativi atti ad ovviare il tanto temuto “periculum” quale OGGETTIVAMENTE accertabile in concreto.

In caso di controlli in istituto da parte delle autorità competenti, Scarica PDF il comunicato – Decreto 110_2011 e Sentenza del Consiglio di Stato n. 01471_2014

LA POSIZIONE DI CONFESTETICA

Dall’entrata in vigore del decreto110/2011, molti ritenevano che questo elenco di apparecchiature fosse il raggiungimento di certezze per il settore. Uno strumento che potesse finalmente creare ordine e stabilità.

Confestetica, invece, non è mai stata favorevole a tale decreto, perché al contrario, temeva una stagnazione del mercato, causata proprio dalle forti restrizioni e limitazione nell’uso degli apparecchi elettromeccanici (cosa che si è inevitabilmente verificata, aggiungendosi al grave problema della crisi).

Dopo i grandi risultati ottenuti dalla L.1/90, legge che ha fatto sviluppare il settore in un modo senza eguali in Europa e nel Mondo, (30.000 centri estetici, oltre 100.000 estetisti e oltre 100 MILIONI di trattamenti estetici esegui ogni anno) si sono susseguiti anni di incertezze causate dai pareri pronunciati sistematicamente dal Consiglio Superiore di Sanità (CSS).

Pareri infondati e volti a minare puntualmente la credibilità degli estetisti fino ad oggi, tanto è vero che tutti i pareri del CSS hanno sempre condizionato e limitato il settore dell’estetica. Perché?

Il Consiglio di Stato ha finalmente messo un punto chiedendo prove scientifiche a supporto delle dichiarazioni fatte dal Consiglio Superiore di Sanità (CSS), circa la presunta pericolosità intrinseca delle apparecchiature ad uso estetico e proprio da qui siamo venuti a conoscenza che il CSS non ha portato alcuna prova scientifica che comprovasse la pericolosità di dette apparecchiature estetiche.

L’estetista non deve più preoccuparsi di laurearsi in ingegneria per acquistare un’apparecchiatura estetica, perché, di fatto è il costruttore delle apparecchiature stesse, che determina, (come del resto ha sempre fatto), la destinazione d’uso delle apparecchiature estetiche, ed è lui che ne è responsabile.

Quindi, da oggi, l’estetista, prima di acquistare un’apparecchiatura estetica deve verificare due sole cose: che l’apparecchiatura abbia il marchio CE della Comunità Europea e la destinazione del macchinario che sia ad uso estetico. Inoltre, come Confestetica ripete dal 2007 ad oggi, è la formazione dell’estetista che deve essere messa in primo piano e deve essere garantita dallo Stato italiano a tutti i professionisti del settore, con aggiornamenti continui ed obbligatori.

Questo vuol dire garantire una crescita sostenibile e costante dell’intero comparto, e soprattutto vuol dire che non si andrà più verso una limitazione nell’utilizzo delle apparecchiature, come è successo con il decreto 110/2011, con la inconsistente motivazione della loro pericolosità.

Sono state tolte macchine di lavoro e creati danni inquantificabili, quando sarebbe stato più semplice, conveniente e logico predisporre un tipo di formazione finalizzato al corretto utilizzo delle stesse.

Confestetica, ancora una volta, è stata al fianco dell’estetista, per difenderla e per restituirle il diritto di utilizzare i suoi strumenti di lavoro senza alcuna esclusione.

 

 

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Confestetica nel 2011 scriveva:
Perché l’estetista non potrà utilizzare alcune apparecchiature? Quali sono gli interessi che si nascondono dietro questo decreto?

 

REGIONE TOSCANA

 

Il Consiglio di Stato, indirettamente ha anche messo un punto definitivo sulla questione della Legge Toscana sull’estetica dicendo:

Non appare pertanto illegittimo, sotto tal profilo, l’intervento regolamentare statale, attesa la necessità che sia lo Stato a definire, con tratti omogenei su tutto il territorio nazionale, quali apparecchi possano costituire ordinaria dotazione dei centri estetici, non essendo conforme al dettato costituzionale dell’art. 117 Cost.(anche nel testo risultante dalla riforma del titolo V) ritenere che siano le regioni a regolamentare, magari in modo eterogeneo tra loro, tali aspetti fondamentali e qualificatori della professione di estetista che, inoltre, attengono primariamente alla concorrenzialità all’interno del relativo mercato. D’altra parte, la stessa Corte costituzionale, nel costante lavoro  interpretativo volto a restituire razionalità e unitarietà alla disciplina costituzionale delle competenze tra i distinti livelli di governo della Repubblica, ha sostenuto che “la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale” (Corte cost. n. 138 del 2009).”

Il Consiglio di Stato dice ancora: “Ora, da tale punto di vista non potrebbe dirsi che la verifica delle apparecchiature in uso alle estetiste rivesta rilevanza regionale, essendo vero piuttosto il contrario, non potendo trovare giustificazione l’intervento regionale in una materia che necessita di omogeneità di regolazione su tutto il territorio nazionale, esigenza che solo la fonte normativa statale potrebbe in concreto soddisfare.”

Quindi Confestetica si augura che la Regione Toscana prenda atto di questa sentenza e la rispetti, eliminando così l’elenco delle apparecchiature allegato alla legge regionale.

 

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