Soggetti


Soggetti Modalità di svolgimento dell’attività


Una impresa individuale il cui titolare è in possesso della qualifica professionale vuole aprire un centro di estetica  
  • Parere favorevole da parte della Commissione provinciale dell’artigianato, su richiesta del Comune (si veda la rispettiva legge regionale); 

  • Possesso dell’autorizzazione sanitaria riferita ai locali e alle attrezzature; 

  • Presentazione della DIA al Comune competente per territorio; 

  • Iscrizione all’Albo artigiani, se in possesso dei requisiti previsti agli articoli 2 e 3 della legge n. 443/1985.
Una impresa individuale il cui titolare NON è in possesso della qualifica professionale vuole aprire un centro di estetica
  • Parere favorevole da parte della Commissione provinciale dell’artigianato, su richiesta del Comune, riferito alla persona nominata PREPOSTO, in possesso della qualificazione professionale (si veda la rispettiva legge regionale); 
  • Possesso dell’autorizzazione sanitaria riferita ai locali e alle attrezzature; 
  • Presentazione della DIA al Comune competente per territorio; 
  • Iscrizione al Registro delle imprese (NON è iscrivibile all'Albo delle imprese artigiane, in quanto il titolare non in possesso dei requisiti previsti agli articoli 2 e 3 della legge n. 443/1985), con nomina di un direttore tecnico in possesso della qualifica professionale.
Una società in nome collettivo con due soci di cui uno solo è in possesso della qualifica professionale vuole aprire un centro di estetica
  • Parere favorevole da parte della Commissione provinciale dell’artigianato, su richiesta del Comune (si veda la rispettiva legge regionale);
  • Possesso dell’autorizzazione sanitaria riferita ai locali e alle attrezzature; 
  • Presentazione della DIA al Comune competente per territorio; 
  • Iscrizione all’Albo artigiani, se in possesso dei requisiti previsti agli articoli 2 e 3 della legge n. 443/1985. Chi non ha la qualifica deve risultare SOCIO NON PARTECIPANTE. 

Nelle società artigiane, i soci che non hanno la qualifica professionale devono risultare soci non partecipanti.

Una società in nome collettivo con due soci nessuno dei quali è in possesso della qualifica professionale vuole aprire un centro di estetica 
  • Parere favorevole da parte della Commissione provinciale dell’artigianato, su richiesta del Comune, riferito alla persona nominata PREPOSTO, in possesso della qualificazione professionale (si veda la rispettiva legge regionale); 
  • Possesso dell’autorizzazione sanitaria riferita ai locali e alle attrezzature; 
  • Presentazione della DIA al Comune competente per territorio; 
  • Iscrizione al Registro delle imprese (NON è iscrivibile all'Albo delle imprese artigiane, in quanto nessuno dei soci è non in possesso dei requisiti previsti agli articoli 2 e 3 della legge n. 443/1985), con nomina di un direttore tecnico in possesso della qualifica professionale. 

Nelle società artigiane, i soci che non hanno la qualifica professionale devono risultare soci non partecipanti.  

Una società in accomandita semplice con un socio accomandatario in possesso della qualifica e due soci accomandanti vuole aprire un centro di estetica
  • Parere favorevole da parte della Commissione provinciale dell’artigianato, su richiesta del Comune (si veda la rispettiva legge regionale); 
  • Possesso dell’autorizzazione sanitaria riferita ai locali e alle attrezzature; 
  • Presentazione della DIA al Comune competente per territorio; 
  • Iscrizione all'Albo artigiani, se in possesso dei requisiti previsti agli articoli 2 e 3 della legge n. 443/1985. 

Nelle società artigiane, i soci che non hanno la qualifica professionale devono risultare soci non partecipanti.  

Una società in accomandita semplice con un socio accomandatario non in possesso della qualifica e due soci accomandanti, di cui uno in possesso della qualifica professionale vuole aprire un centro di estetica       
  • Parere favorevole da parte della Commissione provinciale dell’artigianato, su richiesta del Comune, riferito al socio accomandante nominato PREPOSTO, in possesso della qualificazione professionale (si veda la rispettiva legge regionale); 
  • Possesso dell’autorizzazione sanitaria riferita ai locali e alle attrezzature;
  • Presentazione della DIA al Comune competente per territorio; Iscrizione al Registro delle imprese (NON è iscrivibile all'Albo delle imprese artigiane, in quanto il socio accomandatario non è in possesso della qualificazione professionale e dei requisiti previsti agli articoli 2 e 3 della legge n. 443/1985), con nomina di un direttore tecnico in possesso della qualifica professionale. 

Nelle società artigiane, i soci che non hanno la qualifica professionale devono risultare soci non partecipanti        

Una SRL con unico socio, amministrata da un amministratore unico in possesso della qualifica, vuole aprire un centro di estetica
  • Parere favorevole da parte della Commissione provinciale dell’artigianato, su richiesta del Comune (si veda la rispettiva legge regionale); 
  • Possesso dell’autorizzazione sanitaria riferita ai locali e alle attrezzature; 
  • Presentazione della DIA al Comune competente per territorio; 
  • Iscrizione all'Albo artigiani, se in possesso dei requisiti previsti agli articoli 2 e 3 della legge n. 443/1985.Nelle società artigiane, i soci che non hanno la qualifica professionale devono risultare soci non partecipanti.

 

Una SRL con unico socio, amministrata da un amministratore unico NON in possesso della qualifica professionale, vuole aprire un centro di estetica     
  • Parere favorevole da parte della Commissione provinciale dell’artigianato, su richiesta del Comune, riferito alla persona nominata PREPOSTO, in possesso della qualificazione professionale (si veda la rispettiva legge regionale); 
  • Possesso dell’autorizzazione sanitaria riferita ai locali e alle attrezzature; 
  • Presentazione della DIA al Comune competente per territorio; 
  • Iscrizione al Registro delle imprese (NON è iscrivibile all'Albo delle imprese artigiane, in quanto l’amministratore e socio unico non è in possesso della qualificazione professionale e dei requisiti previsti agli articoli 2 e 3 della legge n. 443/1985), con nomina di un direttore tecnico in possesso della qualifica professionale. 

Nelle società artigiane, i soci che non hanno la qualifica professionale devono risultare soci non partecipanti.

Una SRL pluripersonale, amministrata da un consiglio di amministrazione composto di tre membri, un consigliere è in possesso della qualifica professionale, ma la maggioranza del capitale non partecipa all’attività, vuole aprire un centro di estetica 
  • Parere favorevole da parte della Commissione provinciale dell’artigianato, su richiesta del Comune, riferito alla persona nominata PREPOSTO (Consigliere), in possesso della qualificazione professionale (si veda la rispettiva legge regionale); 
  • Possesso dell’autorizzazione sanitaria riferita ai locali e alle attrezzature; 
  • Presentazione della DIA al Comune competente per territorio; 
  • Iscrizione al Registro delle imprese (NON è iscrivibile all'Albo delle imprese artigiane, in quanto non in possesso della qualificazione professionale e dei requisiti previsti agli articoli 2 e 3 della legge n. 443/1985), con nomina di un direttore tecnico in possesso della qualifica professionale. 

Nelle società artigiane, i soci che non hanno la qualifica professionale devono risultare soci non partecipanti

Una SRL pluripersonale, amministrata da un amministratore unico in possesso di qualifica, ma la maggioranza del capitale non partecipa all’attività, vuole aprire un centro di estetica
  • Parere favorevole da parte della Commissione provinciale dell’artigianato, su richiesta del Comune, riferito all'amministratore nominato PREPOSTO, in possesso della qualificazione professionale (si veda la rispettiva legge regionale); 
  • Possesso dell’autorizzazione sanitaria riferita ai locali e alle attrezzature; 
  • Presentazione della DIA al Comune competente per territorio; 
  • Iscrizione al Registro delle imprese (NON è iscrivibile all'Albo delle imprese artigiane, in quanto non in possesso della qualificazione professionale e dei requisiti previsti agli articoli 2 e 3 della legge n. 443/1985), con nomina di un direttore tecnico in possesso della qualifica
Una impresa individuale già titolare di una autorizzazione per la gestione di un centro estetico vuole aggiungere il commercio al dettaglio di prodotti per l’estetica e la cura della persona
  • Sia che l’impresa sia iscritta o meno all'Albo delle imprese artigiane, l’aggiunta dell’attività di commercio al dettaglio in sede fissa deve essere fatta esclusivamente al Registro delle imprese, utilizzando il modello I2 e allegando copia del modello COM1 presentato al Comune competente per territorio.
Una impresa individuale il cui titolare è in possesso della qualifica professionale vuole svolgere unitamente sia l’attività di estetica che l’attività di barbiere / parrucchiere per uomo-donna
  • L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere, sia in forma di impresa individuale che in una forma di società prevista dall'art. 3 della L. n. 443/1985, composte da estetisti e barbieri e parrucchieri, a condizione che i singoli soci che esercitano professionalmente le distinte attività siano in possesso dei rispettivi requisiti di qualificazione (art. 9, comma 1, L. n. 1/1990).
Una società in accomandita semplice composta di due soci, di cui solo il socio accomandante ha i requisiti per svolgere  l’attività di estetista, ha intenzione di aggiungere, all'attività di commercio al dettaglio di articoli di profumeria, un centro di estetica   
  • Parere favorevole da parte della Commissione provinciale dell’artigianato, su richiesta del Comune, riferito alla persona nominata PREPOSTO (in questo caso il socio accomandante), in possesso della qualificazione professionale (si veda la rispettiva legge regionale); 
  • Possesso dell’autorizzazione sanitaria riferita ai locali e alle attrezzature; 
  • Presentazione della DIA al Comune competente per territorio; 
  • Iscrizione al Registro delle imprese (NON è iscrivibile all'Albo delle imprese artigiane, in quanto l’unico socio accomandatario non è in possesso dei requisiti previsti agli articoli 2 e 3 della legge n. 443/1985), con nomina di un direttore tecnico in possesso della qualifica professionale.
Una società che voglia esercitate l’attività di gestione di un centro di estetica, quali requisiti gli vengono richiesti                                                     
  • Nel caso di società artigiane, tutti i soci o gli amministratori che partecipano al lavoro e gli eventuali dipendenti che esercitano professionalmente l’attività di estetica devono essere della qualifica professionale; 
  • Nel caso di società non artigiane, tutti i soci o gli amministratori e gli eventuali dipendenti che esercitano professionalmente l’attività devono essere in possesso della qualifica professionale. 

Nelle società artigiane, i soci che non hanno la qualifica professionale devono risultare soci non partecipanti.