[caption id="attachment_4889" align="alignleft" width="300"]Maxi risarcimento agli estetisti italiani per non aver potuto utilizzare le loro apparecchiature estetiche dal 2011 al 2014 Maxi risarcimento agli estetisti italiani per non aver potuto utilizzare le loro apparecchiature estetiche dal 2011 al 2014[/caption]

 Confestetica è stata l’unica associazione di categoria ad avere censurato da subito il testo del decreto, facendosi carico delle spese giudiziali per farlo annullare. Oggi, grazie anche al contributo dello Studio Legale Zunarelli e Associati, che nella persona dell’avvocato Simone Cantarini, in particolare, ha seguito l’azione, si è giunto a questo prestigioso ed utile risultato, l’illegittimità del decreto ministeriale 110/2011.

Ma non ci vogliamo fermare qui.

Ovviamente, non possiamo non tenere conto dei gravi danni che tutto il comparto ed il settore ha subito dall'applicazione del decreto ministeriale 110/2011. E, pertanto, non possiamo evitare di chiedere ai responsabili di questi danni, vale a dire i Ministeri che, del tutto inopinatamente, hanno emesso il provvedimento anzidetto, il risarcimento degli stessi.

Chi, dunque, meglio di Confestetica, con lo stesso studio legale che fin qui ci ha egregiamente assistito, può offrire, ai propri associati e non, l’ausilio per arrivare anche a questo ulteriore e meritato traguardo?

Confestetica, pertanto, invita tutti i propri associati, così come quelli non associati, ad aderire ad una maxi azione di risarcimento del danno nei riguardi del Ministero della Salute e del Ministero delle Attività Produttive per non aver potuto utilizzare le loro apparecchiature estetiche dal 2011 al 2014, a seguito del decreto interministeriale 110/2011, che è stato ANNULLATO DEFINITIVAMENTE DALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO. (scarica sentenza)

FATTI

Resta sempre aggiornato alla newsletter di Confestetica.Confestetica ha raggiunto l’invidiabile traguardo che si era prefissata a tutela della categoria delle estetiste che era stata vessata, come noto, dalle disposizioni di cui al decreto interministeriale n. 110/2011.

Con la tenacia e la determinazione che ha sempre dimostrato nel difendere gli interessi della categoria, Confestetica è riuscita a far annullare dal Consiglio di Stato il predetto provvedimento, unitamente al parere reso dal Consiglio Superiore di Sanità che ne costituiva presupposto e parte integrante.

Con la sentenza 1417/2014 la suprema autorità giudiziaria amministrativa ha definitivamente pronunciato l’illegittimità, più volte evidenziata dalla scrivente associazione, degli atti impugnati d Confestetica dove, secondo i giudici di Palazzo Spada, “si annidano significativi elementi di contraddittorietà che rendono meritevole di apprezzamento la censura sotto tal riguardo proposta dalla parte appellante”.

E’ doveroso ricordare che nelle storica sentenza emessa dal Consiglio di Stato, i giudici rilevano come nei regolamenti impugnati “si esprimono da un lato perplessità riguardo ad alcuni strumenti (quelli, appunto, poi oggetto delle contestate limitazioni d’uso) in uso attualmente all'estetista con la motivazione che si tratterebbe di apparecchi intrinsecamente pericolosi per la salute umana, dall’altro tuttavia non si evidenziano studi clinici o scientifici ovvero una casistica capace di corroborare l’assunto della pericolosità degli strumenti. Inoltre, ulteriore e concorrente elemento di contraddittorietà è rappresentato dal fatto che, nel suddetto parere, si sostiene una inadeguata preparazione professionale dell’estetista e si auspica a tal proposito un ragionevole incremento delle attività formative di tale categoria professionale, quasi che la prospettata pericolosità degli strumenti in uso alle estetiste sia da ravvisare, più che nei dispositivi in sé considerati, in tale non adeguata professionalità degli esercenti l’attività professionale. In tal modo, tuttavia, il parere pone l’accento sulla condivisibile esigenza che siano incrementate le iniziative, di competenza regionale, per il miglioramento della formazione professionale delle estetiste, dal che tuttavia sembrerebbe avviata a soluzione la questione del corretto uso dei dispositivi elettromeccanici oggetto della contestata (e, a questo punto, ingiustificata) limitazione. Ma anche questo è un profilo che denota contraddittorietà dell’atto impugnato in primo grado, posto che deve essere meglio chiarito se le limitazioni all’uso dei suindicati dispositivi elettromeccanici siano da riconnettere al non adeguato livello professionale attuale delle estetiste, suscettibile tuttavia di essere migliorato con opportune iniziative formative, ovvero se dipenda da una oggettiva, accertata ed intrinseca pericolosità degli strumenti (allo stato, tuttavia , non provata, come detto, da evidenze scientifiche sufficientemente chiare e dirimenti), tale da escluderne anche per il futuro l’utilizzo, quale che sia il livello di formazione professionale che possa raggiungere la categoria”.

Nel passaggio della sentenza ora evidenziato i giudici del Consiglio di Stato si riferiscono proprio alle ingiustificate limitazioni e proibizioni di cui al decreto 110/2011 che, come tutti gli operatori sanno, ha tolto letteralmente di mano alle estetiste ovvero depotenziato i costosi macchinari utilizzati per i trattamenti più frequenti all'interno dei centri estetici. Il riferimento, anche nel provvedimento reso dalla magistratura, è ovviamente agli ultrasuoni a bassa frequenza (c.d. cavitazione), al laser estetico per epilazione e alla c.d. luce pulsata.

Con l’entrata in vigore del decreto 110/2011, infatti, questi macchinari sono stati oggetto di radicale riforma, avendo l’amministrazione ministeriale deciso di depotenziare gli ultimi due e di escludere del tutto la cavitazione dall'elenco degli apparecchi elettromeccanici utilizzabili dall'estetista.

E questo, come tristemente noto ai più, è avvenuto non senza problemi ed enormi sacrifici, soprattutto in termini economici.

Chi infatti aveva acquistato un apparecchio ad ultrasuoni a bassa frequenza (con il costo che sappiamo!!!) ha dovuto necessariamente riporlo in cantina, pur continuando magari a pagare le rate dei costosissimi finanziamenti accesi per far fronte alla spesa.

Parimenti, molte estetiste hanno dovuto modificare le altre macchine in loro possesso, affrontando spese ingenti e costi imprevisti.

Il tutto in ossequio ad una norma profondamente iniqua e del tutto priva di fondamento, logico e giuridico.

Se anche Tu sei un centro estetico che ha dovuto sottostare alle ingiustificate previsioni del decreto 110/2011 e che ha dovuto dismettere o modificare i seguenti macchinari:

  • ultrasuoni a bassa frequenza
  • laser estetico
  • luce pulsata

Ti invitiamo ad unirTi a Noi per agire giudizialmente per ottenere il ristoro del danno subito.

Per fare questo, sarà necessario procedere alla sottoscrizione del mandato in favore del Nostro studio legale che curerà tutte le fasi del procedimento, previa consegna della documentazione attestante l’acquisto dei macchinari anzidetti, gli eventuali contratti di finanziamento e gli interventi di adeguamento dei macchinari, successivi all'introduzione del decreto 110/2011.

Se sei titolare di Centro Estetico e sei stato danneggiato dal decreto 110_2011 partecipa anche tu al maxi risarcimento!