I compiti delle Aziende Sanitarie Locali Le Azienda Sanitarie Locali, al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti del servizio, esprimono al Sindaco il parere di competenza circa l'idoneità igienico-sanitaria dei locali adibiti all'esercizio di tali prestazioni, accertando lo stato di manutenzione delle apparecchiature utilizzate sia nello svolgimento delle attività di estetica che nelle strutture formative presso le quali si svolgono i corsi autorizzati dalla Regione, nonché i requisiti igienicosanitari relativi ai procedimenti tecnici impiegati in tale attività, nel territorio di rispettiva competenza.
Allo stesso fine le Aziende Sanitarie Locali effettuano controlli sui procedimenti impiegati nello svolgimento delle attività di estetica, nel rispetto delle norme sanitarie e delle disposizioni dettate dai competenti Ministeri delle attività produttive e della salute, ai sensi dell'art. 10, 1^ comma della L. n. 1/1990. 7. I requisiti richiesti per l'esercizio di attività di estetista e il riconoscimento della qualifica professionale
I requisiti richiesti L’esercizio dell’attività di estetista, come sopra definito, per prescrizione tassativa e vincolante del legislatore, non può essere svolto, a qualunque titolo, in assenza di soggetti professionalmente qualificati. L’articolo 3 della L. n. 1/1990 prevede che la qualificazione professionale di estetista si consegua, dopo l’espletamento dell’obbligo scolastico, mediante il superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di tre itinerari formativi contraddistinti e alternativi tra di loro. A tale riguardo, tenuto conto anche della Sentenza della Corte Costituzionale 3-15 maggio 1990, n. 245, l’art. 3 subordina l’ammissione all’esame teorico pratico di abilitazione alternativamente a tre condizioni consistenti nei tre distinti itinerari formativi previsti alle lettere a), b) e c) dell’art. 3, che illustriamo di seguito. Dunque, la qualificazione professionale di estetista potrà essere conseguita dai soggetti che: 1) abbiano frequentato un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue.
Tale periodo dovrà essere seguito: 1. da un corso di specializzazione della durata di un anno, oppure 2. da un anno di inserimento presso un'impresa di estetista, anche con contratto di formazione. 2) abbiano svolto un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato o presso un'impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetista della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista. 3) abbiano svolto un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla precedente lettera b). Il periodo di attività dovrà essere stato svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla precedente lettera b).
Tale requisito dovrà essere accertato attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente. Lo svolgimento dell'attività di estetista, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualificazione professionale (art. 4, comma 4, L. n. 1/1990).
L’attività svolta in forma societaria Le imprese che svolgono l'attività di estetista possono essere esercitate, oltre che in forma di impresa individuale, anche in forma di società, nei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla L. n. 443/1985. Qualora l’impresa artigiana sia esercitata in forma di società (compresa la forma di società cooperativa), i soci o gli amministratori partecipanti al lavoro e gli eventuali dipendenti che esercitino professionalmente l’attività di estetista devono tutti essere in possesso dell’abilitazione professionale. Nelle imprese diverse da quelle artigiane (sia in forma individuale che di società), i soci, gli amministratori, gli eventuali dipendenti che esercitano professionalmente l’attività di estetista devono tutti essere in possesso dell’abilitazione professionale.
Il riconoscimento della qualifica professionale Per ottenere il riconoscimento della qualifica professionale l’interessato dovrà presentare un’apposita richiesta alla competente Commissione provinciale per l’artigianato (2), allegando alla stessa la seguente documentazione:
a) Idonea certificazione attestate il possesso di un attestato di partecipazione ad un corso regionale di qualificazione della durata di due anni, di minimo 900 ore annue, e attestato di frequenza di un corso di specializzazione di un anno, e Certificazione della Sezione Circoscrizionale per l’impiego relativa ad un periodo di almeno un anno di lavoro alle dipendenze di una impresa di estetista;
b) Certificazione della Sezione Circoscrizionale per l’impiego dalla quale risulti un periodo di lavoro quale apprendista seguita da un anno di lavoro qualificato in qualità di dipendente presso uno studio medico specializzato o una impresa di estetista; idonea certificazione relativa al possesso di un attestato di partecipazione ad un corso regionale di formazione teorica, di almeno 300 ore;
c) Certificazione della Sezione Circoscrizionale per l’impiego dalla quale risulti un periodo di almeno tre anni di lavoro qualificato in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso una impresa di estetista; idonea
d) Attestazione del versamento di 3,00 euro effettuato, per diritti di segreteria, da effettuarsi sul CCP appositamente istituito, qualora la domanda venga presentata alla Commissione provinciale per l’artigianato.
(2) Secondo quanto disposto da alcune leggi regionali, la domanda va presentata direttamente al Comune di competenza, il quale provvederà a richiedere il parere della Commissione provinciale dell’artigianato sulla sussistenza dei requisiti per la qualificazione professionale.
Per l’elenco delle leggi regionali si veda l’ALLEGATO B riportato in calce alla presente trattazione.