Al fine di disciplinare l'attività di estetista in maniera organica e unitaria su tutto il territorio regionale, i Comuni dovranno adottare appositi regolamenti, in conformità alle direttive dettate da ciascuna Regione, sentite le organizzazioni regionali dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale e con il parere della Commissione comunale di cui all'art. 3 della L. n. 1142/1970 e della Commissione regionale per l'artigianato. Il regolamento comunale dovrà prevedere, in particolare: 1. le modalità di programmazione dello sviluppo dell'attività di estetista a livello territoriale, nell'ambito dei piani di intervento per l'artigianato di servizio; 2. la distribuzione degli esercizi a livello territoriale e le superfici minime dei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista; 3. i criteri atti a stabilire la distanza tra esercizi, in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante; 4. le caratteristiche e la destinazione d'uso dei locali impiegati nell'esercizio dell'attività di estetista; 5. le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista; 6. i requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari dei locali; 7. la disciplina degli orari ed il calendario dei giorni di apertura e chiusura degli esercizi; 8. l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali. Tutte le imprese che esercitano l'attività di estetista, siano esse svolte in forma individuale o in forma societaria, sono soggette alla disciplina dettata dal regolamento comunale. Lo stesso regolamento si applica, altresì, alle attività di estetista svolte, anche in modo parziale, nell'ambito di palestre, di imprese dedite alla vendita di cosmetici, di studi medici specializzati, di centri di abbronzatura e sauna o di altre imprese che comunque effettuino prestazioni o trattamenti compresi tra quelli previsti dall'attività di estetica. La Commissione Comunale Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di estetista, dovrà essere istituita un'apposita Commissione comunale, peraltro prevista dall'art. 3 della L. n. 1142/1970, presieduta dal Sindaco o da un suo delegato e composta da: 1. tre rappresentanti della categoria degli artigiani; 2. tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative; 3. un rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale; 4. dal comandante della Polizia Municipale; 5. da un rappresentante della Commissione provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune interessato.

di Claudio Venturi