ART_17_11Anche L'estetista deve nominare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Decreto Legislativo 81/2008 IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA Diverse sono le novità previste dal D.Lgs. 81/2008 per quanto riguarda la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. È riconosciuto il ruolo essenziale di snodo fondamentale dei rapporti tra tutti i soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione aziendale, in quanto il RLS rappresenta e si fa portatore delle esigenze dei lavoratori. A livello normativo sono individuati tre diversi tipi di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (art. 47 c.1): 1. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale; 2. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale o di comparto; 3. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo. Si tratta di tre figure con identiche funzioni, diverse sono le competenze e le modalità di elezione. Il RLS aziendale è eletto con differenti modalità a seconda del numero di dipendenti: fino a 15 lavoratori direttamente dai lavoratori al loro interno o individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo (art. 48) più di 15 lavoratori viene eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda ed in assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno. Il numero, le modalità di designazione o elezione, il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabilite in sede di contrattazione collettiva. La norma fissa il numero minimo dei rappresentanti a seconda delle dimensioni aziendali (un RLS per aziende fino a 200 lavoratori, tre per le aziende da 201 a 1.000 lavoratori, sei in tutte le altre aziende oltre i 1.000 lavoratori). Il nominativo del RLS aziendale dovrà essere comunicato annualmente, a cura del datore di lavoro, all’INAIL (art.18 c.1 lettere aa). Il RLS territoriale o di comparto (art. 48) esercita le sue competenze con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto nelle quali non sia stato eletto o designato il RLS aziendale. Accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria individuano le modalità di elezione o di designazione. In mancanza di tali accordi provvederà un decreto ministeriale. In questa maniera è garantita per tutti i lavoratori la presenza di un loro rappresentante per la sicurezza, anche nelle realtà piccole in cui non era possibile o non si riusciva a giungere all’individuazione del RSL aziendale. Le aziende nel cui ambito non è stato designato il RLS dovranno versare un contributo pari a 2 ore lavoro/anno per ogni lavoratore occupato, al Fondo di sostegno alla piccola e media impresa (art. 52 D.Lgs 81/2008) istituito presso l’INAIL. È l’organismo paritetico, o in sua mancanza, il Fondo previsto dall’art.52 a comunicare alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del RLST. Ed è proprio al Fondo che quest’ultimo deve inviare una relazione annua sull’attività svolta. Il RLST ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro delle aziende del proprio territorio o comparto, deve però, in casi normali, rispettare un termine di preavviso individuato dagli accordi collettivi nazionali. Solo in caso di infortunio grave, il RSLT può accedere senza necessità di preavviso, semplicemente previa segnalazione all’organismo paritetico. Se l’azienda impedisce l’accesso al RLST, nonostante il rispetto delle modalità di preavviso, questi ne dà segnalazione all’organismo paritetico o, in mancanza, all’autorità di vigilanza territorialmente competente. L’esercizio delle funzioni di RLST è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative. Il RLS di sito produttivo (art. 49) è previsto per dei contesti produttivi particolari che si distinguono per la presenza simultanea di più aziende o cantieri: i porti, i centri intermodali di trasporto, gli impianti siderurgici, i grandi cantieri edili (con almeno 30.000 uomini-giorno), contesti produttivi con complesse problematiche di interferenze lavorative e di un numero di addetti mediamente superiori a 500. Il RLS di sito produttivo è individuato tra i RLS delle aziende operanti nel sito su loro iniziativa. È incaricato di svolgere funzioni di coordinamento tra i RLS delle varie aziende che operano nel medesimo sito, e di RLS per quelle aziende in cui non vi siano i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. L’elezione del RLS, ad ogni livello, deve avvenire in un’unica giornata stabilita da opportuno Decreto così come precisato dall’art. 47, comma 6 del D.Lgs. 81/2008: “l’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della salute, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma”.
 pdf-icon   Download Opuscolo Testo realizzato da: Silvia Maria Squarcina Responsabile Processo Prevenzione Sede INAIL di Parma Giovanna Ricupero Professionista Con.T.A.R.P. Emilia Romagna