L'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o al Registro delle imprese
Ottenuta la qualifica professionale e presentata la dichiarazione di inizio attività al Comune competente per territorio, l'interessato è tenuto, entro trenta giorni dalla data dell'effettivo inizio dell'attività, a presentare la domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o al Registro delle imprese (nel caso trattasi di impresa non in possesso dei requisiti artigiani).
Il soggetto che esercita in modo autonomo l’attività di estetista, qualora sia in possesso dei requisiti di qualifica artigiana previsti dalla legge-quadro n. 443/1985, sarà obbligato ad iscriversi all’Albo delle imprese artigiane. In tal caso, il titolare dell’impresa dovrà essere in possesso dell’abilitazione professionale all’esercizio dell’attività conseguita ai sensi dell’art. 3 della L. n. 1/1990.
Nel caso di impresa individuale il cui titolare non sia in possesso della qualifica professionale e intenda ugualmente aprire un’impresa per lo svolgimento dell’attività di estetista, può procedere alla iscrizione presso il Registro delle imprese, nominando, al contempo, un direttore tecnico in possesso della qualifica professionale. Pertanto, in allegato al modello I1, dovrà produrre un Intercalare P sul quale riportare i dati del direttore tecnico. soggettivi fondamentali della persona, quello della libertà di iniziativa economica sancito dagli articoli 2 e 41 della Costituzione (TAR Marche, 28 febbraio 2005, n. 0204).
Dovrà inoltre dimostrare che tra il titolare dell’impresa e il direttore tecnico c’è un certo legame, dovuto, per esempio, alla costituzione di una associazione in partecipazione. Ugualmente, nel caso di società i cui soci non siano nessuno in possesso della qualifica professionale può denunciare l’inizio dell’attività di estetista, ma dovrà al contempo nominare un direttore tecnico in possesso della qualifica professionale. Pertanto, in allegato al modello S5 dovrà produrre un Intercalare P sul quale riportare i dati del direttore tecnico.