STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CONFESTETICA 

Allegato "A" Repertorio n. 41.548 al n. 6.443 di Raccolta

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette, oggi lunedì diciannove del mese di novembre;
19 novembre 2007

In Rimini, nel mio studio al n. 16 di piazza Cavour.

Davanti a me dott.ssa Stefania DI MAURO, Notaio in Rimini ed iscritto al Collegio notarile dei Distretti riuniti di Forlì e Rimini,

Art. 1. - E' costituita con sede in Comune di Rimini la Confederazione Nazionale delle imprese operanti nel settore dell’Estetica e dell’immagine, denominata “CONFESTETICA”, come libera associazione di categoria, senza scopo di lucro, con durata illimitata nel tempo e regolata a norma del Titolo II, Capo III, art. 36 e seguenti del Codice Civile, nonché del presente statuto. 

Art. 2. – Scopi dell'Associazione sono, nel rispetto delle leggi vigenti, i seguenti: 

a) la rappresentanza, la tutela e lo sviluppo di tutte le imprese operanti nel settore dell’estetica e dell’immagine e del più generale mondo dell’impresa e delle relative forme associate, nonché degli operatori nel settore, nelle loro diverse espressioni; la rappresentanza, la tutela e lo sviluppo si realizzano nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, la pubblica amministrazione, le organizzazioni politiche, economiche e sociali a livello nazionale, europeo, internazionale ed a tutti i livelli territoriali; 

b) la stipula di accordi e contratti collettivi nazionali di lavoro; 

c) favorire lo svolgersi della vita associativa in un ambiente di sereno incontro per reciproci scambi di idee e conoscenze; 

d) favorire contatti fra soci aventi specifici interessi sociali, culturali e professionali; 

e) allargare gli orizzonti didattici degli estetisti, insegnanti ed operatori nel settore, affinché sappiano trasmettere la propria professione in ogni sua forma come un bene per la persona ed un valore sociale, anche attraverso lo svolgimento di corsi di aggiornamento professionale e di lezioni nel settore specifico eventualmente istituendo e gestendo scuole di estetica, istituti professionali di ogni ordine e grado e Facoltà Universitarie; 

f) diffondere e facilitare le iniziative letterarie e artistiche in genere tramite la pubblicazione sia cartacea che on line di opere di qualsiasi genere letterario, saggistico, manualistico; 

g) la certificazione e la divulgazione dei dati relativi alla tiratura ed alla diffusione di documenti, articoli, servizi giornalistici, quotidiani e periodici di qualunque specie; 

h) aderire a similari organizzazioni internazionali; i) assicurare la diffusione dei propri approfondimenti tematici a mezzo stampa, on line ed in tutte le possibili forme visive, audiovisive ed elettroniche; 

j) produzione di materiale didattico e di ricerca; 

k) collaborare con le scuole di ogni ordine e grado,  le Università, gli Enti Pubblici o Privati; 

l) si propone di assistere gli autori nelle realizzazione di opere cartacee, pubblicazioni elettroniche e di valorizzarne la produzione editoriale. 

Art. 3. - In diretta attuazione di tali scopi, l'Associazione svolge le seguenti attività: 

1) organizza seminari di studio, ricerche, convegni con vari enti ed istituzioni su temi di interesse generale e della categoria, promuove accordi di carattere economico nell'interesse delle imprese, iniziative tese ad affermare politiche per le imprese, al fine di creare un ambiente favorevole alla crescita della competitività delle imprese operanti nel settore dell’estetica in senso lato; promuove inoltre lo sviluppo dell’associazionismo tra imprese, anche al fine di una loro più forte e qualificata presenza sul mercato; 

2) promuove la fornitura e/o fornisce direttamente servizi di consulenza, assistenza e informazione alle imprese, alle imprenditrici ed agli imprenditori associati, quali quelli tributari, legali, amministrativi, di consulenza del lavoro, ambientali, previdenziali, assistenziali, informatici, finanziari, commerciali, assicurativi e quanti altri occorrenti, anche mediante la costituzione di appositi enti e società; 

3) promuove lo sviluppo e la tutela dell’assistenza sociale a favore degli operatori del settore dell’estetica in senso lato, nonché di altre categorie di cittadini italiani e stranieri operanti nel settore dell’immagine; 

4) assume iniziative volte alla qualificazione e all'aggiornamento professionale, oltre che all'ammodernamento e allo sviluppo delle imprese operanti nel settore dell’estetica; 

5) promuove iniziative editoriali, tradizionali e on-line, in ottemperanza agli obiettivi generali; 

6) costituisce strutture organizzative idonee a compiere operazioni economiche, finanziarie ed immobiliari, assume la partecipazione e promuove la costituzione di società, istituti, associazioni, fondazioni ed enti di qualsiasi natura giuridica, anche mediante il ricorso a propri mezzi finanziari e patrimoniali, svolge attività editoriale dotandosi di agenzie di stampa ed organi di informazione; 

7) individua i bisogni degli associati nella gestione dell’impresa, nella relazione con il mercato e con l’ambiente nel quale è inserita l’impresa, al fine della progettazione ed organizzazione di servizi di consulenza e assistenza, di azioni di rappresentanza e di iniziative di sviluppo e qualificazione delle imprese; 

8) esercita ogni altra funzione e mandato che siano ad essa conferiti da legge, regolamento, disposizione o deliberazione dei propri organi dirigenti; 

9) promuove l’istituzione di sedi di rappresentanza all'estero; 

10) promuove ogni attività anche con movimento di opinione al fine di modificare la legge n. 1/1990. 

Art. 4. – All'Associazione possono partecipare tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali: - soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo; - soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell’Associazione. Sono esonerati dal versamento di quote annuali. Tra questi rientrano di diritto i soci fondatori. Il contributo associativo non è trasmissibile e non è soggetto a rivalutazione. 

Art. 5. - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio direttivo. 

Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme e/o di gravi motivi di indegnità, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, sospensione, espulsione dall'Associazione. 

Art. 7. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa. Qualora il socio non rinnovi annualmente la propria iscrizione versando la quota associativa, decade automaticamente da socio. 

Art. 8. - Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da: - contributi e quote associative; - donazioni e lasciti; - attività marginali di carattere commerciale; - ogni altro tipo di entrate, purché di natura lecita. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio direttivo, e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. 

Art. 9. – L’esercizio finanziario inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio consuntivo (rendiconto della gestione), che deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno, entro il mese di giugno. Deve altresì redigere il bilancio preventivo, che deve sempre essere approvato dall'Assemblea ogni anno, entro il mese di dicembre. Essi devono essere depositati presso la sede dell’Associazione entro i 15 (quindici) giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato. 

Art. 10. – Gli organi dell’Associazione sono: - l’Assemblea dei soci; - il Consiglio direttivo; - il Presidente; - il Collegio dei revisori. 

Art. 11. – L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto e di partecipazione, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione, ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia richiesta da almeno un terzo degli associati. In prima convocazione l’assemblea ordinaria e straordinaria sono valide se è presente la maggioranza dei soci e deliberano validamente con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti; in seconda convocazione sono valide anche se non è presente la maggioranza dei soci, ma deliberano sempre con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti. La convocazione è effettuata con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell’assemblea e mediante convocazione telematica mediante esposizione nel sito dell'Associazione. Non è consentito il voto per delega. 

Art. 12. – L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: - stabilisce le linee di strategia politica, di programma e di indirizzo, individuandone gli obiettivi in relazione alle esigenze ed agli interessi perseguiti; - elegge il Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori; - approva il bilancio consuntivo; - approva il bilancio preventivo; - approva i regolamenti interni. L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione. All'apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario, che dovranno sottoscrivere il verbale finale. 

Art. 13. – Il Consiglio direttivo è composto da almeno tre membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno due membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica fino a revoca o dimissioni. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei soci. 

Art. 14. – Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione ed è formato, oltre che dal Presidente, da un Vice Presidente e da un tesoriere, eletti, con le funzioni specifiche, dall'assemblea ordinaria. Esso è convocato: - dal Presidente; - da almeno due componenti; - da richiesta motivata e scritta di almeno il 33,33% (trentatré virgola trentatré per cento) dei soci. Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: - dare esecuzione e operatività agli indirizzi programmatici assembleari; - predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea; - formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione; - elaborare il bilancio consuntivo e preventivo, che devono contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno; - stabilire gli importi delle quote annuali dei soci. Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell’Associazione. 

Art. 15. – Il Presidente dell’Associazione dura in carica fino a revoca o dimissioni ed è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione. Può conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo. 

Art. 16. - L’Assemblea può deliberare il conferimento della Presidenza onoraria dell'Associazione a chi abbia acquisito meriti di particolare rilievo per la valorizzazione del mondo dell’estetica e dell’immagine e che per almeno sei anni abbia ricoperto la carica di Presidente o di Vice Presidente. Il Presidente onorario ha il diritto a partecipare ai lavori dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. 

Art. 17. – Il Collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Il Collegio dei revisori ha il compito di controllare la regolarità contabile della gestione economica e finanziaria dell’Associazione, in particolare del bilancio. 

Art. 18. – Il patrimonio residuo dell’ente in seguito a scioglimento deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea in seduta plenaria, appositamente convocata dal Consiglio Direttivo, con un numero di voti favorevoli non inferiore ai tre quarti dei presenti. 

Art. 19. – Tutte le cariche elettive sono gratuite e durano in carica fino a revoca o dimissioni. Ai soci compete, se richiesto, solo il rimborso delle spese vive regolarmente documentate. 

Art. 20. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia. F.to: TIZIANA SCRIMIERI - ANGELICA PIPPO - ARIANNA ORTO - ELENA BENVISSUTO - Dott.ssa STEFANIA DI MAURO, Notaio.