vanity line nuova_sede28 ottobre 2009 | Tribunale di Alessandria.

Ci sarà l'omologa del concordato fallimentare preventivo per Vanity Line?

Alla fine del mese di ottobre, vedrà il suo epilogo l’affare Vanity Line, azienda leader nel mercato dell’estetica professionale, che a giugno è stata messa in liquidazione: 34 dipendenti in mobilità, magazzini bloccati e soprattutto un franchising di circa 200 centri estetici, che utilizzano il marchio “Beauty Specialist” o “Epil Specialist” in tutta Italia. Le notizie raccolte dalla redazione di ConfEstetica vogliono far luce su questa incresciosa vicenda, ancora poco chiara. Quale sarà il destino dei centri a marchio Vanity Line (Epil e Beauty Specialist)? Ma andiamo per ordine. Il concordato preventivo è una delle procedure concorsuali regolate dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, in particolare al suo titolo III. Gli scopi che tale procedura si prefigge di raggiungere sono molteplici, ma la dottrina ne segnala almeno tre.

  • In primo luogo, il concordato preventivo mira a soddisfare l’interesse del debitore (Vanity Line) ad ottenere una paralisi delle azioni esecutive nei suoi confronti, conservando, al tempo stesso, la disponibilità e l’amministrazione della sua impresa.
  • In secondo luogo, il concordato preventivo tiene conto dell’interesse dei creditori (tra i quali i nostri centri estetici) ad evitare una lunga e dispendiosa attività liquidatoria fallimentare, conseguendo il soddisfacimento delle proprie ragioni in tempi brevi.
  • In terzo luogo, non è certo trascurabile l’interesse pubblico a garantire continuità a un’impresa (con tutto ciò che ne consegue, anche in termini occupazionali e di riflessi sul mercato nazionale  o, quantomeno, locale), a patto che questa abbia dimostrato di possedere ancora potenzialità produttive degne di fiducia. Il concordato preventivo  produce una serie di effetti; tra questi emerge l’inizio dell’attività di vigilanza del commissario giudiziale, nonostante il debitore conservi l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa.

Per quanto riguarda la situazione in cui siamo coinvolti, già da giugno 2009 Vanity Line si trova in questa fase di concordato preventivo: nonostante abbia conservato l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa, ha avuto inizio l’attività di vigilanza del commissario giudiziale, affinché gli atti di straordinaria amministrazione non perdano efficacia rispetto ai creditori anteriori al concordato, anche se il tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta tale autorizzazione. Inoltre, al commissario giudiziale spetta la verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori, con la scorta delle scritture contabili presentate a norma  dell'art. 161 della l. fall.; costui apporterà, così, le eventuali rettifiche che si rendessero necessarie. Successivamente, lo stesso organo comunicherà ai creditori un avviso contenente la data di convocazione dei creditori medesimi e le proposte del debitore (Vanity Line). Espletati i numerosi adempimenti procedurali, di cui agli artt. 171 e ss. l.fall., si riunirà l'adunanza dei creditori, presieduta dal giudice  delegato, in seno alla quale il commissario giudiziale illustrerà la sua relazione e le proposte definitive del debitore (Vanity Line). Ciascun creditore esporrà, se lo ritiene opportuno, le ragioni per le quali non ritiene ammissibile o accettabile la proposta di concordato e solleverà le contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore (Vanity Line), a sua volta, potrà rispondere e contestare i presunti crediti, fornendo i dovuti chiarimenti. L’art. 177 l.fall., nel dettare regole dettagliate sul punto, prevede, in via generale, che per l’approvazione del concordato è indispensabile il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza dei crediti ammessi al voto, può approvare il concordato perfino se risulti il dissenso di una o più classi di creditori, a patto che la maggioranza delle classi abbia approvato la proposta di concordato; per aversi siffatto esito, tuttavia, è necessario il concorso di un’altra condizione: il tribunale deve ritenere che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. Nel rispetto delle procedure e delle condizioni indicate dagli artt. 179 e ss. l.fall., poi, si provvederà all’omologazione del concordato da parte del tribunale, con decreto motivato, il quale sarà comunicato tanto al debitore quanto al commissario giudiziale. A quest’ultimo spetta il compito di darne notizia ai creditori, nonché di pubblicarlo e affiggerlo a norma  dell'articolo 17 l.fall... Con il decreto di omologazione si chiude la procedura di concordato preventivo , a patto che l'omologazione stessa intervenga nel termine di sei mesi dalla presentazione del ricorso, termine prorogabile di sessanta giorni per una sola volta, con apposito decreto del tribunale (cfr. art. 181 l.fall.). I centri estetici Vanity Line si trovano in due situazioni diverse: da un lato i creditori che avevano stipulato i contratti “alta fedeltà”, dall’altro quelli che utilizzano regolarmente i marchi Beauty ed Epil Specialist. In entrambi i casi, questi centri si sono viste bloccate le forniture in questo ultimo periodo, trovandosi così in condizioni di lavoro non adeguate alle possibilità effettive del loro istituto. Nel caso poi dei contraenti “alta fedeltà”, questi centri hanno pagato in anticipo, con la promessa di sconti ulteriori sui prodotti, le loro forniture annuali, ritrovandosi anch’essi senza garanzie. Alla luce di alcune domande poste da ConfEstetica al commissario giudiziale, Dott. Piacenza, si evince che l’unica proposta idonea giuntagli da aziende interessate al marchio Vanity Line, per la risoluzione del concordato preventivo di è quella della società B&B del gruppo “Jean Klébert” di Antonio Baldan. Queste le due domande poste al commissario:

• Per i contratti “alta fedeltà”, cosa avverrà dopo il 28 Ottobre? Se verrà omologato il concordato con B&B, questa società si occuperà di rifondere a coloro che hanno firmato queste tipologie di contratti, i prodotti che questi clienti hanno già pagato e ordinato. In caso il concordato con B&B non venisse omologato, questi centri estetici non riceveranno nessun tipo di rimborso, né dal punto di vista materiale di prodotti, né dal punto di vista pecuniario. N.d.R.: Alle 18.00 del 14 Ottobre 2009, la proposta ufficiale di B&B per l’acquisizione di Vanity Line non era ancora pervenuta al commissario e pare che questo termine fosse l’ultimo.

• In caso la proposta di B&B venga omologata, la restituzione dei prodotti ai centri estetici deve essere obbligatoriamente di prodotti Vanity Line? La B&B acquisirà il magazzino Vanity Line, quindi gli ordini rivolti a questo magazzino ed i prodotti in esso contenuti. Sul concordato da omologare, la B&B dovrà sottoscrivere la clausola di restituzione dei prodotti Vanity Line che i centri estetici hanno già pagato tramite i contratti “alta fedeltà”. I prodotti, inoltre, dovranno essere consegnati secondo la lista dei crediti, ovvero secondo l’ordine temporale della stipula dei contratti “alta fedeltà”. Sul numero 42 – Anno V di “Diva e Donna”, alle pagine 131 e 133 viene pubblicizzato il marchio “Epil Specialist”, seguito dall’elenco dei centri estetici aderenti a questo franchising.

Tenendo conto che Vanity Line, ancora unica titolare dei suoi marchi non ha commissionato queste pagine pubblicitarie: chi le ha pagate? Pechè? Con quale titolo, hanno utilizzato il marchio “Epil Specialist”? Perché un marchio ancora in stand-by presso un Tribunale viene già utilizzato?

Questi e tutti gli altri contratti e accordi tra i centri estetici e Vanity Line, come saranno effettivamente garantiti?

A questa domanda può rispondere ConfEstetica, secondo i seguenti articoli della Legge Fallimentare: Art. 185. Esecuzione del concordato. Dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori. Art. 186. (1) Risoluzione e annullamento del concordato. Ciascuno dei creditori può richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento. Il concordato non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato. Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore. Si applicano le disposizioni degli articoli 137 e 138, in quanto compatibili, intendendosi sostituito al curatore il commissario giudiziale. Secondo questi articoli, con la delega di tutti i centri coinvolti, ConfEstetica vuole chiedere ufficialmente al giudice e al commissario fallimentare: • Garanzia di utilizzo dei marchi Vanity Line alle stesse condizioni e con gli stessi obblighi e servizi da parte dell’azienda. • Garanzia di assistenza tecnica ai macchinari estetici, alle stesse condizioni stipulate. • Garanzia di continuità nelle forniture di prodotti, che devono obbligatoriamente essere gli stessi prodotti utilizzati dal momento della stipula dei contratti con Vanity Line. • Garanzia della continuità del nome dei marchi Beauty ed Epil Specialist: i suddetti marchi per 15 anni hanno ricevuto metodiche, prodotti cosmetici e macchinari apprezzati e ben individuabili, che hanno fatto la differenza in questo settore.

La continuità del nome dei marchi Beauty ed Epil Specialist deve essere garantita dalla vendita degli stessi prodotti, metodiche e macchinari, questo a tutela non solo degli operatori del settore, ma anche del consumatore finale, che individua in questi marchi, una garanzia di qualità. ConfEstetica, a difesa dei suoi associati e di tutti gli estetisti italiani, sta monitorando la situazione per aggiornarvi ogni giorno sul caso. A tutti i centri che verranno contattati nel prossimo periodo in merito alla questione: non prendete impegni e contattateci, cercheremo di far luce sui vostri dubbi e di informarci per darvi una chiara visione di ciò che sta accadendo.

di Chiara Medini