Commissione-EuropeaInterrogazioni parlamentari

24 settembre 2009 E-4126/2009 Risposta data da Meglena Kuneva a nome della Commissione Nel parere del 27 ottobre 2004 (1), la Commissione ha preso atto che la norma relativa all'esposizione cutanea alle radiazioni ultraviolette e infrarosse delle apparecchiature domestiche e delle apparecchiature elettriche affini, inclusi i letti solari (2) era priva di valori limite per la radianza effettiva massima nel caso di numerosi tipi di apparecchiature e di radiazioni ultraviolette (UV). Di conseguenza, si è considerato che la relativa norma non forniva una presunzione di conformità riguardo ai rischi connessi con l'esposizione ai raggi UV a causa della mancata esistenza di valori per l'irradianza effettiva massima per le radiazioni UV-A e/o UV-B e UV-C. Inoltre la Commissione ha chiesto il parere del Comitato scientifico dei prodotti di consumo (CSPC) a tale riguardo. Il 20 giugno 2006, il Comitato scientifico dei prodotti di consumo (CSPC) ha adottato il suo parere (3) relativo agli effetti biologici delle radiazioni ultraviolette sulla salute con particolare riferimento ai lettini solari per usi cosmetici. Il parere è stato sottoposto ad una consultazione pubblica attraverso la quale numerosi interessati, elencati nel parere, hanno avuto l'opportunità di esprimere i loro punti di vista. Il CSPC è giunto a conclusioni molto simili a quelle contenute nelle recenti pubblicazioni da parte dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (OMS), che l'onorevole membro cita in questa interrogazione. In particolare, il CSPC osserva nelle sue conclusioni globali che l'impiego degli apparecchi abbronzanti a radiazioni ultraviolette non era diffuso prima degli anni 1990 per cui non sono ancora del tutto conosciuti gli effetti derivanti sulla salute dal loro uso. Ci vorranno molti anni prima che sia del tutto chiaro il quadro effettivo del ruolo degli apparecchi abbronzanti a raggi ultravioletti tra le cause del cancro cutaneo. Ciò è dovuto al lungo periodo di latenza del cancro. Il CSPC è inoltre del parere che l'uso di apparecchi abbronzanti a raggi ultravioletti per raggiungere e mantenere un'abbronzatura a scopo cosmetico, attraverso radiazioni UVB e/o UVA, possa aumentare il rischio di melanoma cutaneo maligno e probabilmente di melanoma oculare. Occorre avvertire le persone con fattori di rischio conosciuto di cancro della pelle, in particolare il melanoma maligno, di non far uso degli apparecchi abbronzanti a raggi ultravioletti. Soprattutto in presenza di: — (i) fototipi cutanei I e II e di maculature, — (ii) macchie atipiche e/o multiple, — (iii) antecedenti familiari di melanoma. In caso di utilizzo di lettini solari è necessario segnalare la protezione degli occhi dai raggi UVB e UVA. Inoltre, il CSPC conclude che l'irradianza massima eritemalmente ponderata non deve superare 0.3W/m2, o il limite di irradianza di 11 SED/h, in quanto equivale al sole dei tropici. Il CSPC osserva infine che il rischio di melanoma sembra essere particolarmente elevato quando l'uso dei lettini solari avviene in giovane età. Per questo motivo gli apparecchi abbronzanti UVR non dovrebbero essere utilizzati da persone di età inferiore a 18 anni. A seguito di questo parere scientifico, le autorità di controllo del mercato del gruppo di cooperazione amministrativa per la direttiva sulle apparecchiature a bassa tensione (4) hanno adottato una dichiarazione specifica(5), in cui esse concordano di applicare le conclusioni del parere scientifico, inclusi i limiti di sicurezza massimi della radiazione UV suggeriti dal comitato scientifico. Inoltre sulla base delle conclusioni del parere scientifico, la Commissione ha emesso un mandato (M 397) in cui si richiede all'ente di standardizzazione Cenelec di rivedere e di modificare la norma EN 60335-2-27:2003 (6) per tener conto del predetto parere scientifico e in particolare di specificare quanto segue: — (i) i limiti per tutti i tipi di prodotti pertinenti e le radiazioni UV, — (ii) le istruzioni per l'uso e la marcatura/etichettatura al fine di incorporare le raccomandazioni fornite dal comitato scientifico. A seguito del mandato, Cenelec ha di recente modificato questa norma e tale modifica è applicabile a decorrere dal 1o aprile 2009. La norma rivista ora comprende il limite di irradianza effettiva di 0,3 W/m2 e fornisce una presunzione di conformità ai requisiti di sicurezza della direttiva sulle apparecchiature a bassa tensione che si applicano a tutti i lettini solari quando vengono collocati per la prima volta sul mercato comunitario. Inoltre, nell'ambito della direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti (7) (DSGP), i funzionari di controllo del mercato sono autorizzati a verificare la sicurezza dei lettini solari (in conformità delle norme riviste) utilizzati nei solarium e azionati direttamente dal consumatore. Come ulteriore controllo, dieci Stati membri hanno deciso di partecipare ad un'azione comune di sorveglianza del mercato nell'ambito della direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti. Quest'azione, iniziata nel settembre 2008, è cofinanziata dalla Commissione in seno al programma di politica del consumatore (2007-2013) (8). L'obiettivo principale consiste nel verificare la sicurezza dei lettini solari nuovi e dei lettini utilizzati nei servizi (ad es. solarium), in particolare per quanto concerne i raggi ultravioletti, inclusa la messa a disposizione di istruzioni per un uso sicuro. Questo rappresenta anche una possibilità per le autorità di controllo di esporre ai fornitori e ai prestatori di servizi i rispettivi obblighi di garantire la sicurezza dei consumatori che fanno uso dei loro prodotti. Dodici Stati membri hanno chiesto ulteriori stanziamenti per continuare le loro attività di controllo dei lettini solari messi a disposizione dei consumatori. I rischi riguardanti gli apparecchi abbronzanti sono stati sollevati anche nel Diario Europa (9) che la Commissione distribuisce nelle scuole. Di recente la Commissione ha adottato la comunicazione sulla «lotta contro il cancro: un partenariato europeo» (10). Su questa base sarà creato il partenariato europeo per un'azione contro il cancro. Il partenariato intende sostenere gli Stati membri nei loro sforzi per lottare contro il cancro fornendo un quadro per identificare e condividere informazioni, capacità ed esperienza nella prevenzione e nel controllo del cancro, coinvolgendo le parti interessate pertinenti attraverso l'Unione europea in uno sforzo collettivo di affrontare il cancro. La comunicazione fissa ampiamente gli obiettivi per il partenariato europeo. È tuttavia sottinteso che il partenariato determina i suoi settori chiave mediante lo stesso approccio di partenariatao. La promozione della salute rappresenta uno dei settori chiave che devono essere ulteriormente portati avanti dal partenariato e le azioni potrebbero includere la revisione del codice europeo contro il cancro. La questione dell'uso inopportuno dei lettini solari si può affrontare nell'ambito del partenariato europeo per l'azione contro il cancro o della futura revisione del codice europeo contro il cancro. (1) Parere della Commissione del 27 ottobre 2004 nell'ambito della direttiva 73/23/CEE del Consiglio concernente il materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro talumi limiti di tensione. Sicurezza degli apparecchi per abbronzatura a scopi cosmetici (2004/C 275/03). (2) EN 60335-2-27:1997: Specifica relativa alla sicurezza degli elettrodomestici e apparecchi elettrici affini. Requisiti particolari. Esposizione della pelle a raggi ultraviolette e infrarossi. (3) http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_031b.pdf (4) Direttiva 2006/95/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione, GU L 374 del 27.12.2006. (5) http://ec.europa.eu/enterprise/electr_equipment/lv/lvdadco2006-11-14.htm (6) «Sicurezza delle apparecchiature elettrodomestiche e delle apparecchiature elettriche affini — Parte 2-27: Requisiti particolari per apparecchiature destinate all'esposizione cutanea ai raggi ultravioletti e infrarossi». (7) Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, GU L 11 del 15.1.2002. (8) Decisione n. 1926/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 dicembre 2006 che stabilisce un quadro generale per il finanziamento delle attività comunitarie a sostegno della politica dei consumatori per gli anni 2007-2013 GU L 404 del 30.12.2006. (9) http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/docs/agenda_ie_2009.pdf (10) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al comitato delle regioni — lotta contro il cancro: un partenariato europeo — COM(2009)291 def.