Nei confronti di coloro che esercitino l'attività di estetista senza i requisiti professionali previsti dalla legge sarà inflitta, dall'autorità regionale competente, la sanzione amministrativa da 516,00 a 2.582,00 euro, con le procedure di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689. Nei confronti di chi eserciti l'attività di estetista senza la prescritta autorizzazione comunale sarà inflitta, con le stesse procedure, la sanzione amministrativa da 516,00 a 1.032,00 euro. La vigilanza sulla osservanza delle disposizioni di cui alla L. n. 1/1990 viene esercitata dalle Aziende Sanitarie Locali, dalla Commissione provinciale per l'artigianato e dai soggetti a cui sono attribuiti per legge i poteri di accertamento (Vigili urbani, Carabinieri, ecc.).