L’inizio dell’esercizio dell’attività
La normativa precedente
Secondo la normativa in vigore prima dell’entrata in vigore del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, l’esercizio dell’attività di estetista, oltre al possesso della qualifica professionale, era soggetto al preventivo possesso dell’autorizzazione comunale, rilasciata dal Comune competente per territorio. Per le imprese diverse da quelle previste dalla L. n. 443/1985 (quelle non artigiane), la domanda doveva essere corredata della dichiarazione di assunzione della direzione dell'impresa stessa da parte di persona in possesso della prescritta qualificazione professionale. La richiesta di autorizzazione doveva essere corredata della seguente documentazione:
a) idonea documentazione attestante il possesso di uno dei requisiti descritti sopra, a dimostrazione della qualificazione professionale conseguita;
b) dichiarazione relativa alla idoneità igienico-sanitaria dei locali, rilasciata dalla competente Azienda Sanitaria Locale;
c) idonea documentazione relativa alle apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico impiegati per dell'attività.
Il Sindaco poteva sospendere l'autorizzazione, previa diffida, qualora veniva accertata dalle autorità competenti l'inosservanza delle prescrizioni e dei requisiti disposti con l'autorizzazione. Qualora nel termine massimo di 180 giorni dalla notifica di sospensione, l'interessato non aveva provveduto a rimuovere le cause che l'avevano motivata, il Sindaco disponeva la revoca dell'autorizzazione. La revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista era disposta nei seguenti casi:
a) per mancato espletamento dell'attività senza giustificato motivo;
b) per lo svolgimento dell'attività in contrasto con le disposizioni dettate dalla L. n. 1/1990 e dalla legge regionale.
L'autorizzazione poteva essere in ogni momento revocata qualora l'attività di estetista veniva svolta in contrasto con le disposizioni dettate dalla legge regionale e dalla legge n. 1/1990.
Le novità introdotte dal decreto-legge n. 7 del 2007
Il comma 2 dell’articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recependo l’indirizzo anche della giurisprudenza amministrativa 3, ha stabilito che 3 Negare l’autorizzazione all’apertura di un esercizio commerciale sulla base del solo mancato rispetto delle distanze dagli esercizi preesistenti si configura come un caso di conformazione autoritativa dell’esercizio di uno dei diritti l’esercizio delle attività di estetista dovrà essere d’ora in poi soggetto alla sola dichiarazione di inizio attività, resa ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990, da presentare al Comune territorialmente competente, senza più essere subordinata:
a) al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività;
b) al rispetto dell’obbligo di chiusura infrasettimanale.
È in ogni caso fatto salvo il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici e igienico sanitari. Dunque, in luogo dell’autorizzazione comunale, sarà sufficiente presentare una dichiarazione di inizio attività, resa ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990, nella quale l’interessato dovrà dichiarare:
a) di essere in possesso della prescritta qualificazione professionale (rilasciata dalla Commissione Provinciale dell’Artigianato o dal Comune),
b) di svolgere l’attività in locali che rispettano sia i requisiti urbanistici che i requisiti igienico-sanitari. Pertanto, l’esercizio dell’attività di estetista non potrà più essere legato:
a) né al possesso dell’autorizzazione,
b) né ad alcun vincolo di distanza minima o di parametri numerici,
c) né all’obbligo di chiusura infrasettimanale.