Norme generali La definizione di carattere generale data al comma 1 dell’art. 1, della L. n. 1/90 comprende nell’attività di estetista “tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti”. Si tratta di una definizione molto ampia in base alla quale ogni prestazione e trattamento sulla superficie del corpo, che risponda allo scopo individuato dalla norma, rientra per sua stessa natura nel concetto di attività di estetista. L'attività di estetista, nel quadro della vigente legislazione, comprende: • la pulizia ed i trattamenti del viso; • i trattamenti estetici del corpo; • il massaggio per scopi estetici del viso e del corpo; • la depilazione; • il manicure e pedicure estetico; • il trucco. Tale attività, come viene precisato nel 2 comma dell’articolo 1 in commento, può essere svolta: a) con l'attuazione di tecniche manuali; b) con l'utilizzazione di apparecchi elettromeccanici per uso estetico ( di cui all’allegato alla L. n. 1/1990); c) con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla L. 11 ottobre 1986, n. 713 1. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico (art. 1, 3 comma, L. n. 1/1990). Rientrano nell'area della medicina ad indirizzo estetico le prestazioni di natura sanitaria, eseguite negli ambulatori, dirette alla prevenzione ed alla correzione degli inestetismi costituzionali o acquisiti quali esiti di malattia. Tali prestazioni rientrano nell'area della medicina ad indirizzo estetico e sono, di norma, di pertinenza delle seguenti branche specialistiche: a) endocrinologia; b) scienze dell'alimentazione e dietologia; c) fisiokinesiterapia; d) dermatologia; e) angiologia; f) chirurgia plastica; g) chirurgia maxillo facciale. All'ambulatorio deve essere obbligatoriamente preposto un medico responsabile, in possesso della specializzazione in una delle branche indicate in precedenza. L'apertura di ambulatori di medicina e/o chirurgia estetica e' soggetta al preventivo possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dal Presidente della Giunta regionale. Apparecchi elettromeccanici per uso estetico In base al combinato disposto dell’art. 1 e dell’art. 10 della L. n. 1/1990, il legislatore ha espressamente riconosciuto due principi consistenti, rispettivamente, nella piena legittimità dell’uso delle apparecchiature indicate nell’apposito elenco allegato alla legge stessa, e nella corretta utilizzazione degli apparecchi medesimi. L’art. 10 rinvia poi ad una regolamentazione specifica di natura tecnica, da adottare tramite decreto del Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero della Sanità, con la quale devono essere determinate alcune specifiche caratteristiche tecniche. Tale decreto a tutt’oggi non è stato ancora emanato.

Di Claudio Venturi