Il mercato del lavoro abusivo ha guadagnato un’altra figura tra le sue schiere, quella dello pseudo massaggiatore del benessere/olistico che, pur munito di BLOCCHETTO DELLE RICEVUTE, esercita una professione che, per legge, non gli sarebbe consentito svolgere. In Italia, il massaggio sul corpo umano può essere eseguito solo da 2 figure professionali riconosciute e abilitate per legge: 1. l’estetista - massaggio estetico e del benessere: Legge n. 1 del 4 gennaio 1990; 2. il fisioterapista - massaggio terapeutico riabilitativo: Decreto Legge n.741 del 14 settembre 1994 e seguenti; Sia l’estetista e il fisioterapista hanno l’obbligo per legge di seguire percorsi formativi specifici e devono rispettare precise modalità di esercizio della professione. Tutti coloro che non hanno conseguito uno di questi due titoli e che di conseguenza non sono abilitati alla professione in perfetta adesione alle modalità stabilite dalla legge non possono essere considerati “massaggiatori”, ma persone che esercitano abusivamente una professione per cui non sono abilitati, arrecando un danno immenso sia alla categoria dei professionisti che a quella dei consumatori. Il problema del SEDICENTE massaggiatore abusivo sta diventando di un certo peso perché, purtroppo, le Regioni (sì, le istituzioni), stanno legiferando in modo incostituzionale, appoggiate da enti di formazioni di dubbia qualità e associazioni artigiane, che promuovono “corsi di formazione” atti a creare “esperti” che non sono in possesso né della qualifica di estetista, né della qualifica di fisioterapista, e che, letteralmente, non saprebbero dove mettere le mani sul corpo umano. In poche parole, siamo davanti all'ennesima pseudo figura professionale ILLEGITTIMA, INUTILE, DANNOSA, ABUSIVA, NON ABILITATA e contraria alla legge. Fate attenzione a tutte quelle figure abusive, che si fanno chiamare "operatori olistici" - "Operatori ayurvedici" discipline bio naturali che mettono le mani sul corpo umano ecc. Fate attenzione a chiunque vi mette le mani sul corpo umano, soprattutto se dice di esercitare ai sensi della L. 4/2103 - che non è la legge dei massaggiatori, quella è la legge per le professioni intellettuali non regolamentate. Questa legge 4 del 2013 che tanto sbandierano,  esclude i mestieri artigianali, come appunto operatori ayrvedici, operatori olistici e chi pratica le discipline bio naturali sul corpo umano ed esclude le professioni già regolamentate, in questo caso chi può mettere le mani sul corpo mano solo solo due: Estetista e Fisioterapista per LEGGE. Nessun altro può farlo in autonomia o in studi privati non autorizzati. Questa è l'unica domanda che dovete fare SEMPRE, prima di farvi mettere le mani sul corpo: per un trattamento o massaggio di benessere, trattamento o massaggio ayurvedico, trattamento o massaggio Olistico, o fisioterapico o riabilitativo CHIEDI SEMPRE PRIMA?  SEI UN ESTETISTA? SEI UN FISIOTERAPISTA? La risposta giusta è solo SI! O una o l'altra professione. Se vi dicono di essere altre cose che non avete mai sentito, tipo operatore olistico, massaggiatore, operatore ayurvedico, operatore delle discipline bio naturali o chissà quale altro nome nel frattempo si saranno inventati. Fate molta attenzione - SONO ABUSIVI - NON POSSO ESERCITARE IN AUTONOMIA. Dietro a queste pseudo figure professionali, è nato un vero e proprio business dove tutti pensano ai propri interessi: chi a prendere voti per la prossima campagna elettorale, chi a prendere soldi per vendere a tutti, proprio tutti, corsi da “massaggiatore”, chi ad avere più iscritti nelle proprie associazioni di categoria. Ma al resto, ovvero alla salute dei consumatori e alla qualità del servizio proposto, alla legalità,chi ci pensa? Fortunatamente, la Corte Costituzionale che, con costanza e decisione, afferma che la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle PROFESSIONI bio-naturali deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, ALLO STATO E NON ALLE REGIONI. Tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura infatti quale LIMITE di ordine generale, INVALICABILE dalla legge REGIONALE, da ciò derivando che NON È NEI POTERI DELLE REGIONI DAR VITA A NUOVE FIGURE PROFESSIONALI (sentenze n. 138 del 2009, n. 93 del 2008, n. 300 del 2007, n. 40 del 2006 e n. 424 del 2005). In poche parole, è lo Stato Italiano che individua le nuove professioni e non possono essere individuate e legittimate, né dalle circolari dei vari Ministeri, né dalle Regioni, né dagli enti di formazione, né tanto meno dalle associazioni di categoria, ma solo ed esclusivamente dallo STATO ITALIANO. Nell’ordinamento giuridico italiano le fonti del diritto sono organizzate in modo gerarchico e sono le seguenti: A. Costituzione e trattati europei B. Leggi ordinarie dello Stato e regolamenti europei C. Leggi regionali D. Usi e consuetudini Ovviamente, le norme istituite da una fonte inferiore non possono per alcun motivo contrastare le norme di una fonte superiore. Va da sé, allora, che una legge regionale non possa MAI surclassare una legge dello Stato. Se la prima fonte del diritto italiano, La Costituzione, dice che le l’individuazione delle figure PROFESSIONALI, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, ALLO STATO E NON ALLE REGIONI e lo Stato (seconda fonte di diritto italiano), con legge ordinaria, individua la figura professionale dell’estetista come unica figura professionale abilitata ad eseguire trattamenti sulla superficie del corpo umano (compresi tutti massaggi non terapeutici) come è possibile che la Regione (terza fonte di diritto italiano) possa introdurre una nuova figura professionale del “massaggiatore”? Siamo davanti a un vero e proprio paradosso. Per aggiungere carne sulla brace, abbiamo anche un altro interessante punto da analizzare. Con la promulgazione della legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che regolamenta la professione di estetista, in forza di tale legge, il Ministero della Pubblica Istruzione ha emanato il decreto attuativo, precisamente il D.M. 352/1994, ovvero il regolamento recante i contenuti tecnico culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame al fine del conseguimento della qualifica professionale di estetista. È proprio con questo decreto che vengono inseriti nei programmi delle scuole di estetica corsi e prove di esame come il LABORATORIO con riferimento particolare al MASSAGGIO, al TRUCCO e al VISAGISMO. Con la legge 1/90, il massaggio estetico e del benessere risulta esclusiva competenza dell’estetista. Questi “massaggiatori” si vorrebbero appropriare di competenze che non gli appartengono, che sono già proprie dell’estetista sia per legge che per usi e consuetudini da oltre 28 anni. Gli usi e le consuetudini, sono norme giuridiche non scritte che si formano spontaneamente mediante la ripetizione uniforme e costante di determinati comportamenti da parte di una collettività, per un determinato periodo di tempo e nella convinzione di obbedire ad una norma giuridica obbligatoria. Perché un uso possa dirsi normativo esso deve presentare due requisiti: - l'elemento materiale, ovvero la ripetizione costante ed uniforme di un dato comportamento da parte dei membri della collettività; (e tutti sanno da sempre che il massaggio si fa dall’estetista e dal fisioterapista). - l'elemento psicologico, cioè la convinzione di obbedire ad una norma giuridica obbligatoria; (e tutti sanno da sempre che il massaggio si fa dall’estetista e dal fisioterapista). Sono 28 anni che tutti i tipi di massaggio legati al benessere psicofisico della persona sono riconosciuti come attività esclusiva dell’estetista. Sono 35.000 centri estetici e 70.000 operatori che ogni giorno effettuano massaggi sul corpo umano. Sono 12 milioni gli italiani che hanno la loro estetista di fiducia da sempre. Sono 50 anni che in Italia esiste un autorevole evento internazionale, riconosciuto in tutto il mondo, chiamato COSMOPROF che sin dal 1967 ha spiegato a tutti, che l’estetista fa i massaggi estetici e del benessere. Per evitare ogni equivoco, quindi, oltre alla legge 1/90, subentra anche la quarta fonte di diritto del nostro ordinamento giuridico, gli usi e le consuetudini, che riconoscono all’estetista l’esclusiva pertinenza del massaggio psicofisico. Quindi il massaggio estetico e del benessere è per legge di esclusiva pertinenza dell’estetista ed è regolamentato dalla legge n. 1 del 4 gennaio 1990, nonché da usi e consuetudini da oltre 50 anni. Da qualunque punto di vista venga analizzata la questione, la conclusione a cui si arriva è sempre una: i “massaggiatori”, se non in possesso del requisito imposto dalla legge, l'abilitazione, esercitano una professione abusiva, ovvero contraria alla legge. I massaggiatori privi di titolo e di abilitazione professionale, vogliono far credere di essere legittimati e abilitati ad esercitare la professione basandosi su questi 3 elementi: A. Una legge regionale che in modo illegittimo avrebbe inventato una nuova professione illegittima, gli “Operatori del Benessere”. B. Una legge del 14 gennaio 2013 n. 4 sulle professioni intellettuali non riconosciute che non ha alcun fondamento dato che il “massaggiatore” è una professione riconosciuta e non svolge alcun tipo di lavoro intellettuale. C. Una sentenza del consiglio di stato del 6 luglio 2016, n. 3378 che dice che non è di pertinenza dell’estetista il massaggio terapeutico “TUINA”. Questo terzo punto (C.) merita un certo livello di approfondimento. Questa sentenza è stata preceduta da un’altra sentenza del TAR che diceva il contrario, ovvero che anche il “TUINA” era di competenza dell’estetista. Difatti il sig. J.S. ha impugnato il provvedimento con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, deducendo la non riconducibilità dell’attività concretamente svolta, consistente nella pratica di massaggi " TUINA ", a quella di estetista. La sentenza in questione, quindi, risulta decretare qualcosa di ovvio, visto che tutti sanno che i massaggi terapeutici non sono di pertinenza dell’estetista. In più, la sentenza dice che il TUINA è estraneo al rilievo legale della professione di estetista e alla relativa regolamentazione ai sensi della rammentata legge n. 1 del 1990, ma non rende la pratica di questo massaggio una professione libera per tutti, anche perché in Italia il Ministero della Salute non si è ancora accorto che tale pratica in Cina lo svolgono i cosiddetti medici scalzi. Ricordiamo inoltre che una sentenza non può mai sostituirsi alle leggi dello Stato che regolamentano le figure professionali. In sintesi la domanda fatta in quel procedimento è la seguente: serve l’estetista per il TUINA? La sentenza dice no, non serve l’estetista per il TUINA. Ma la sentenza non legittima altre figure a fare il TUINA, anche perché i magistrati non vanno mai Extra petita, ultra petita, ovvero al di fuori di quanto richiesto con la domanda. Quella che abbiamo davanti, è una evidente strumentalizzazione di una sentenza che non ha fatto altro che peggiorare il caos già sovrano in questo settore. Basta leggere alcuni titoli di giornale usciti in quel periodo per comprendere come è stata data la notizia: - Estetisti contro Consiglio di Stato: "Liberalizzato lo shiatsu" www venetoeconomia it - Il Consiglio Stato: no allo shiatsu dalle estetiste Plauso della ... www lastampa it - Vietato lo shiatsu dalle estetiste, lo dice il Consiglio di Stato – Ecoseven www ecoseven net - Massaggi shiatsu, no dall'estetista. Lo dice il Consiglio di Stato - FISieo www fisieo. it - Estetica: Consiglio di Stato, "no allo shiatsu dalle estetiste, non è di ... www confartigianato bs it - Consiglio di Stato: no al massaggio shiatsu dalle estetiste - WDonna.it www donna it › Speciale bellezza - Massaggi shiatsu, no dall'estetista. Lo dice il Consiglio di Stato www blitzquotidiano it Molti pseudo massaggiatori, forti di questi 3 fallaci elementi e convinti del fatto che basta avere una partita IVA per essere abilitati alla professione a norma di legge operano tranquilli e indisturbati, con una preparazione pratica di poche ore e una dubbia conoscenza del corpo umano. Ultimamente, visto che il business dei massaggi pare funzionare, alcuni enti di formazione hanno rispolverato un Regio Decreto del 1928 che prevede la figura sanitaria dell’infermiere massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti balneari, in pratica una figura che oggi non esiste più, ma che per il solo fatto che nel R.D. c’è scritta la parola magica “massaggiatore”, vorrebbero farci credere che questa figura può eseguire massaggi. La realtà è un’altra, qualora questa legge del 1928, con tanta fantasia si potesse anche attuare, c’è da precisare quanto è scritto nel R.D. stesso: R.D. dice: “Soltanto sotto il controllo del medico curante è consentito agli INFERMIERI di praticare: … massaggi e manovre meccaniche su organi e tessuti del corpo umano” “Su prescrizione del medico curante, gli INFERMIERI possono eseguire le seguenti operazioni: applicare bendaggi, impacchi, cataplasmi, vescicanti, mignatte e coppette semplici, eseguire frizioni, praticare lavande rettali e vaginali” Ora per capire quanto questa vecchissima legge sia davvero anacronistica e non attuabile in nessuna sua parte, basta leggere l’art. 17, del R.D. del 1928: “È vietato agli esercenti i mestieri di MANICURE e PEDICURE di compiere qualsiasi atto o prestazione che, esorbitando dalla cura puramente estetica della mano e del piede, rientri fra gli atti propri della professione di MEDICO CHIRURGO. I trasgressori saranno puniti con le pene previste dalla legge pel reato di esercizio abusivo di professione sanitaria.” Inoltre: “le licenze di cui al presente articolo verranno rilasciate dagli istituti o scuole che saranno appositamente istituite di accordo tra i ministri per l'interno, per la pubblica istruzione e per l'economia nazionale, e saranno vistate dal PREFETTO della provincia.” Mi pare di capire che questa vecchia legge, consente di fare solo agli infermieri il massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti balneari e non a chiunque. Quindi perché ci sono degli enti di formazione che hanno attivato dei corsi non corrispondenti a quanto dettato dallo stesso REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n.1334? Ma questa del capo bagnino, sarà oggetto di un altro approfondimento successivo. Se partiamo dal presupposto che il professionista è “Chi esercita una professione intellettuale, liberale, o comunque un'attività per cui occorre un titolo di studio qualificato”, il massaggiatore, se non è in possesso dei requisiti di legge è, e resterà sempre un abusivo. I NOSTRI APPELLI Il primo appello che facciamo è al Ministero della Salute, affinché prenda coscienza di questo dilagante fenomeno, contrario alla legge nonché pericoloso per il benessere dei consumatori. Gli improvvisati con titoli inventati, presi addirittura in un week end non dovrebbero poter mettere le mani sul corpo umano delle persone e non dovrebbero prendere in giro i consumatori, millantando titoli inesistenti per la legge dello Stato. Il secondo appello è verso gli enti locali amministrativi, prefetti compresi, affinché questi pseudo massaggiatori, rispettino tutte le normative vigenti, compresa la SCIA di inizio attività. Il terzo appello è al Garante della concorrenza e del mercato, perché è evidente che queste figure che operano sul mercato creano una concorrenza sleale nei confronti dell’estetista e del fisioterapista.