SECONDO LA LEGGE 1/90
ART. 3
- La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento:
a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista;
b) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista;
c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b). Il periodo di attività di cui alla presente lettera c) deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).
- I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al comma primo sono organizzati ai sensi dell'articolo 6.
ART. 6
- Le regioni predispongono in conformità ai principi previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni regionali delle organizzazioni della categoria a struttura nazionale, i programmi per lo svolgimento dei corsi di formazione, di qualificazione e di specializzazione e dell'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3, nonché dei corsi di aggiornamento e di riqualificazione professionale di cui all'articolo 8.
- A tal fine il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il ministro della pubblica istruzione, con il ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il ministro della sanità, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con decreto, sentite le regioni e le organizzazioni della categoria a struttura nazionale, alla definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame.
- Tra le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico devono essere previste le seguenti:
A) cosmetologia;
B) nozioni di fisiologia e di anatomia;
C) nozioni di chimica e di dermatologia;
D) massaggio estetico del corpo;
E) estetica, trucco e visagismo;
F) apparecchi elettromeccanici;
G) nozioni di psicologia;
H) cultura generale ed etica professionale.
- Le regioni organizzano l'esame teorico- pratico di cui all'articolo 3 prevedendo le relative sessioni dinanzi a commissioni nelle quali deve essere prevista la partecipazione di:
A) un componente designato dalla regione;
B) un esperto designato dall'amministrazione periferica del ministero della pubblica istruzione;
C) un esperto designato dall'amministrazione periferica del ministero del lavoro e della previdenza sociale;
D) due esperti designati dalle organizzazioni provinciali delle organizzazioni della categoria a struttura nazionale;
E) due esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello nazionale;
F) il presidente della commissione provinciale per l'artigianato o un suo delegato;
G) due docenti delle materie fondamentali di cui al comma terzo.
- Le regioni, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, hanno facoltà di istituire ed autorizzare lo svolgimento dell'esame previsto dall'articolo 3 anche presso scuole private, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e funzionamento ed esercitando la relativa vigilanza tecnica ed amministrativa.
- Le scuole professionali, già autorizzate e riconosciute dai competenti organi dello stato alla data di entrata in vigore della presente legge, si adeguano alle disposizioni dell'articolo 3 e del presente articolo.
RIASSUMENDO:
APPRENDISTATO seguito da:
- 1 anno di lavoro qualificato a tempo pieno
- 300 ore di corso
- esame finale
Oppure
3 ANNI DI LAVORO QUALIFICATO A TEMPO PIENO seguito da:
- corso 300 ore
- esame finale
Oppure
3 ANNI DI COLLABORATORE FAMILIARE seguito da:
- 300 ore di corso
- esame finale
Oppure
CORSO REGIONALE DI QUALIFICAZIONE DELLA DURATA DI DUE ANNI (MINIMO 1.800 ORE) PRESSO SCUOLE RICONOSCIUTE DALLA REGIONE seguito da:
IPOTESI A)
- corso di specializzazione (minimo 900 ore) presso una scuola riconosciuta dalla regione
- esame finale
Oppure
IPOTESI B)
- un anno presso un'azienda di estetista
- esame finale
Questo è il percorso formativo proposto a chi in Italia voglia diventare estetista. I passaggi evidenziati in neretto, sono quelli che fondamentalmente ConfEstetica propone di modificare, per motivi validi che già molti colleghi hanno condiviso.
Per la discussione dei punti focali del percorso formativo di un estetista, da modificare e discutere con il Ministero della Pubblica Istruzione, potete cliccare su: “Percorso formativo proposto da ConfEstetica” ed ottenere i chiarimenti di cui necessitate.
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