Con la presente, vista la confusione che spesso viene creata in ambito estetico, si vuole fornire un chiarimento compiuto sulla normativa nazionale di settore ed in particolare sulle due modalità con cui l’estetista può svolgere la propria professione.

L’attività di estetista è regolamentata dall’articolo 1 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, e può essere svolta: a) con l’attuazione di tecniche manuali; b) con l’utilizzazione di apparecchi elettromeccanici.

  1. “Con l’attuazione di tecniche manuali” si intende con qualsiasi attrezzo diverso dagli apparecchi elettromeccanici, come ad esempio le sgorbie o il bisturi, utilizzate per la pedicure, oppure aghi come il microblading utilizzati per il trucco permanente. Tali tecniche manuali sono finalizzate ad eseguire tutte le prestazioni ed i trattamenti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti.
  2. Gli apparecchi elettromeccanici in dotazione all’estetista sono stati normati dal legislatore, con l’articolo 10 della legge 1/1990, il quale ha statuito l’emanazione di un decreto recante norme dirette a determinare caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso; ne è derivata, quindi, l’emanazione del decreto 12 maggio 2011, n. 110, modificato dal D.M. 15 ottobre 2015, n. 206.

Dunque, sostenere che l’estetista non possa utilizzare le attrezzature sue proprie perché non sono ricomprese nelle schede di cui al D.M. 206/2015 è falso. In particolare, si sostiene che gli attrezzi non ricompresi nella scheda n. 12 del DM 206/2015 (corredo di forbici, tronchesi, pinzette e lime) non possano essere utilizzate dall’estetista.

Invero, il DM 206/2015 è stato emanato per regolamentare esclusivamente le apparecchiature in uso alle estetiste e non per regolamentare le attrezzature, che sono già previste dall’art. 1 della legge 1/1990.

Quindi, l’attività dell’estetista è regolamentata dall’art. 1 della L. 1/1990; gli apparecchi utilizzati dall’estetista sono regolamentati dall’art. 10 della L. 1/1990 (fonte primaria del diritto) attuato con il D.M. 206/2015 (fonte secondaria del diritto).

Nel pieno rispetto della legge quindi, l’estetista, nell’esercizio della sua attività, può eseguire qualsiasi trattamento estetico con tecniche manuali, potendo utilizzare qualsiasi attrezzo diverso dagli apparecchi elettromeccanici, al fine di conseguire il miglior risultato possibile, attraverso prestazioni e trattamenti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti.

Avendo fin qui compreso che il legislatore ha riservato per legge a questa attività mansioni molto importanti e visto che l’estetista è l’unica figura professionale abilitata ad eseguire trattamenti estetici sulla superficie del corpo umano, ovvero sulla cute con tutti i suoi strati, come ad esempio, con la dermopigmentazione, elettrodepilatore ad ago, laser e luce pulsata è auspicabile che le regioni aggiornino i programmi formativi dell’estetista, visto che rientra nelle loro facoltà e soprattutto che le ASL, possano migliorare l’addestramento continuo dell’estetista, sotto il profilo igienico sanitario a prescindere dalla dermopigmentazione.