I centri estetici (Codice Ateco 96.02.02) sono ESONERATI dal richiedere il Green Pass ai propri clienti.

I centri benessere (Codice Ateco 96.04.10) dal 6 agosto 2021 sono OBBLIGATI a richiedere il Green Pass ai propri clienti.

Sanzioni ( solo per i centri benessere)

I titolari o i gestori dei centri benessere, previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.

In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente.

Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

 

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 30 del 22 Luglio 2021