Spetta alle Regioni emanare norme di programmazione dell'attività di estetista e dettare disposizioni ai Comuni per l'adozione di regolamenti che si uniformino alle disposizioni della legge statale, al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze del contesto sociale. Spetta, inoltre, alle Regioni di predisporre, in conformità ai principi dettati dalla L. 21 dicembre 1978, n. 845, i programmi per lo svolgimento dei corsi di formazione, di qualificazione e di specializzazione e dell'esame teorico-pratico, nonché dei corsi di aggiornamento e di riqualificazione professionale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria. I corsi di formazione professionale sono programmati dalla Regione, sentite le Organizzazioni regionali dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale. I corsi sono istituiti dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale ed organizzati presso Enti di cui all'art. 5 della L. n. 845/1978, oppure, in mancanza di strutture idonee e professionali adeguate, presso centri privati di formazione professionale per estetiste. I gestori dei corsi devono garantire l'idoneità dei locali e il rispetto delle norme di funzionamento e di sicurezza degli impianti e delle eventuali apparecchiature utilizzate a scopo didattico. Il comma n. 3 dell'art. 6 della L. n. 1/1990 ha fissato le materie fondamentali di insegnamento teorico-pratico nelle seguenti: a) cosmetologia; b) nozioni di fisiologia e di anatomia; c) nozioni di chimica e di dermatologia; d) massaggio estetico del corpo; e) estetica, trucco e visagismo; f) apparecchi elettromeccanici; g) nozioni di psicologia; h) cultura generale ed etica professionale. Con D.M. 21 marzo 1994, n. 352, il competente Ministero, in applicazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, della L. n. 1/1990, ha determinato i contenuti tecnico culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame, al fine del conseguimento della qualifica professionale di estetista. Dovranno essere, altresì, istituite delle apposite Commissioni per lo svolgimento dell'esame teorico-pratico composte da: 1. un componente designato dalla Regione; 2. un esperto designato dal Provveditorato agli studi; 3. un esperto designato dall'Ufficio del Lavoro e della previdenza sociale; 4. due esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello nazionale; 5. presidente della Commissione provinciale per l'artigianato o da un suo delegato; 6. due docenti delle materie fondamentali previste per i corsi di insegnamento. A seguito del superamento dell'esame teorico-pratico, la Regione rilascia un attestato di qualifica professionale di estetista.

Di Claudio Venturi