SEGRETARIO GENERALE 
ROBERTO PAPA
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Circolare R.G.N. 201026-1/2020
Del 26 ottobre 2020
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
24 ottobre 2020
I centri estetici con area benessere e gli studi professionali del massaggio del benessere (centri massaggi) restano aperti – il DPCM identifica le attività con schede tecniche specifiche e non con il CODICE ATECO

Come è noto, nel nuovo DPCM del 24 ottobre 2020 vengono sospese le attività dei centri termali e dei centri benessere. Tali attività vengono identificate attraverso le schede tecniche allegate al medesimo decreto. 
Nel caso di specie, il DPCM sospende l’attività di centri termali e centri benessere e più precisamente solo le seguenti attività: “fangoterapia, fango-balneoterapia, balneoterapia (vasca singola o piscina), irrigazioni vaginali, cicli di cura della sordità rinogena (insufflazioni), prestazioni idrotermali rivolte a pazienti affetti da vasculopatie periferiche, cure inalatorie (inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humages), terapia idropinica, cicli di cura della riabilitazione neuromotoria e della rieducazione motoria del motuleso e della riabilitazione della funzione respiratoria, prestazioni di antroterapia (grotte e stufe), trattamenti accessori (massoterapia, idromassaggio, sauna, bagno turco).” 
Gazzetta Ufficiale 25-10-2020 Serie Generale N. 265 pagina 86.

Nel DPCM sono stati esclusi solo i servizi sopraindicati, pertanto i centri estetici con area benessere possono rimanere aperti, così come gli studi professionali del massaggio del benessere (centri massaggi), ovviamente con l’obbligo del rispetto di tutte le prescrizioni indicate nel protocollo di riferimento e lavorando solo su appuntamento. 
Si fa presente che nel DPCMvnon viene citato in alcun modo il Codice Ateco, che non può e non deve essere applicato come riferimento identificativo delle attività di centro benessere. 
Il dettato normativo è ulteriormente confermato e rafforzato da due elementi fondamentali; il primo è che le attività di centro massaggi non vengono sospese dal DPCM; il secondo che è lo stesso decreto a dettare le loro regole generali che sono le seguenti: 
- organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere). In tutti gli spogliatoi o negli spazi dedicati al cambio, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali. 
È consentito praticare massaggi senza guanti, purché l'operatore prima e dopo ogni cliente proceda al lavaggio e alla disinfezione delle mani e dell'avambraccio e comunque, durante il massaggio, non si tocchi mai viso, naso, bocca e occhi. Tale raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso. 
- Il cliente deve utilizzare mascherina a protezione delle vie aeree durante il massaggio. 
- Sui lettini per il massaggio evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: la struttura fornisce al cliente tutto l'occorrente al servizio. Anche tali lettini devono essere puliti e disinfettati tra un cliente e il successivo. 
- La biancheria deve essere lavata con acqua calda (70-90 °C) e normale detersivo per bucato; in alternativa, lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti. 

Segretario Nazionale Confestetica
Roberto Papa