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2005
Codice del Consumo
Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206
Ministero delle Attività Produttive
Direzione Generale per l’Armonizzazione
del Mercato e la Tutela dei Consumatori
00187 Roma - Via Molise, 2
www.attivitaproduttive.gov.it
Prima edizione, marzo 2006
Indice
INDICE
Premessa del Ministro delle Attività Produttive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
CODICE DEL CONSUMO
Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Titolo I - Disposizioni generali e finalità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Art. 1 Finalità ed oggetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Art. 2 Diritti dei consumatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Art. 3 Definizioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
PARTE II - EDUCAZIONE, INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Titolo I - Educazione del consumatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Art. 4 Educazione del consumatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Titolo II - Informazioni ai consumatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Capo I - Disposizioni Generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Art. 5 Obblighi generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Capo II - Indicazione dei prodotti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Art. 6 Contenuto minimo delle informazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Art. 7 Modalità di indicazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Art. 8 Ambito di applicazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Art. 9 Indicazioni in lingua italiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Art. 10 Attuazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Art. 11 Divieti di commercializzazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Art. 12 Sanzioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Indice
Capo III - Particolari modalità di informazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Sezione I - Indicazione dei prezzi per unità di misura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Art. 13 Definizioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Art. 14 Campo di applicazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Art. 15 Modalità di indicazione del prezzo per unità di misura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Art. 16 Esenzioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Art. 17 Sanzioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Titolo III - Pubblicità e altre comunicazioni commerciali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Capo I - Disposizioni generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Art. 18 Ambito di applicazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Capo II - Caratteri della pubblicità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Sezione I - Pubblicità ingannevole e comparativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Art. 19 Finalità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Art. 20 Definizioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Art. 21 Elementi di valutazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Art. 22 Condizioni di liceità della pubblicità comparativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Art. 23 Trasparenza della pubblicità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Art. 24 Pubblicità di prodotti pericolosi per la salute
e la sicurezza dei consumatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Art. 25 Bambini e adolescenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Art. 26 Tutela amministrativa e giurisdizionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Art. 27 Autodisciplina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Capo III - Particolari modalità della comunicazione pubblicitaria . . . . . . . . . . . . . 30
Sezione I - Rafforzamento della tutela del consumatore
in materia di televendite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Art. 28 Ambito di applicazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Art. 29 Prescrizioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Art. 30 Divieti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Art. 31 Tutela dei minori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Art. 32 Sanzioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Indice
PARTE III - IL RAPPORTO DI CONSUMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Titolo I - Dei contratti del consumatore in generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Art. 33 Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore . . . . . . . . . . . . . . 33
Art. 34 Accertamento della vessatorietà delle clausole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Art. 35 Forma e interpretazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Art. 36 Nullità di protezione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Art. 37 Azione inibitoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Art. 38 Rinvio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Titolo II - Esercizio dell’attività commerciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Capo I - Disposizioni generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Art. 39 Regole nelle attività commerciali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Capo II - Promozione delle vendite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Sezione I - Credito al consumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Art. 40 Credito al consumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Art. 41 Tasso annuo effettivo globale e pubblicità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Art. 42 Inadempimento del fornitore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Art. 43 Rinvio al testo unico bancario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Titolo III - Modalità contrattuali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Art. 44 Contratti negoziati nei locali commerciali. Rinvio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Capo I - Particolari modalità di conclusione del contratto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Sezione I - Contratti negoziati fuori dei locali commerciali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Art. 45 Campo di applicazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Art. 46 Esclusioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Art. 47 Informazione sul diritto di recesso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Art. 48 Esclusione del recesso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Art. 49 Norme applicabili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Sezione II - Contratti a distanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Art. 50 Definizioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Art. 51 Campo di applicazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Art. 52 Informazioni per il consumatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Art. 53 Conferma scritta delle informazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Indice
Art. 54 Esecuzione del contratto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Art. 55 Esclusioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Art. 56 Pagamento mediante carta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Art. 57 Fornitura non richiesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Art. 58 Limiti all’impiego di talune tecniche di comunicazione
a distanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Art. 59 Vendita tramite mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Art. 60 Riferimenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Art. 61 Rinvio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Sezione III - Disposizioni comuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Art. 62 Sanzioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Art. 63 Foro competente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Sezione IV - Diritto di recesso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Art. 64 Esercizio del diritto di recesso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Art. 65 Decorrenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Art. 66 Effetti del diritto di recesso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Art. 67 Ulteriori obbligazioni delle parti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Capo II - Commercio elettronico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Art. 68 Rinvio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Titolo IV - Disposizioni relative ai singoli contratti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Capo I - Contratti relativi all’acquisizione di un diritto
di godimento ripartito di beni immobili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Art. 69 Definizioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Art. 70 Documento informativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Art. 71 Requisiti del contratto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Art. 72 Obblighi specifici del venditore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Art. 73 Diritto di recesso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Art. 74 Divieto di acconti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Art. 75 Rinvio alla generale disciplina dei contratti con particolari
modalità di conclusione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Art. 76 Obbligo di fideiussione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Art. 77 Risoluzione del contratto di concessione di credito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Art. 78 Nullità di clausole contrattuali o patti aggiunti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Indice
Art. 79 Competenza territoriale inderogabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Art. 80 Diritti dell’acquirente nel caso di applicazione di legge straniera . . . . . . . . . . . . . . . 54
Art. 81 Sanzioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Capo II - Servizi turistici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Art. 82 Ambito di applicazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Art. 83 Definizioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Art. 84 Pacchetti turistici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Art. 85 Forma del contratto di vendita di pacchetti turistici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Art. 86 Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Art. 87 Informazione del consumatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Art. 88 Opuscolo informativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Art. 89 Cessione del contratto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Art. 90 Revisione del prezzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Art. 91 Modifiche delle condizioni contrattuali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Art. 92 Diritti del consumatore in caso di recesso o annullamento
del servizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Art. 93 Mancato o inesatto adempimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Art. 94 Responsabilità per danni alla persona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Art. 95 Responsabilità per danni diversi da quelli alla persona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Art. 96 Esonero di responsabilità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Art. 97 Diritto di surrogazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Art. 98 Reclamo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Art. 99 Assicurazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Art. 100 Fondo di garanzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Titolo V - Erogazione di servizi pubblici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Capo I - Servizi pubblici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Art. 101 Norma di rinvio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
PARTE IV - SICUREZZA E QUALITÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Titolo I - Sicurezza dei prodotti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Art. 102 Finalità e campo di applicazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Art. 103 Definizioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Art. 104 Obblighi del produttore e del distributore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Indice
Art. 105 Presunzione e valutazione di sicurezza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Art. 106 Procedure di consultazione e coordinamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Art. 107 Controlli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Art. 108 Disposizioni procedurali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
Art. 109 Sorveglianza del mercato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
Art. 110 Notificazione e scambio di informazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
Art. 111 Responsabilità del produttore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Art. 112 Sanzioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Art. 113 Rinvio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Titolo II - Responsabilità per danno da prodotti difettosi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Art. 114 Responsabilità del produttore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Art. 115 Prodotto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Art. 116 Responsabilità del fornitore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Art. 117 Prodotto difettoso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Art. 118 Esclusione della responsabilità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Art. 119 Messa in circolazione del prodotto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Art. 120 Prova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Art. 121 Pluralità di responsabili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Art. 122 Colpa del danneggiato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Art. 123 Danno risarcibile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Art. 124 Clausole di esonero da responsabilità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Art. 125 Prescrizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Art. 126 Decadenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Art. 127 Responsabilità secondo altre disposizioni di legge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Titolo III - Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali
per i beni di consumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Capo I - Della vendita dei beni di consumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Art. 128 Ambito di applicazione e definizioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Art. 129 Conformità al contratto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Art. 130 Diritti del consumatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Art. 131 Diritto di regresso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Art. 132 Termini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Art. 133 Garanzia convenzionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Art. 134 Carattere imperativo delle disposizioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Art. 135 Tutela in base ad altre disposizioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
PARTE V - ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI
E ACCESSO ALLA GIUSTIZIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Titolo I - Le associazioni rappresentative a livello nazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
Art. 136 Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
Art. 137 Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti
rappresentative a livello nazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Art. 138 Agevolazioni e contributi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Titolo II - Le azioni inibitorie e l’accesso alla giustizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Art. 139 Legittimazione ad agire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Art. 140 Procedura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Art. 141 Composizione extragiudiziale delle controversie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
PARTE VI - DISPOSIZIONI FINALI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Art. 142 Modifiche al codice civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Art. 143 Irrinunciabilità dei diritti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Art. 144 Aggiornamenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Art. 145 Competenze delle regioni e delle province autonome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Art. 146 Abrogazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
ALLEGATO I
Servizi finanziari di cui all’articolo 51, comma 1, lettera a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
ALLEGATO II
Procedure per l’applicazione del RAPEX delle linee guida per le notifiche . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Circolare del 24 gennaio 2006, n. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Indice
Codice del consumo 11
Premessa
Il Ministro
Premessa
Il Codice del Consumo rappresenta il testo fondamentale di riferimento in
materia di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. L’esigenza di raccogliere
in un unico testo le disposizioni sulla tutela del consumatore è apparsa
una necessità improcrastinabile, considerata la stratificazione normativa e
vista l’esperienza degli altri Paesi Membri dell’Unione Europea.
Per la prima volta, il Codice fa assumere un autonomo rilievo al diritto dei
consumatori nell’ambito dell’ordinamento civile e la sua articolazione si ispira
alle teorie sul processo di acquisto. Il Codice riunisce, coordina e semplifica
le disposizioni normative incentrate intorno alla figura del consumatore,
come cittadino conscio dei propri diritti e doveri.
Importanza del Codice
1. Il Codice del Consumo riunisce in un unico testo le disposizioni di 21 provvedimenti
(4 leggi, 2 DPR, 14 D.Lgs. e 1 regolamento di attuazione) sintetizzando
in 146 articoli il contenuto di 558 norme. Nell’ambito dell’armonizzazione
con le direttive comunitarie in materia, il Codice ha provveduto,
alla luce dell’esperienza dell’applicazione dei testi già in vigore (giurisprudenza,
dottrina), a rivedere taluni aspetti problematici, apportando i
necessari miglioramenti.
12 Codice del consumo
Premessa
2. Il Codice semplifica i rapporti contrattuali tra professionista e consumatore,
incentivando la composizione extragiudiziale delle controversie, che
diminuirà il carico di contenzioso pendente tra imprese e cittadini agevolando
una più rapida soluzione delle controversie stesse.
3. Il Codice coordina le disposizioni relative alle definizioni di consumatore,
professionista, venditore e produttore rinvenibili a vario titolo nelle diverse
normative.
4. I settori disciplinati dal Codice sono molteplici: etichettatura, sicurezza
generale dei prodotti, pubblicità ingannevole e clausole abusive; vendite a
domicilio, vendite a distanza, contratti turistici e multiproprietà, le garanzie
dei beni di consumo e le azioni inibitorie.
Vantaggi del Codice del Consumo
Il Codice del Consumo va inquadrato nell’ambito della più generale disciplina
del mercato, luogo di incontro della domanda ed offerta di beni e servizi, e
porta vantaggi, non solo a beneficio dei consumatori, ma anche delle imprese
e del mercato stesso:
a) per i Consumatori: il Codice esalta la posizione giuridica del consumatore
sia sul piano individuale che collettivo; migliora le regole sulla correttezza
delle pratiche commerciali, sull’informazione e sull’accesso alla giustizia.
b) per le Imprese: il Codice migliora la concorrenza, la trasparenza e l’informazione
sul mercato, favorendo una migliore qualità dei prodotti e dei servizi.
c) per il mercato: ne conseguirà un incremento del grado di fiducia dei consumatori
e delle imprese nel funzionamento del mercato e quindi una crescita
degli scambi a beneficio di tutta la collettività nazionale.
Roma, 22 luglio 2005
Claudio Scajola
Codice del consumo 15
Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206
Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206
CODICE DEL CONSUMO
a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 153 del Trattato della Comunità europea;
Visto l’articolo 117 della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3, con riferimento ai principi di unità, continuità e completezza dell’ordinamento
giuridico, nel rispetto dei valori di sussidiarietà orizzontale e verticale;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi urgenti in materia di qualità
della regolazione, riassetto normativo e semplificazione - legge di semplificazione
per il 2001, ed in particolare l’articolo 7 che delega il Governo ad adottare uno o
più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei
consumatori ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all’articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall’articolo 1 della citata legge n. 229
del 2003, e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi ivi richiamati;
Visto l’articolo 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione, con modificazioni,
del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, nonché l’articolo 7 della legge 27
dicembre 2004, n. 306;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, recante
attuazione della direttiva 85/374/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità
per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell’articolo 15 della legge 16 aprile
1987, n. 183;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 126, recante norme per l’informazione del consumatore,
e successive modificazioni, nonché il relativo regolamento di attuazione di cui
al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 8 febbraio
1997, n. 101;
16 Codice del consumo
Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, recante attuazione della direttiva
85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, recante attuazione della direttiva
84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole;
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, come modificato dai decreti legislativi 4 agosto
1999, n. 333, e 4 agosto 1999, n. 342;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, recante attuazione della direttiva
90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante attuazione della direttiva 93/13/CEE
concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ed in particolare
l’articolo 25, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa
al settore del commercio, ed in particolare gli articoli 18 e 19;
Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori
e degli utenti e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, recante attuazione della direttiva
94/47/CE concernente la tutela dell’acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi
all’acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, recante attuazione della direttiva
97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 63, recante attuazione della direttiva
98/7/CE, che modifica la direttiva 87/102/CEE, in materia di credito al consumo;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante attuazione della direttiva
97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole
e comparativa;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84, recante attuazione della direttiva
98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori, in materia di indicazione dei
prezzi offerti ai medesimi;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253, recante attuazione della direttiva
97/5/CE sui bonifici transfrontalieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, regolamento
recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell’articolo 15, comma 8, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
Codice del consumo 17
Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206
Visto il decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, come modificato dal decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 25, recante attuazione della direttiva 98/27/CE relativa
a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, nonché il decreto del
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 19 gennaio 1999, n. 20,
recante norme per l’iscrizione nell’elenco delle Associazioni dei consumatori e degli
utenti rappresentative a livello nazionale;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 24, recante attuazione della direttiva
1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione
dei dati personali e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, recante attuazione della direttiva
2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti;
Vista la legge 6 aprile 2005, n. 49, recante modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo
25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi
attraverso mezzi di comunicazione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 28 ottobre 2004;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 16 dicembre 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi
nell’adunanza generale del 20 dicembre 2004;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della
Repubblica, espresso il 9 marzo 2005, e della Camera dei deputati, espresso il 10 marzo
2005;
Vista la segnalazione del Garante della concorrenza e del mercato in data 10 maggio
2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio
2005;
Sulla proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro per le politiche
comunitarie, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della giustizia, dell’economia
e delle finanze e della salute;
Emana
il seguente decreto legislativo:
18 Codice del consumo
Artt. 1-3 Parte I - Disposizioni generali
Parte I
Disposizioni generali
TITOLO I
Disposizioni generali
e finalità
Articolo 1
Finalità ed oggetto
1. Nel rispetto della Costituzione ed in conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi
delle Comunità europee, nel trattato dell’Unione europea, nella normativa
comunitaria con particolare riguardo all’articolo 153 del Trattato istitutivo della
Comunità economica europea, nonché nei trattati internazionali, il presente codice
armonizza e riordina le normative concernenti i processi di acquisto e consumo, al
fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti.
Articolo 2
Diritti dei consumatori
1. Sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori
e degli utenti, ne è promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in
forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali
finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori
e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.
2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:
a) alla tutela della salute;
b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;
c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;
d) all’educazione al consumo;
e) alla correttezza, alla trasparenza ed all’equità nei rapporti contrattuali;
f) alla promozione e allo sviluppo dell’associazionismo libero, volontario e democratico
tra i consumatori e gli utenti;
g) all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.
Articolo 3
Definizioni
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
b) associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni sociali che abbiano per
scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o
degli utenti;
Codice del consumo 19
Parte I - Disposizioni generali Art. 3
c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria
attività imprenditoriale o professionale, ovvero un suo intermediario;
d) produttore: fatto salvo quanto stabilito nell’articolo 103, comma 1, lettera d), e
nell’articolo 115, comma 1, il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un
suo intermediario, nonché l’importatore del bene o del servizio nel territorio
dell’Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta
come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio
o altro segno distintivo;
e) prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell’articolo 115, comma 1, qualsiasi prodotto
destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o
suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal
consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso
o gratuito nell’ambito di un’attività commerciale, indipendentemente dal
fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti
usati, forniti come pezzi d’antiquariato, o come prodotti da riparare o da
rimettere a nuovo prima dell’utilizzazione, purché il fornitore ne informi per
iscritto la persona cui fornisce il prodotto;
f) codice: il presente decreto legislativo di riassetto delle disposizioni vigenti in
materia di tutela dei consumatori.
20 Codice del consumo
Artt. 4-5 Parte II - Educazione, informazione, pubblicità
Parte II
Educazione, informazione, pubblicità
TITOLO I
Educazione del consumatore
Articolo 4
Educazione del consumatore
1. L’educazione dei consumatori e degli utenti è orientata a favorire la consapevolezza
dei loro diritti e interessi, lo sviluppo dei rapporti associativi, la partecipazione ai procedimenti
amministrativi, nonché la rappresentanza negli organismi esponenziali.
2. Le attività destinate all’educazione dei consumatori, svolte da soggetti pubblici o privati,
non hanno finalità promozionale, sono dirette ad esplicitare le caratteristiche di beni e servizi
e a rendere chiaramente percepibili benefici e costi conseguenti alla loro scelta; prendono,
inoltre, in particolare considerazione le categorie di consumatori maggiormente vulnerabili.
TITOLO II
Informazioni ai consumatori
CAPO I
Disposizioni Generali
Articolo 5
Obblighi generali
1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, lettera a), ai fini del presente
titolo, si intende per consumatore o utente anche la persona fisica alla quale sono
dirette le informazioni commerciali.
2. Sicurezza, composizione e qualità dei prodotti e dei servizi costituiscono contenuto
essenziale degli obblighi informativi.
3. Le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate
alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile,
tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche
del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore.
CAPO II
Indicazione dei prodotti
Codice del consumo 21
Parte II - Educazione, informazione, pubblicità Artt. 6-8
Articolo 6
Contenuto minimo delle informazioni
1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati
sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni
relative:
a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un
importatore stabilito nell’Unione europea;
c) al Paese di origine se situato fuori dell’Unione europea;*
d) all’eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno
all’uomo, alle cose o all’ambiente;
e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti
per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d’uso, ove utili ai
fini di fruizione e sicurezza del prodotto.
* Vedi Art. 31 bis decreto legge 30 dicembre 2005 n. 273 (convertito con legge 23 febbraio 2006,
n. 51, pubblicata su G.U. del 28 febbraio 2006, Suppl. Ord. n. 47/L) recante definizione e proroga
di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all’inizio di
deleghe legislative.
«Art. 31-bis – (Differimento di termini in materia di etichettatura). – 1. L’efficacia della disposizione
di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), del codice del consumo di cui al decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206, decorre dal 1° gennaio 2007 e, comunque, a partire dalla data
di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 10 del predetto codice».
Vedi anche Circolare del Ministro delle Attività Produttive n. 1/2006 DGAMTC del 24 gennaio
2006, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006, riportata a pagina 94.
Articolo 7
Modalità di indicazione
1. Le indicazioni di cui all’articolo 6 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette
dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore. Le
indicazioni di cui al comma 1, lettera f), dell’articolo 6 possono essere riportate,
anziché sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione
illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi.
Articolo 8
Ambito di applicazione
1. Sono esclusi dall’applicazione del presente capo i prodotti oggetto di specifiche
disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative
norme nazionali di recepimento.
2. Per i prodotti oggetto di disposizioni nazionali in materia di informazione del
consumatore, le norme del presente capo si applicano per gli aspetti non disciplinati.
22 Codice del consumo
Artt. 9-12 Parte II - Educazione, informazione, pubblicità
Articolo 9
Indicazioni in lingua italiana
1. Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno
in lingua italiana.
2. Qualora le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte in più lingue, le medesime
sono apposte anche in lingua italiana e con caratteri di visibilità e leggibilità non
inferiori a quelli usati per le altre lingue.
3. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute
di uso comune.
Articolo 10
Attuazione
1. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per le
politiche comunitarie e con il Ministro della giustizia, sentito il parere della
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono adottate le norme di attuazione dell’articolo 6, al fine di assicurare, per i
prodotti provenienti da Paesi dell’Unione europea, una applicazione compatibile con
i principi del diritto comunitario, precisando le categorie di prodotti o le modalità di
presentazione per le quali non è obbligatorio riportare le indicazioni di cui al comma
1, lettere a) e b), dell’articolo 6. Tali disposizioni di attuazione disciplinano inoltre i
casi in cui sarà consentito riportare in lingua originaria alcuni dati contenuti nelle
indicazioni di cui all’articolo 6.
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, restano in vigore le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato
8 febbraio 1997, n. 101.
Articolo 11
Divieti di commercializzazione
1. È vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione
di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni
di cui agli articoli 6, 7 e 9 del presente capo.
Articolo 12
Sanzioni
1. Fatto salvo quanto previsto nella parte IV, titolo II, e salvo che il fatto costituisca reato,
per quanto attiene alle responsabilità del produttore, ai contravventori al divieto di cui
all’articolo 11 si applica una sanzione amministrativa da 516 euro a 25.823 euro. La
misura della sanzione è determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo
di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità poste in vendita.
Codice del consumo 23
Parte II - Educazione, informazione, pubblicità Artt. 13-14
2. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo
restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli
agenti di polizia giudiziaria dall’articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981,
n. 689, all’accertamento delle violazioni provvedono d’ufficio o su denunzia, gli
organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall’articolo 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689, è presentato all’ufficio della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale del
professionista.
CAPO III
Particolari modalità di informazione
Sezione I
Indicazione dei prezzi per unità di misura
Articolo 13
Definizioni
1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) prezzo di vendita: il prezzo finale, valido per una unità di prodotto o per una
determinata quantità del prodotto, comprensivo dell’IVA e di ogni altra imposta;
b) prezzo per unità di misura: il prezzo finale, comprensivo dell’IVA e di ogni altra
imposta, valido per una quantità di un chilogrammo, di un litro, di un metro, di un
metro quadrato o di un metro cubo del prodotto o per una singola unità di quantità
diversa, se essa è impiegata generalmente e abitualmente per la commercializzazione
di prodotti specifici;
c) prodotto commercializzato sfuso: un prodotto che non costituisce oggetto di alcuna
confezione preliminare ed è misurato alla presenza del consumatore;
d) prodotto venduto al pezzo: un prodotto che non può essere frazionato senza subire
una modifica della sua natura o delle sue proprietà;
e) prodotto venduto a collo: insieme di pezzi omogenei contenuti in un imballaggio;
f) prodotto preconfezionato: l’unità di vendita destinata ad essere presentata
come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto e dall’imballaggio
in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta
interamente o in parte in tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto
non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata.
Articolo 14
Campo di applicazione
1. Al fine di migliorare l’informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei
prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori recano, oltre alla indicazione
del prezzo di vendita, secondo le disposizioni vigenti, l’indicazione del prezzo per
unità di misura, fatto salvo quanto previsto all’articolo 16.
24 Codice del consumo
Artt. 15-16 Parte II - Educazione, informazione, pubblicità
2. Il prezzo per unità di misura non deve essere indicato quando è identico al prezzo di
vendita.
3. Per i prodotti commercializzati sfusi è indicato soltanto il prezzo per unità di misura.
4. La pubblicità in tutte le sue forme ed i cataloghi recano l’indicazione del prezzo per
unità di misura quando è indicato il prezzo di vendita, fatti salvi i casi di esenzione di
cui all’articolo 16.
5. La presente sezione non si applica:
a) ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa la somninistrazione
di alimenti e bevande;
b) ai prodotti offerti nelle vendite all’asta;
c) agli oggetti d’arte e d’antiquariato.
Articolo 15
Modalità di indicazione del prezzo per unità di misura
1. Il prezzo per unità di misura si riferisce ad una quantità dichiarata conformemente
alle disposizioni in vigore.
2. Per le modalità di indicazione del prezzo per unità di misura si applica quanto stabilito
dall’articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma
della disciplina relativa al settore del commercio.
3. Per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in un liquido di governo, anche
congelati o surgelati, il prezzo per unità di misura si riferisce al peso netto del prodotto
sgocciolato.
4. È ammessa l’indicazione del prezzo per unità di misura di multipli o sottomultipli,
decimali delle unità di misura, nei casi in cui taluni prodotti sono generalmente ed
abitualmente commercializzati in dette quantità.
5. I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso
gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente
quelli effettivamente praticati ai consumatori. È fatto obbligo di esporre in
modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo.
Articolo 16
Esenzioni
1. Sono esenti dall’obbligo dell’indicazione del prezzo per unità di misura i prodotti per i quali
tale indicazione non risulti utile a motivo della loro natura o della loro destinazione, o sia
di natura tale da dare luogo a confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti prodotti:
a) prodotti commercializzati sfusi che, in conformità alle disposizioni di esecuzione
della legge 5 agosto 1981, n. 441, e successive modificazioni, recante disposizioni
sulla vendita a peso netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo;
Codice del consumo 25
Parte II - Educazione, informazione, pubblicità Artt. 17-18
b) prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione;
c) prodotti commercializzati nei distributori automatici;
d) prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un
unico imballaggio;
e) prodotti preconfezionati che siano esentati dall’obbligo di indicazione della
quantità netta secondo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, concernenti l’attuazione delle
direttive comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;
f) alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o più elementi
separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da
parte del consumatore per ottenere l’alimento finito;
g) prodotti di fantasia;
h) gelati monodose;
i) prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo o a
collo.
2. Il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, può aggiornare l’elenco
delle esenzioni di cui al comma 1, nonché indicare espressamente prodotti o categorie
di prodotti non alimentari ai quali non si applicano le predette esenzioni.
Articolo 17
Sanzioni
1. Chiunque omette di indicare il prezzo per unità di misura o non lo indica secondo
quanto previsto dalla presente sezione è soggetto alla sanzione di cui all’articolo 22,
comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalità
ivi previste.
TITOLO III
Pubblicità e altre comunicazioni commerciali
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 18
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ad ogni forma di comunicazione commerciale
in qualsiasi modo effettuata.
2. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, lettera a), ai fini del presente
titolo, si intende per consumatore o utente anche la persona fisica o giuridica cui sono
dirette le comunicazioni commerciali o che ne subisce le conseguenze.
26 Codice del consumo
Artt. 19-21 Parte II - Educazione, informazione, pubblicità
CAPO II
Caratteri della pubblicità
Sezione I
Pubblicità ingannevole e comparativa
Articolo 19
Finalità
1. Le disposizioni della presente sezione hanno lo scopo di tutelare dalla pubblicità
ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i soggetti che esercitano un’attività commerciale,
industriale, artigianale o professionale, i consumatori e, in genere, gli interessi
del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari, nonché di stabilire le condizioni
di liceità della pubblicità comparativa.
2. La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta.
Articolo 20
Definizioni
1. Ai fini della presente sezione si intende:
a) per pubblicità: qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo,
nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale
allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione
o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di
opere o di servizi;
b) per pubblicità ingannevole: qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa
la sua presentazione sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche o
giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere
ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero
che, per questo motivo, sia idonea ledere un concorrente;
c) per pubblicità comparativa: qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito
o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente;
d) per operatore pubblicitario: il committente del messaggio pubblicitario ed il suo
autore, nonché, nel caso in cui non consenta all’identificazione di costoro, il
proprietario del mezzo con cui il messaggio pubblicitario è diffuso ovvero il
responsabile della programmazione radiofonica o televisiva.
Articolo 21
Elementi di valutazione
1. Per determinare se la pubblicità sia ingannevole se ne devono considerare tutti gli
elementi, con riguardo in particolare ai suoi riferimenti:
a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità, la natura, l’esecuzione,
la composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della prestaCodice
del consumo 27
Parte II - Educazione, informazione, pubblicità Art. 22
zione, l’idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l’origine geografica
o commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o i
risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o controlli effettuati sui beni
o sui servizi;
b) al prezzo o al modo in cui questo viene calcolato ed alle condizioni alle quali
i beni o i servizi vengono forniti;
c) alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell’operatore pubblicitario, quali l’identità,
il patrimonio, le capacità, i diritti di proprietà intellettuale e industriale,
ogni altro diritto su beni immateriali relativi all’impresa ed i premi o riconoscimenti.
Articolo 22
Condizioni di liceità
della pubblicità comparativa
1. Per quanto riguarda il confronto, la pubblicità comparativa è lecita se sono soddisfatte
le seguenti condizioni:
a) non è ingannevole ai sensi della presente sezione;
b) confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli
stessi obiettivi;
c) confronta oggettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili
e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;
d) non ingenera confusione sul mercato fra l’operatore pubblicitario ed un concorrente
o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i
beni o i servizi dell’operatore pubblicitario e quelli di un concorrente;
e) non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali,
altri segni distintivi, beni, servizi, attività o circostanze di un concorrente;
f) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni caso a prodotti
aventi la stessa denominazione;
g) non trae indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla
denominazione commerciale ovvero ad altro segno distintivo di un concorrente
o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti;
h) non presenta un bene o un servizio come imitazione o contraffazione di beni
o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati.
2. Il requisito della verificabilità di cui al comma 1, lettera c), si intende soddisfatto
quando i dati addotti ad illustrazione della caratteristica del bene o servizio
pubblicizzato sono suscettibili di dimostrazione.
3. Qualunque raffronto che fa riferimento a un’offerta speciale deve indicare in modo
chiaro e non equivoco il termine finale dell’offerta oppure, nel caso in cui l’offerta
speciale non sia ancora cominciata, la data di inizio del periodo nel corso del quale
si applicano il prezzo speciale o altre condizioni particolari o, se del caso, che l’offerta
speciale dipende dalla disponibilità dei beni e servizi.
28 Codice del consumo
Artt. 23-26 Parte II - Educazione, informazione, pubblicità
Articolo 23
Trasparenza della pubblicità
1. La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale. La pubblicità a mezzo
di stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico,
con modalità grafiche di evidente percezione.
2. I termini «garanzia», «garantito» e simili possono essere usati solo se accompagnati
dalla precisazione del contenuto e delle modalità della garanzia offerta. Quando la
brevità del messaggio pubblicitario non consente di riportare integralmente tali precisazioni,
il riferimento sintetico al contenuto ed alle modalità della garanzia offerta
deve essere integrato dall’esplicito rinvio ad un testo facilmente conoscibile dal consumatore
in cui siano riportate integralmente le precisazioni medesime.
3. È vietata ogni forma di pubblicità subliminale.
Articolo 24
Pubblicità di prodotti pericolosi per la salute
e la sicurezza dei consumatori
1. È considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando prodotti suscettibili di porre
in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, ometta di darne notizia in modo
da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.
Articolo 25
Bambini e adolescenti
1. È considerata ingannevole la pubblicità, che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini
ed adolescenti, possa, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza o che abusi
della loro naturale credulità o mancanza di esperienza o che, impiegando bambini ed
adolescenti in messaggi pubblicitari, salvo il divieto di cui all’articolo 10, comma 3, della
legge 3 maggio 2004, n. 112, abusi dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani.
Articolo 26
Tutela amministrativa e giurisdizionale
1. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dall’articolo 10 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, di seguito chiamata Autorità nella presente sezione,
esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo.
2. I concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni, il Ministro delle
attività produttive, nonché ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse
in relazione ai propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico, possono
chiedere all’Autorità che siano inibiti gli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità
comparativa ritenuta illecita ai sensi della presente sezione, che sia inibita la
loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti.
Codice del consumo 29
Parte II - Educazione, informazione, pubblicità Art. 26
3. L’Autorità può disporre con provvedimento motivato la sospensione provvisoria della
pubblicità ingannevole o della pubblicità comparativa ritenuta illecita, in caso di particolare
urgenza. In ogni caso, comunica l’apertura dell’istruttoria all’operatore pubblicitario
e, se il committente non è conosciuto, può richiedere al proprietario del
mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario ogni informazione idonea ad identificarlo.
L’Autorità può inoltre richiedere all’operatore pubblicitario, ovvero al proprietario
del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario, di esibire copia del
messaggio pubblicitario ritenuto ingannevole o illecito, anche avvalendosi, nei casi di
inottemperanza, dei poteri previsti dall’articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10
ottobre 1990, n. 287.
4. L’Autorità può disporre che l’operatore pubblicitario fornisca prove sull’esattezza
materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità se, tenuto conto dei diritti o interessi
legittimi dell’operatore pubblicitario e di qualsiasi altra parte nella procedura,
tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale prova è
omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto dovranno essere considerati inesatti.
5. Quando il messaggio pubblicitario è stato o deve essere diffuso attraverso la stampa
periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione,
l’Autorità, prima di provvedere, richiede il parere dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni.
6. L’Autorità provvede con decisione motivata. Se ritiene la pubblicità ingannevole o il
messaggio di pubblicità comparativa illecito accoglie il ricorso vietando la pubblicità
non ancora portata a conoscenza del pubblico o la continuazione di quella già iniziata.
Con la decisione di accoglimento può essere disposta la pubblicazione della pronuncia,
anche per estratto, nonché, eventualmente, di un’apposita dichiarazione rettificativa
in modo da impedire che la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità
comparativa ritenuto illecito, continuino a produrre effetti.
7. Con la decisione che accoglie il ricorso l’Autorità dispone inoltre l’applicazione di
una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 100.000 euro, tenuto conto
della gravità e della durata della violazione. Nel caso dei messaggi pubblicitari ingannevoli
di cui agli articoli 24 e 25 la sanzione non può essere inferiore a 25.000 euro.
8. Nei casi riguardanti messaggi pubblicitari inseriti sulle confezioni di prodotti,
l’Autorità, nell’adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 5, assegna per la loro
esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento.
9. La procedura istruttoria è stabilita, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire il contraddittorio,
la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.
10. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza e a quelli inibitori o di rimozione
degli effetti, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000
euro a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la
sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
30 Codice del consumo
Art. 27 Parte II - Educazione, informazione, pubblicità
11. In caso di inottemperanza alle richieste di fornire le informazioni o la documentazione
di cui al comma 3, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria
da 2.000 euro a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite
non siano veritiere, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da
4.000 euro a 40.000 euro.
12. I ricorsi avverso le decisioni adottate dall’Autorità rientrano nella giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo. Per le sanzioni amministrative pecuniarie
conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili,
le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle
sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta
giorni dalla notifica del provvedimento dell’Autorità.
13.Ove la pubblicità sia stata assentita con provvedimento amministrativo, preordinato
anche alla verifica del carattere non ingannevole della stessa o di liceità del messaggio
di pubblicità comparativa, la tutela dei concorrenti, dei consumatori e delle
loro associazioni e organizzazioni è esperibile in via giurisdizionale con ricorso al
giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento.
14. È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di
concorrenza sleale, a norma dell’articolo 2598 del codice civile, nonché, per quanto
concerne la pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della
disciplina sul diritto d’autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, e del marchio d’impresa protetto a norma del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, nonché delle denominazioni
di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese,
beni e servizi concorrenti.
Articolo 27
Autodisciplina
1. Le parti interessate possono richiedere che sia inibita la continuazione degli atti di
pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita, ricorrendo ad
organismi volontari e autonomi di autodisciplina.
2. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti possono
convenire di astenersi dall’adire l’Autorità fino alla pronuncia definitiva.
3. Nel caso in cui il ricorso all’Autorità sia stato già proposto o venga proposto successivamente
da altro soggetto legittimato, ogni interessato può richiedere
all’Autorità la sospensione del procedimento in attesa della pronuncia dell’organismo
di autodisciplina. L’Autorità, valutate tutte le circostanze, può disporre la
sospensione del procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni.
CAPO III
Particolari modalità della comunicazione pubblicitaria
Codice del consumo 31
Parte II - Educazione, informazione, pubblicità Artt. 28-31
Sezione I
Rafforzamento della tutela del consumatore
in materia di televendite
Articolo 28
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alle televendite, come definite
nel regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, adottato
dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 538/01/CSP del 26
luglio 2001, comprese quelle di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi
relativi a concorsi o giochi comportanti ovvero strutturati in guisa di pronostici.
Le medesime disposizioni si applicano altresì agli spot di televendita.
Articolo 29
Prescrizioni
1. Le televendite devono evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità
o della paura, non devono contenere scene di violenza fisica o morale o tali da
offendere il gusto e la sensibilità dei consumatori per indecenza, volgarità o ripugnanza.
Articolo 30
Divieti
1. È vietata la televendita che offenda la dignità umana, comporti discriminazioni di
razza, sesso o nazionalità, offenda convinzioni religiose e politiche, induca a comportamenti
pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell’ambiente.
È vietata la televendita di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco.
2. Le televendite non devono contenere dichiarazioni o rappresentazioni che possono
indurre in errore gli utenti o i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità
o esagerazioni, in particolare per ciò che riguarda le caratteristiche e gli effetti del servizio,
il prezzo, le condizioni di vendita o di pagamento, le modalità della fornitura,
gli eventuali premi, l’identità delle persone rappresentate.
Articolo 31
Tutela dei minori
1. La televendita non deve esortare i minorenni a stipulare contratti di compravendita o
di locazione di prodotti e di servizi. La televendita non deve arrecare pregiudizio
morale o fisico ai minorenni e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:
a) non esortare i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l’inesperienza
o la credulità;
b) non esortare i minorenni a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o
servizi;
32 Codice del consumo
Art. 32 Parte II - Educazione, informazione, pubblicità
c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli
insegnanti o in altri;
d) non mostrare minorenni in situazioni pericolose.
Articolo 32
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, e fatte salve le disposizioni ed il regime sanzionatorio
stabiliti per i contratti a distanza, così come disciplinati alla parte III, titolo III,
capo I, sezione II, dall’articolo 50 all’articolo 61, del codice, nonché le ulteriori
disposizioni stabilite in materia di pubblicità, alle televendite sono applicabili altresì
le sanzioni di cui all’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre
1995, n. 481, e di cui all’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Codice del consumo 33
Parte III - Il rapporto di consumo Art. 33
Parte III
Il rapporto di consumo
TITOLO I
Dei contratti del consumatore in generale
Articolo 33
Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore
1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie
le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un
significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o
per effetto, di:
a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o dando
alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista;
b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista
o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento
inesatto da parte del professionista;
c) escludere o limitare l’opportunità da parte del consumatore della compensazione
di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti
di quest’ultimo;
d) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l’esecuzione della prestazione
del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento
dipende unicamente dalla sua volontà;
e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore
se quest’ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere
il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma
corrisposta se è quest’ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;
f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento,
il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale
o altro titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo;
g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere
dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in
parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni
non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;
h) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza
un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;
i) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto
per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;
l) prevedere l’estensione dell’adesione del consumatore a clausole che non ha avuto
la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;
m) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto,
ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato
motivo indicato nel contratto stesso;
34 Codice del consumo
Art. 33 Parte III - Il rapporto di consumo
n) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna
o della prestazione;
o) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza
che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato
rispetto a quello originariamente convenuto;
p) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o
del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo
d’interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
q) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai
contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l’adempimento delle
suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità;
r) limitare o escludere l’opponibilità dell’eccezione d’inadempimento da parte del
consumatore;
s) consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal
contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti
diminuita la tutela dei diritti di quest’ultimo;
t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre
eccezioni, deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria, limitazioni all’adduzione
di prove, inversioni o modificazioni dell’onere della prova, restrizioni alla
libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella
di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
v) prevedere l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo come subordinati
ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista
a fronte di un’obbligazione immediatamente efficace del consumatore. È fatto
salvo il disposto dell’articolo 1355 del codice civile.
3. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato
il professionista può, in deroga alle lettere h) e m) del comma 2:
a) recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata
comunicazione al consumatore;
b) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del contratto, preavvisando
entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto.
4. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il professionista può
modificare, senza preavviso, sempreché vi sia un giustificato motivo in deroga alle
lettere n) e o) del comma 2, il tasso di interesse o l’importo di qualunque altro onere
relativo alla prestazione finanziaria originariamente convenuti, dandone immediata
comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal contratto.
5. Le lettere h), m), n) e o) del comma 2 non si applicano ai contratti aventi ad oggetto
valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui prezzo è collegato
alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario
non controllato dal professionista, nonché la compravendita di valuta estera, di
assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera.
6. Le lettere n) e o) del comma 2 non si applicano alle clausole di indicizzazione dei
prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che le modalità di variazione siano
espressamente descritte.
Codice del consumo 35
Parte III - Il rapporto di consumo Artt. 34-36
Articolo 34
Accertamento della vessatorietà delle clausole
1. La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del
servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al
momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un
altro collegato o da cui dipende.
2. La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione
dell’oggetto del contratto, né all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi,
purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.
3. Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che
siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni
internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell’Unione
europea o l’Unione europea.
4. Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di
trattativa individuale.
5. Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare
in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista
l’onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo
unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.
Articolo 35
Forma e interpretazione
1. Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore
per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e
comprensibile.
2. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole
al consumatore.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei casi di cui all’articolo 37.
Articolo 36
Nullità di protezione
1. Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il
contratto rimane valido per il resto.
2. Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per
effetto di:
a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla
persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista;
36 Codice del consumo
Artt. 37-38 Parte III - Il rapporto di consumo
b) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di
un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto
da parte del professionista;
c) prevedere l’adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di
fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.
3. La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d’ufficio
dal giudice.
4. Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni che ha subito
in conseguenza della declaratoria di nullità delle clausole dichiarate abusive.
5. È nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l’applicabilità al contratto di una
legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l’effetto di privare il consumatore
della protezione assicurata dal presente titolo, laddove il contratto presenti un collegamento
più stretto con il territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.
Articolo 37
Azione inibitoria
1. Le associazioni rappresentative dei consumatori, di cui all’articolo 137, le associazioni
rappresentative dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, possono convenire in giudizio il professionista o l’associazione di
professionisti che utilizzano, o che raccomandano l’utilizzo di condizioni generali di
contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l’uso delle condizioni di cui
sia accertata l’abusività ai sensi del presente titolo.
2. L’inibitoria può essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi
degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.
3. Il giudice può ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o più giornali, di
cui uno almeno a diffusione nazionale.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle azioni inibitorie esercitate dalle
associazioni dei consumatori di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell’articolo
140.
Articolo 38
Rinvio
1. Per quanto non previsto dal codice, ai contratti conclusi tra il consumatore ed il
professionista si applicano le disposizioni del codice civile.
Codice del consumo 37
Parte III - Il rapporto di consumo Artt. 39-42
TITOLO II
Esercizio dell’attività commerciale
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 39
Regole nelle attività commerciali
1. Le attività commerciali sono improntate al rispetto dei principi di buona fede, di correttezza
e di lealtà, valutati anche alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie
di consumatori.
CAPO II
Promozione delle vendite
Sezione I
Credito al consumo
Articolo 40
Credito al consumo
1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) provvede ad adeguare
la normativa nazionale alla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 febbraio 1998, che modifica la direttiva 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in
materia di credito al consumo, con particolare riguardo alla previsione di indicare il
Tasso annuo effettivo globale (TAEG) mediante un esempio tipico.
Articolo 41
Tasso annuo effettivo globale e pubblicità
1. Ai fini di cui all’articolo 40, il CICR, apporta, ai sensi degli articoli 122, comma 2, e
123, comma 2, del testo unico della legge in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, le necessarie
modifiche alla disciplina recata dal decreto del Ministro del tesoro in data 8 luglio 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 20 luglio 1992.
Articolo 42
Inadempimento del fornitore
1. Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia
effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore
38 Codice del consumo
Artt. 43-45 Parte III - Il rapporto di consumo
nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al
finanziatore l’esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore. La
responsabilità si estende anche al terzo, al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti
derivanti dal contratto di concessione del credito.
Articolo 43
Rinvio al testo unico bancario
Per la restante disciplina del credito al consumo si fa rinvio ai capi II e III del titolo
VI del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, nonché
agli articoli 144 e 145 del medesimo testo unico per l’applicazione delle relative sanzioni.
TITOLO III
Modalità contrattuali
Articolo 44
Contratti negoziati nei locali commerciali.
Rinvio
1. Ove non diversamente disciplinato dal presente codice, per la disciplina del settore
del commercio si fa rinvio al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma
della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma
4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
CAPO I
Particolari modalità
di conclusione del contratto
Sezione I
Contratti negoziati fuori dei locali commerciali
Articolo 45
Campo di applicazione
1. La presente sezione disciplina i contratti tra un professionista ed un consumatore,
riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, in qualunque forma conclusi,
stipulati:
a) durante la visita del professionista al domicilio del consumatore o di un altro consumatore
ovvero sul posto di lavoro del consumatore o nei locali nei quali il consumatore
si trovi, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o di
cura;
Codice del consumo 39
Parte III - Il rapporto di consumo Artt. 46-47
b) durante una escursione organizzata dal professionista al di fuori dei propri locali
commerciali;
c) in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione di una nota d’ordine,
comunque denominata;
d) per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il consumatore ha
avuto modo di consultare senza la presenza del professionista.
2. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche nel caso di proposte contrattuali
sia vincolanti che non vincolanti effettuate dal consumatore in condizioni
analoghe a quelle specificate nel comma 1, per le quali non sia ancora intervenuta
l’accettazione del professionista.
3. Ai contratti di cui al comma 1, lettera d), si applicano, se più favorevoli, le disposizioni
di cui alla sezione II.
Articolo 46
Esclusioni
1. Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni della presente sezione:
a) i contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili ed i contratti
relativi ad altri diritti concernenti beni immobili, con eccezione dei contratti relativi
alla fornitura di merci e alla loro incorporazione in beni immobili e dei contratti
relativi alla riparazione di beni immobili;
b) i contratti relativi alla fornitura di prodotti alimentari o bevande o di altri prodotti
di uso domestico corrente consegnati a scadenze frequenti e regolari;
c) i contratti di assicurazione;
d) i contratti relativi a strumenti finanziari.
2. Sono esclusi dall’applicazione della presente sezione anche i contratti aventi ad
oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi per i quali il corrispettivo globale
che deve essere pagato da parte del consumatore non supera l’importo di 26
euro, comprensivo di oneri fiscali ed al netto di eventuali spese accessorie che
risultino specificamente individuate nella nota d’ordine o nel catalogo o altro
documento illustrativo, con indicazione della relativa causale. Si applicano
comunque le disposizioni della presente sezione nel caso di più contratti stipulati
contestualmente tra le medesime parti, qualora l’entità del corrispettivo globale,
indipendentemente dall’importo dei singoli contratti, superi l’importo di 26
euro.
Articolo 47
Informazione sul diritto di recesso
1. Per i contratti e per le proposte contrattuali soggetti alle disposizioni della presente
sezione, il professionista deve informare il consumatore del diritto di cui agli articoli
da 64 a 67. L’informazione deve essere fornita per iscritto e deve contenere:
a) l’indicazione dei termini, delle modalità e delle eventuali condizioni per l’esercizio
del diritto di recesso;
40 Codice del consumo
Art. 48 Parte III - Il rapporto di consumo
b) l’indicazione del soggetto nei cui riguardi va esercitato il diritto di recesso ed il
suo indirizzo o, se si tratti di società o altra persona giuridica, la denominazione
e la sede della stessa, nonché l’indicazione del soggetto al quale deve essere
restituito il prodotto eventualmente già consegnato, se diverso.
2. Qualora il contratto preveda che l’esercizio del diritto di recesso non sia soggetto
ad alcun termine o modalità, l’informazione deve comunque contenere gli elementi
indicati nella lettera b) del comma 1.
3. Per i contratti di cui all’articolo 45, comma 1, lettere a), b) e c), qualora sia sottoposta
al consumatore, per la sottoscrizione, una nota d’ordine, comunque denominata,
l’informazione di cui al comma 1 deve essere riportata nella suddetta nota
d’ordine, separatamente dalle altre clausole contrattuali e con caratteri tipografici
uguali o superiori a quelli degli altri elementi indicati nel documento. Una copia
della nota d’ordine, recante l’indicazione del luogo e della data di sottoscrizione,
deve essere consegnata al consumatore.
4. Qualora non venga predisposta una nota d’ordine, l’informazione deve essere
comunque fornita al momento della stipulazione del contratto ovvero all’atto della
formulazione della proposta, nell’ipotesi prevista dall’articolo 45, comma 2, ed il
relativo documento deve contenere, in caratteri chiaramente leggibili, oltre agli
elementi di cui al comma 1, l’indicazione del luogo e della data in cui viene consegnato
al consumatore, nonché gli elementi necessari per identificare il contratto.
Di tale documento il professionista può richiederne una copia sottoscritta dal consumatore.
5. Per i contratti di cui all’articolo 45, comma 1, lettera d), l’informazione sul diritto
di recesso deve essere riportata nel catalogo o altro documento illustrativo della
merce o del servizio oggetto del contratto, o nella relativa nota d’ordine, con caratteri
tipografici uguali o superiori a quelli delle altre informazioni concernenti la
stipulazione del contratto, contenute nel documento. Nella nota d’ordine, comunque,
in luogo della indicazione completa degli elementi di cui al comma 1, può
essere riportato il solo riferimento al diritto di esercitare il recesso, con la specificazione
del relativo termine e con rinvio alle indicazioni contenute nel catalogo o
altro documento illustrativo della merce o del servizio per gli ulteriori elementi
previsti nell’informazione.
6. Il professionista non potrà accettare, a titolo di corrispettivo, effetti cambiari che abbiano
una scadenza inferiore a quindici giorni dalla stipulazione del contratto e non potrà
presentali allo sconto prima di tale termine.
Articolo 48
Esclusione del recesso
1. Per i contratti riguardanti la prestazione di servizi, il diritto di recesso non può essere
esercitato nei confronti delle prestazioni che siano state già eseguite.
Codice del consumo 41
Parte III - Il rapporto di consumo Artt. 49-52
Articolo 49
Norme applicabili
1. Alle vendite di cui alla presente sezione si applicano le disposizioni di cui agli articoli
18, 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della
disciplina relativa al settore del commercio.
Sezione II
Contratti a distanza
Articolo 50
Definizioni
1. Ai fini della presente sezione si intende per:
a) contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un
professionista e un consumatore nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione
di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto,
impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla
conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
b) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica
e simultanea del professionista e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione
del contratto tra le dette parti;
c) operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica o giuridica, pubblica o
privata, la cui attività professionale consiste nel mettere a disposizione dei professionisti
una o più tecniche di comunicazione a distanza.
Articolo 51
Campo di applicazione
1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai contratti a distanza, esclusi i contratti:
a) relativi ai servizi finanziari, un elenco indicativo dei quali è riportato nell’allegato I;
b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;
c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici;
d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni immobili, con
esclusione della locazione;
e) conclusi in occasione di una vendita all’asta.
Articolo 52
Informazioni per il consumatore
1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore
deve ricevere le seguenti informazioni:
a) identità del professionista e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato,
l’indirizzo del professionista;
b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
42 Codice del consumo
Art. 53 Parte III - Il rapporto di consumo
c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse e le imposte;
d) spese di consegna;
e) modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio
e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso, ai sensi dell’articolo
55, comma 2;
g) modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto
di recesso;
h) costo dell’utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato
su una base diversa dalla tariffa di base;
i) durata della validità dell’offerta e del prezzo;
l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione
di servizi ad esecuzione continuata o periodica.
2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve essere inequivocabile,
devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato
alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi
di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle
esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili.
3. In caso di comunicazioni telefoniche, l’identità del professionista e lo scopo commerciale
della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile all’inizio
della conversazione con il consumatore, a pena di nullità del contratto. In caso di utilizzo
della posta elettronica si applica la disciplina prevista dall’articolo 9 del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le
informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana.
In tale caso, sono fornite nella stessa lingua anche la conferma e le ulteriori informazioni
di cui all’articolo 53.
5. In caso di commercio elettronico gli obblighi informativi dovuti dal professionista
vanno integrati con le informazioni previste dall’articolo 12 del decreto legislativo 9
aprile 2003, n. 70.
Articolo 53
Conferma scritta delle informazioni
1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto
duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte le informazioni previste
dall’articolo 52, comma 1, prima od al momento della esecuzione del contratto.
Entro tale momento e nelle stesse forme devono comunque essere fornite al consumatore
anche le seguenti informazioni:
a) un’informazione sulle condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso, ai
sensi della sezione IV del presente capo, inclusi i casi di cui all’articolo 65, comma 3;
b) l’indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può presentare
reclami;
c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti;
Codice del consumo 43
Parte III - Il rapporto di consumo Artt. 54-55
d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore
ad un anno.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai servizi la cui esecuzione
è effettuata mediante una tecnica di comunicazione a distanza, qualora i detti servizi
siano forniti in un’unica soluzione e siano fatturati dall’operatore della tecnica di
comunicazione. Anche in tale caso il consumatore deve poter disporre dell’indirizzo
geografico della sede del professionista cui poter presentare reclami.
Articolo 54
Esecuzione del contratto
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il professionista deve eseguire l’ordinazione
entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore
ha trasmesso l’ordinazione al professionista.
2. In caso di mancata esecuzione dell’ordinazione da parte del professionista, dovuta
alla indisponibilità, anche temporanea, del bene o del servizio richiesto, il professionista,
entro il termine di cui al comma 1, informa il consumatore, secondo le
modalità di cui all’articolo 53, comma 1, e provvede al rimborso delle somme eventualmente
già corrisposte per il pagamento della fornitura. Salvo consenso del consumatore,
da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il professionista
non può adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita,
anche se di valore e qualità equivalenti o superiori.
Articolo 55
Esclusioni
1. Il diritto di recesso previsto agli articoli 64 e seguenti, nonché gli articoli 52 e 53 ed il
comma 1 dell’articolo 54 non si applicano:
a) ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri beni per uso domestico
di consumo corrente forniti al domicilio del consumatore, al suo luogo di residenza
o al suo luogo di lavoro, da distributori che effettuano giri frequenti e regolari;
b) ai contratti di fornitura di servizi relativi all’alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al
tempo libero, quando all’atto della conclusione del contratto il professionista si impegna
a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare il diritto di recesso
previsto agli articoli 64 e seguenti nei casi:
a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l’accordo del consumatore,
prima della scadenza del termine previsto dall’articolo 64, comma 1;
b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni dei tassi del mercato
finanziario che il professionista non è in grado di controllare;
c) di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che, per loro
natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;
d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati, aperti dal
consumatore;
44 Codice del consumo
Artt. 56-58 Parte III - Il rapporto di consumo
e) di fornitura di giornali, periodici e riviste;
f) di servizi di scommesse e lotterie.
Articolo 56
Pagamento mediante carta
1. Il consumatore può effettuare il pagamento mediante carta ove ciò sia previsto tra
le modalità di pagamento, da comunicare al consumatore ai sensi dell’articolo 52,
comma 1, lettera e).
2. L’istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti
dei quali questi dimostri l’eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l’effettuazione
mediante l’uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte
del professionista o di un terzo, fatta salva l’applicazione dell’articolo 12 del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
luglio 1991, n. 197. L’istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di
addebitare al professionista le somme riaccreditate al consumatore.
Articolo 57
Fornitura non richiesta
1. È vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in mancanza di una sua previa
ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti una richiesta di pagamento.
2. Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura
non richiesta. In ogni caso la mancata risposta non significa consenso.
Articolo 58
Limiti all’impiego di talune tecniche
di comunicazione a distanza
1. L’impiego da parte di un professionista del telefono, della posta elettronica, di
sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore o di fax richiede
il consenso preventivo del consumatore.
2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al comma 1, qualora
consentano una comunicazione individuale, possono essere impiegate dal professionista
se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario.*
* Vedi Art. 19 bis decreto legge 30 dicembre 2005 n. 273 (convertito con legge 23 febbraio 2006,
n. 51, pubblicata su G.U. del 28 febbraio 2006, Suppl. Ord. n. 47/L) recante definizione e proroga
di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all’inizio di
deleghe legislative.
«Art. 19 bis – (Deroga al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). – 1. L’articolo 58,
comma 2, del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si
applica anche in deroga alle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».
Codice del consumo 45
Parte III - Il rapporto di consumo Artt. 59-62
Articolo 59
Vendita tramite mezzo televisivo
o altri mezzi audiovisivi
1. Nel caso di contratti a distanza riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi,
sulla base di offerte effettuate al pubblico tramite il mezzo televisivo o altri
mezzi audiovisivi e finalizzate ad una diretta stipulazione del contratto stesso, nonché
nel caso di contratti conclusi mediante l’uso di strumenti informatici e telematici,
l’informazione sul diritto di recesso di cui all’articolo 52, comma 1, lettere f) e
g), come disciplinato agli articoli 64 e seguenti, deve essere fornita nel corso della
presentazione del prodotto o del servizio oggetto del contratto, compatibilmente con
le particolari esigenze poste dalle caratteristiche dello strumento impiegato e dalle
relative evoluzioni tecnologiche. Per i contratti negoziati sulla base di una offerta
effettuata tramite il mezzo televisivo l’informazione deve essere fornita all’inizio e
nel corso della trasmissione nella quale sono contenute le offerte. L’informazione sul
diritto di recesso deve essere altresì fornita per iscritto, con le modalità previste dall’articolo
52, non oltre il momento in cui viene effettuata la consegna della merce. Il
termine per l’invio della comunicazione per l’esercizio del diritto di recesso decorre,
ai sensi dell’articolo 65, dalla data di ricevimento della merce.
Articolo 60
Riferimenti
1. Il contratto a distanza deve contenere il riferimento alle disposizioni della presente
sezione.
Articolo 61
Rinvio
1. Ai contratti a distanza si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 18 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al
commercio.
Sezione III
Disposizioni comuni
Articolo 62
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato il professionista che contravviene alle norme di
cui al presente capo, ovvero non fornisce l’informazione al consumatore, ovvero
ostacola l’esercizio del diritto di recesso ovvero fornisce informazione incompleta
o errata o comunque non conforme sul diritto di recesso da parte del consumatore
secondo le modalità di cui agli articoli 64 e seguenti, ovvero non rimborsa al
consumatore le somme da questi eventualmente pagate, nonché nei casi in cui
46 Codice del consumo
Artt. 63-64 Parte III - Il rapporto di consumo
abbia presentato all’incasso o allo sconto gli effetti cambiari prima che sia trascorso
il termine di cui all’articolo 64, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantacinque.
2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione
indicata al comma 1 sono raddoppiati. La recidiva si verifica qualora sia
stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto
al pagamento della sanzione mediante oblazione.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo
restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli
agenti di polizia giudiziaria dall’articolo 13 della predetta legge n. 689 del 1981,
all’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia, gli organi
di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall’articolo 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689, è presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale del professionista,
ovvero, limitatamente alla violazione di cui all’articolo 58, al Garante
per la protezione dei dati personali.
Articolo 63
Foro competente
1. Per le controversie civili inerenti all’applicazione del presente capo la competenza
territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore,
se ubicati nel territorio dello Stato.
Sezione IV
Diritto di recesso
Articolo 64
Esercizio del diritto di recesso
1. Per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dai locali
commerciali, il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne
il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi, salvo quanto stabilito dall’articolo
65, commi 3, 4 e 5.
2. Il diritto di recesso si esercita con l’invio, entro i termini previsti dal comma 1, di una
comunicazione scritta alla sede del professionista mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine,
anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore
successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all’ufficio
postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi. L’avviso
di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l’esercizio del diritto
di recesso.
Codice del consumo 47
Parte III - Il rapporto di consumo Art. 65
3. Qualora espressamente previsto nell’offerta o nell’informazione concernente il diritto di
recesso, in luogo di una specifica comunicazione è sufficiente la restituzione, entro il
termine di cui al comma 1, della merce ricevuta.
Articolo 65
Decorrenze
1. Per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali, il
termine per l’esercizio del diritto di recesso di cui all’articolo 64 decorre:
a) dalla data di sottoscrizione della nota d’ordine contenente l’informazione di cui
all’articolo 47 ovvero, nel caso in cui non sia predisposta una nota d’ordine,
dalla data di ricezione dell’informazione stessa, per i contratti riguardanti la prestazione
di servizi ovvero per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora
al consumatore sia stato preventivamente mostrato o illustrato dal professionista
il prodotto oggetto del contratto;
b) dalla data di ricevimento della merce, se successiva, per i contratti riguardanti
la fornitura di beni, qualora l’acquisto sia stato effettuato senza la presenza del
professionista ovvero sia stato mostrato o illustrato un prodotto di tipo diverso
da quello oggetto del contratto.
2. Per i contratti a distanza, il termine per l’esercizio del diritto di recesso di cui all’articolo
64 decorre:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano
stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all’articolo 52 o dal giorno
in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo la
conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione
stessa;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano
stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all’articolo 52, qualora ciò
avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi
dalla conclusione stessa.
3. Nel caso in cui il professionista non abbia soddisfatto, per i contratti o le proposte
contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali gli obblighi di informazione di cui
all’articolo 47, ovvero, per i contratti a distanza, gli obblighi di informazione di cui
agli articoli 52, comma 1, lettere f) e g), e 53, il termine per l’esercizio del diritto di
recesso è, rispettivamente, di sessanta o di novanta giorni e decorre, per i beni, dal
giorno del loro ricevimento da parte del consumatore, per i servizi, dal giorno della
conclusione del contratto.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche nel caso in cui il professionista
fornisca una informazione incompleta o errata che non consenta il corretto esercizio
del diritto di recesso.
5. Le parti possono convenire garanzie più ampie nei confronti dei consumatori rispetto
a quanto previsto dal presente articolo.
48 Codice del consumo
Artt. 66-67 Parte III - Il rapporto di consumo
Articolo 66
Effetti del diritto di recesso
1. Con la ricezione da parte del professionista della comunicazione di cui all’articolo
64, le parti sono sciolte dalle rispettive obbligazioni derivanti dal contratto
o dalla proposta contrattuale, fatte salve, nell’ipotesi in cui le obbligazioni
stesse siano state nel frattempo in tutto o in parte eseguite, le ulteriori obbligazioni
di cui all’articolo 67.
Articolo 67
Ulteriori obbligazioni delle parti
1. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore è tenuto a restituirlo o
a metterlo a disposizione del professionista o della persona da questi designata,
secondo le modalità ed i tempi previsti dal contratto. Il termine per la restituzione
del bene non può comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti
dalla data del ricevimento del bene. Ai fini della scadenza del termine la merce si
intende restituita nel momento in cui viene consegnata all’ufficio postale accettante
o allo spedizioniere.
2. Per i contratti riguardanti la vendita di beni, qualora vi sia stata la consegna della
merce, la sostanziale integrità del bene da restituire è condizione essenziale per
l’esercizio del diritto di recesso. È comunque sufficiente che il bene sia restituito
in normale stato di conservazione, in quanto sia stato custodito ed eventualmente
adoperato con l’uso della normale diligenza.
3. Le sole spese dovute dal consumatore per l’esercizio del diritto di recesso a
norma del presente articolo sono le spese dirette di restituzione del bene al mittente,
ove espressamente previsto dal contratto.
4. Se il diritto di recesso è esercitato dal consumatore conformemente alle disposizioni
della presente sezione, il professionista è tenuto al rimborso delle somme
versate dal consumatore, ivi comprese le somme versate a titolo di caparra. Il rimborso
deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso entro
trenta giorni dalla data in cui il professionista è venuto a conoscenza dell’esercizio
del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme si intendono rimborsate
nei termini qualora vengano effettivamente restituite, spedite o riaccreditate
con valuta non posteriore alla scadenza del termine precedentemente indicato.
5. Nell’ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti cambiari,
qualora questi non siano stati ancora presentati all’incasso, deve procedersi
alla loro restituzione. È nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni
al rimborso nei confronti del consumatore delle somme versate in conseguenza
dell’esercizio del diritto di recesso.
6. Qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto di un contratto di cui al
presente titolo, sia interamente o parzialmente coperto da un credito concesso
Codice del consumo 49
Parte III - Il rapporto di consumo Artt. 68-69
al consumatore, dal professionista ovvero da terzi in base ad un accordo tra questi
e il professionista, il contratto di credito si intende risolto di diritto, senza
alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso
conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo. È fatto obbligo al
professionista di comunicare al terzo concedente il credito l’avvenuto esercizio
del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme eventualmente versate
dal terzo che ha concesso il credito a pagamento del bene o del servizio fino al
momento in cui ha conoscenza dell’avvenuto esercizio del diritto di recesso da
parte del consumatore sono rimborsate al terzo dal professionista, senza alcuna
penalità, fatta salva la corresponsione degli interessi legali maturati.
CAPO II
Commercio elettronico
Articolo 68
Rinvio
1. Alle offerte di servizi della società dell’informazione, effettuate ai consumatori per
via elettronica, si applicano, per gli aspetti non disciplinati dal presente codice, le
disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della
direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000,
relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare
il commercio elettronico, nel mercato interno.
TITOLO IV
Disposizioni relative ai singoli contratti
CAPO I
Contratti relativi all’acquisizione di un diritto
di godimento ripartito di beni immobili
Articolo 69
Definizioni
1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) contratto: uno o più contratti della durata di almeno tre anni con i quali, verso
pagamento di un prezzo globale, si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire
o trasferire, direttamente o indirettamente, un diritto reale ovvero un altro
diritto avente ad oggetto il godimento di uno o più beni immobili, per un periodo
determinato o determinabile dell’anno non inferiore ad una settimana;
b) acquirente: il consumatore in favore del quale si costituisce, si trasferisce o si promette
di costituire o di trasferire il diritto oggetto del contratto;
50 Codice del consumo
Art. 70 Parte III - Il rapporto di consumo
c) venditore: la persona fisica o giuridica che, nell’ambito della sua attività professionale,
costituisce, trasferisce o promette di costituire o di trasferire il diritto
oggetto del contratto; al venditore è equiparato ai fini dell’applicazione del codice
colui che, a qualsiasi titolo, promuove la costituzione, il trasferimento o la promessa
di trasferimento del diritto oggetto del contratto;
d) bene immobile: un immobile, anche con destinazione alberghiera, o parte di esso,
per uso abitazione o per uso alberghiero o per uso turistico-ricettivo, su cui verte
il diritto oggetto del contratto.
Articolo 70
Documento informativo
1. Il venditore è tenuto a consegnare ad ogni persona che richiede informazioni sul
bene immobile un documento informativo in cui sono indicati con precisione i
seguenti elementi:
a) il diritto oggetto del contratto, con specificazione della natura e delle condizioni
di esercizio di tale diritto nello Stato in cui è situato l’immobile; se tali ultime
condizioni sono soddisfatte o, in caso contrario, quali occorre soddisfare;
b) l’identità ed il domicilio del venditore, con specificazione della sua qualità giuridica,
l’identità ed il domicilio del proprietario;
c) se l’immobile è determinato:
1) la descrizione dell’immobile e la sua ubicazione;
2) gli estremi del permesso di costruire ovvero di altro titolo edilizio e delle
leggi regionali che regolano l’uso dell’immobile con destinazione turisticoricettiva
e, per gli immobili situati all’estero, gli estremi degli atti che garantiscano
la loro conformità alle prescrizioni vigenti in materia;
d) se l’immobile non è ancora determinato:
1) gli estremi della concessione edilizia e delle leggi regionali che regolano
l’uso dell’immobile con destinazione turistico-ricettiva e, per gli immobili
situati all’estero, gli estremi degli atti che garantiscano la loro conformità
alle prescrizioni vigenti in materia, nonché lo stato di avanzamento dei lavori
di costruzione dell’immobile e la data entro la quale è prevedibile il completamento
degli stessi;
2) lo stato di avanzamento dei lavori relativi ai servizi, quali il collegamento
alla rete di distribuzione di gas, elettricità, acqua e telefono;
3) in caso di mancato completamento dell’immobile, le garanzie relative al rimborso
dei pagamenti già effettuati e le modalità di applicazione di queste
garanzie;
e) i servizi comuni ai quali l’acquirente ha o avrà accesso, quali luce, acqua, manutenzione,
raccolta di rifiuti, e le relative condizioni di utilizzazione;
f) le strutture comuni alle quali l’acquirente ha o avrà accesso, quali piscina,
sauna, ed altre, e le relative condizioni di utilizzazione;
g) le norme applicabili in materia di manutenzione e riparazione dell’immobile,
nonché in materia di amministrazione e gestione dello stesso;
h) il prezzo globale, comprensivo di IVA, che l’acquirente verserà quale corrispettivo;
la stima dell’importo delle spese, a carico dell’acquirente, per l’utilizzazione
dei servizi e delle strutture comuni e la base di calcolo dell’importo degli
oneri connessi all’occupazione dell’immobile da parte dell’acquirente, delle
Codice del consumo 51
Parte III - Il rapporto di consumo Art. 71
tasse e imposte, delle spese amministrative accessorie per la gestione, la manutenzione
e la riparazione, nonché le eventuali spese di trascrizione del contratto;
i) informazioni circa il diritto di recesso dal contratto con l’indicazione degli elementi
identificativi della persona alla quale deve essere comunicato il recesso
stesso, precisando le modalità della comunicazione e l’importo complessivo
delle spese, specificando quelle che l’acquirente in caso di recesso è tenuto a
rimborsare; informazioni circa le modalità per risolvere il contratto di concessione
di credito connesso al contratto, in caso di recesso;
l) le modalità per ottenere ulteriori informazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il venditore offre al
pubblico un diritto che attribuisce il godimento su uno o più beni immobili sulla
base di liste, elenchi, cataloghi o altre forme di comunicazione. In questo caso il
documento informativo deve essere consegnato per ciascuno dei beni immobili
oggetto dell’offerta.
3. Il venditore non può apportare modifiche agli elementi del documento di cui al
comma 1, a meno che le stesse non siano dovute a circostanze indipendenti dalla sua
volontà; in tale caso le modifiche devono essere comunicate alla parte interessata
prima della conclusione del contratto ed inserite nello stesso. Tuttavia, dopo la consegna
del documento informativo, le parti possono accordarsi per modificare il documento
stesso.
4. Il documento di cui al comma 1 deve essere redatto nella lingua o in una delle lingue
dello Stato membro in cui risiede la persona interessata oppure, a scelta di quest’ultima,
nella lingua o in una delle lingue dello Stato di cui la persona stessa è cittadina,
purché si tratti di lingue ufficiali dell’Unione europea.
5. Restano salve le disposizioni previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Articolo 71
Requisiti del contratto
1. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità; esso è redatto nella
lingua italiana e tradotto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro
in cui risiede l’acquirente oppure, a scelta di quest’ultimo, nella lingua o in una
delle lingue dello Stato di cui egli è cittadino, purché si tratti di lingue ufficiali
dell’Unione europea.
2. Il contratto contiene, oltre a tutti gli elementi di cui all’articolo 70, comma 1, lettere
da a) a i), i seguenti ulteriori elementi:
a) l’identità ed il domicilio dell’acquirente;
b) la durata del contratto ed il termine a partire dal quale il consumatore può esercitare
il suo diritto di godimento;
c) una clausola in cui si afferma che l’acquisto non comporta per l’acquirente altri
oneri, obblighi o spese diversi da quelli stabiliti nel contratto;
52 Codice del consumo
Artt. 72-73 Parte III - Il rapporto di consumo
d) la possibilità o meno di partecipare ad un sistema di scambio ovvero di vendita
del diritto oggetto del contratto, nonché i costi eventuali qualora il sistema di
scambio ovvero di vendita sia organizzato dal venditore o da un terzo da questi
designato nel contratto;
e) la data ed il luogo di sottoscrizione del contratto.
3. Il venditore deve fornire all’acquirente la traduzione del contratto nella lingua dello
Stato membro in cui è situato il bene immobile, purché si tratti di una delle lingue
ufficiali dell’Unione europea.
Articolo 72
Obblighi specifici
del venditore
1. Il venditore utilizza il termine multiproprietà nel documento informativo, nel contratto
e nella pubblicità commerciale relativa al bene immobile soltanto quando il
diritto oggetto del contratto è un diritto reale.
2. La pubblicità commerciale relativa al bene immobile deve fare riferimento al diritto
di ottenere il documento informativo, indicando il luogo in cui lo stesso viene consegnato.
Articolo 73
Diritto di recesso
1. Entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione del contratto l’acquirente può recedere
dallo stesso senza specificarne il motivo. In tale caso l’acquirente non è tenuto a pagare
alcuna penalità e deve rimborsare al venditore solo le spese sostenute e documentate
per la conclusione del contratto e di cui è fatta menzione nello stesso, purché si
tratti di spese relative ad atti da espletare tassativamente prima dello scadere del
periodo di recesso.
2. Se il contratto non contiene uno degli elementi di cui all’articolo 70, comma 1, lettere
a), b), c), d), numero 1), h) e i), ed all’articolo 71, comma 2, lettere b) e d), e non
contiene la data di cui all’articolo 71, comma 2, lettera e), l’acquirente può recedere
dallo stesso entro tre mesi dalla conclusione. In tale caso l’acquirente non è tenuto ad
alcuna penalità né ad alcun rimborso.
3. Se entro tre mesi dalla conclusione del contratto sono comunicati gli elementi di cui
al comma 2, l’acquirente può esercitare il diritto di recesso alle condizioni di cui al
comma 1, ed il termine di dieci giorni lavorativi decorre dalla data di ricezione della
comunicazione degli elementi stessi.
4. Se l’acquirente non esercita il diritto di recesso di cui al comma 2, ed il venditore
non effettua la comunicazione di cui al comma 3, l’acquirente può esercitare il
diritto di recesso alle condizioni di cui al comma 1, ed il termine di dieci giorni
Codice del consumo 53
Parte III - Il rapporto di consumo Artt. 74-76
lavorativi decorre dal giorno successivo alla scadenza dei tre mesi dalla conclusione
del contratto.
5. Il diritto di recesso si esercita dandone comunicazione alla persona indicata nel contratto
e, in mancanza, al venditore. La comunicazione deve essere sottoscritta dall’acquirente
e deve essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine previsto. Essa può essere inviata, entro lo stesso termine, anche
mediante telegramma, telex e fax, a condizione che sia confermata con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive.
Articolo 74
Divieto di acconti
1. È fatto divieto al venditore di esigere o ricevere dall’acquirente il versamento di
somme di danaro a titolo di anticipo, di acconto o di caparra, fino alla scadenza dei
termini concessi per l’esercizio del diritto di recesso di cui all’articolo 73.
Articolo 75
Rinvio alla generale disciplina dei contratti
con particolari modalità di conclusione
1. Salvo quanto specificamente disposto, ai contratti disciplinati dal presente capo si
applicano le disposizioni di cui agli articoli da 64 a 67.
2. Ai contratti di cui al presente capo si applicano, ove ne ricorrano i relativi presupposti,
le più favorevoli disposizioni dettate dal capo I del titolo III della parte III.
Articolo 76
Obbligo di fideiussione
1. Il venditore non avente la forma giuridica di società di capitali ovvero con un capitale
sociale versato inferiore a 5.164.569 euro e non avente sede legale e sedi secondarie
nel territorio dello Stato è obbligato a prestare idonea fideiussione bancaria o assicurativa
a garanzia della corretta esecuzione del contratto.
2. Il venditore è in ogni caso obbligato a prestare fideiussione bancaria o assicurativa
allorquando l’immobile oggetto del contratto sia in corso di costruzione, a garanzia
dell’ultimazione dei lavori.
3. Delle fideiussioni deve farsi espressa menzione nel contratto a pena di nullità.
4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre all’acquirente la preventiva
esclusione del venditore.
54 Codice del consumo
Artt. 77-81 Parte III - Il rapporto di consumo
Articolo 77
Risoluzione del contratto di concessione di credito
1. Il contratto di concessione di credito erogato dal venditore o da un terzo in base ad
un accordo tra questi ed il venditore, sottoscritto dall’acquirente per il pagamento
del prezzo o di una parte di esso, si risolve di diritto, senza il pagamento di alcuna
penale, qualora l’acquirente abbia esercitato il diritto di recesso ai sensi dell’articolo
73.
Articolo 78
Nullità di clausole contrattuali o patti aggiunti
1. Sono nulle le clausole contrattuali o i patti aggiunti di rinuncia dell’acquirente ai diritti
previsti dal presente capo o di limitazione delle responsabilità previste a carico del
venditore.
Articolo 79
Competenza territoriale inderogabile
1. Per le controversie derivanti dall’applicazione del presente capo, la competenza territoriale
inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio dell’acquirente,
se ubicati nel territorio dello Stato.
Articolo 80
Diritti dell’acquirente nel caso di applicazione di legge straniera
1. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella
italiana, all’acquirente devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela
previste dal presente capo, allorquando l’immobile oggetto del contratto sia situato
nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.
Articolo 81
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il venditore che contravviene alle norme di cui agli
articoli 70, comma 1, lettere a), b), c), numero 1), d), numeri 2) e 3), e), f), g), h) e i),
71, comma 3, 72, 74 e 78, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500
euro a 3.000 euro.
2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall’esercizio dell’attività
da quindici giorni a tre mesi al venditore che abbia commesso una ripetuta violazione
delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Ai fini dell’accertamento dell’infrazione e dell’applicazione della sanzione si applica
l’articolo 62, comma 3.
Codice del consumo 55
Parte III - Il rapporto di consumo Artt. 82-84
CAPO II
Servizi turistici
Articolo 82
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai pacchetti turistici definiti all’articolo
83, venduti od offerti in vendita nel territorio nazionale dall’organizzatore o dal
venditore, di cui all’articolo 84.
2. Il presente capo si applica altresì ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali
commerciali e a distanza, ferme restando le disposizioni previste negli articoli da 64
a 67.
Articolo 83
Definizioni
1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli elementi
di cui all’articolo 84 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo
forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;
b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati
ai sensi dell’articolo 84 verso un corrispettivo forfetario;
c) consumatore di pacchetti turistici, l’acquirente, il cessionario di un pacchetto
turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni
richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente
principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto
turistico.
2. L’organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore.
Articolo 84
Pacchetti turistici
1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso,
risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati,
venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle
ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’articolo 86, lettere
i) e o), che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico.
2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae
l’organizzatore o il venditore agli obblighi della presente sezione.
56 Codice del consumo
Artt. 85-86 Parte III - Il rapporto di consumo
Articolo 85
Forma del contratto di vendita di pacchetti turistici
1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta in termini chiari
e precisi.
2. Al consumatore deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato, sottoscritto o
timbrato dall’organizzatore o venditore.
Articolo 86
Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici
1. Il contratto contiene i seguenti elementi:
a) destinazione, durata, data d’inizio e conclusione, qualora sia previsto un soggiorno
frazionato, durata del medesimo con relative date di inizio e fine;
b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell’autorizzazione all’esercizio dell’organizzatore
o venditore che sottoscrive il contratto;
c) prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi
di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti
a carico del viaggiatore;
d) importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da versarsi
all’atto della prenotazione, nonché il termine per il pagamento del saldo; il
suddetto importo è versato a titolo di caparra ma gli effetti di cui all’articolo 1385
del codice civile non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto
non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della
controparte;
e) estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze convenute con il
viaggiatore;
f) presupposti e modalità di intervento del fondo di garanzia di cui all’articolo 100;
g) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del
ritorno, tipo di posto assegnato;
h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l’ubicazione, la categoria
turistica, il livello, l’eventuale idoneità all’accoglienza di persone disabili,
nonché le principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello
Stato membro ospitante, i pasti forniti;
i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa
la presenza di accompagnatori e guide turistiche;
l) termine entro cui il consumatore deve essere informato dell’annullamento del
viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti eventualmente
previsto;
m) accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra l’organizzatore
o il venditore e il consumatore al momento della prenotazione;
n) eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione del contratto ad un
terzo;
o) termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l’inadempimento
o l’inesatta esecuzione del contratto;
p) termine entro il quale il consumatore deve comunicare la propria scelta in relazione
alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all’articolo 91.
Codice del consumo 57
Parte III - Il rapporto di consumo Artt. 87-88
Articolo 87
Informazione del consumatore
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, il venditore
o l’organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti
le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell’Unione europea
in materia di passaporto e visto con l’indicazione dei termini per il rilascio, nonché
gli obblighi sanitari e le relative formalità per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno.
2. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore ed il venditore comunicano al consumatore
per iscritto le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
b) generalità e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell’organizzatore
o venditore ovvero di uffici locali contattabili dal viaggiatore in caso di difficoltà;
c) recapito telefonico dell’organizzatore o venditore utilizzabile in caso di difficoltà
in assenza di rappresentanti locali;
d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all’estero, recapiti telefonici per stabilire
un contatto diretto con questi o con il responsabile locale del suo soggiorno;
e) circa la sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione a copertura
delle spese sostenute dal consumatore per l’annullamento del contratto o per il
rimpatrio in caso di incidente o malattia.
3. Quando il contratto è stipulato nell’imminenza della partenza, le indicazioni contenute
nel comma 1 devono essere fornite contestualmente alla stipula del contratto.
4. È fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio
offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo
mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al consumatore.
Articolo 88
Opuscolo informativo
1. L’opuscolo, ove posto a disposizione del consumatore, indica in modo chiaro e preciso:
a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato;
b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l’ubicazione, la categoria o il
livello e le caratteristiche principali, la sua approvazione e classificazione dello
Stato ospitante;
c) i pasti forniti;
d) l’itinerario;
e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato membro
dell’Unione europea in materia di passaporto e visto con indicazione dei termini
per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità da assolvere per
l’effettuazione del viaggio e del soggiorno;
f) l’importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze per il
versamento del saldo;
58 Codice del consumo
Artt. 89-90 Parte III - Il rapporto di consumo
g) l’indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per
l’effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine entro il quale il consumatore
deve essere informato dell’annullamento del pacchetto turistico;
h) i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai
sensi degli articoli da 64 a 67, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali
commerciali o a distanza.
2. Le informazioni contenute nell’opuscolo vincolano l’organizzatore e il venditore in
relazione alle rispettive responsabilità, a meno che le modifiche delle condizioni ivi
indicate non siano comunicate per iscritto al consumatore prima della stipulazione del
contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto,
successivamente alla stipulazione.
Articolo 89
Cessione del contratto
1. Il consumatore può sostituire a sé un terzo che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione
del servizio, nei rapporti derivanti dal contratto, ove comunichi per iscritto all’organizzatore
o al venditore, entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza,
di trovarsi nell’impossibilità di usufruire del pacchetto turistico e le generalità del
cessionario.
2. Il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati nei confronti dell’organizzatore
o del venditore al pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente
derivanti dalla cessione.
Articolo 90
Revisione del prezzo
1. La revisione del prezzo forfetario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle
parti è ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, anche con
la definizione delle modalità di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del
trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco
o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato. I costi devono
essere adeguatamente documentati dal venditore.
2. La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al dieci per cento del prezzo
nel suo originario ammontare.
3. Quando l’aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2, l’acquirente
può recedere dal contratto, previo rimborso delle somme già versate alla controparte.
4. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la
partenza.
Codice del consumo 59
Parte III - Il rapporto di consumo Artt. 91-92
Articolo 91
Modifiche delle condizioni contrattuali
1. Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare
in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso
in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del
prezzo che ne consegue, ai sensi dell’articolo 90.
2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore può
recedere, senza pagamento di penali, ed ha diritto a quanto previsto nell’articolo
92.
3. Il consumatore comunica la propria scelta all’organizzatore o al venditore entro
due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma 2.
4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non
può essere effettuata, l’organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la
prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico
del consumatore, oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza tra le
prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del
danno.
5. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il consumatore non l’accetta per
un giustificato motivo, l’organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto
equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e
gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni
effettuate fino al momento del rientro anticipato.
Articolo 92
Diritti del consumatore in caso
di recesso o annullamento del servizio
1. Quando il consumatore recede dal contratto nei casi previsti dagli articoli 90 e
91, o il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi
motivo, tranne che per colpa del consumatore, questi ha diritto di usufruire di un
altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di
prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione
della differenza del prezzo, oppure gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal
momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta.
2. Nei casi previsti dal comma 1 il consumatore ha diritto ad essere risarcito di ogni
ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.
3. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto turistico dipende
dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente
richiesto ed il consumatore sia stato informato in forma scritta almeno venti giorni
prima della data prevista per la partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso
in ogni caso l’eccesso di prenotazioni.
60 Codice del consumo
Artt. 93-95 Parte III - Il rapporto di consumo
Articolo 93
Mancato o inesatto adempimento
1. Fermi restando gli obblighi previsti dall’articolo precedente, in caso di mancato o
inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico,
l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le
rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è
stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non
imputabile.
2. L’organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque
tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro
confronti.
Articolo 94
Responsabilità per danni alla persona
1. Il danno derivante alla persona dall’inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle
prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile nei limiti stabiliti
delle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l’Italia
o l’Unione europea, ed, in particolare, nei limiti previsti dalla convenzione di Varsavia
del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19
maggio 1932, n. 841, dalla convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto
ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, e dalla convenzione di
Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n.
1084, per ogni altra ipotesi di responsabilità dell’organizzatore e del venditore, così
come recepite nell’ordinamento ovvero nei limiti stabiliti dalle ulteriori convenzioni,
rese esecutive nell’ordinamento italiano, alle quali aderiscono i Paesi dell’Unione
europea ovvero la stessa Unione europea.
2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del
viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto
attiene all’inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico
per le quali si applica l’articolo 2951 del codice civile.
3. È nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento inferiori a quelli di cui al
comma 1.
Articolo 95
Responsabilità per danni diversi
da quelli alla persona
1. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta salva in ogni caso l’applicazione
degli articoli 1341 del codice civile e degli articoli da 33 a 37 del codice,
limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal danno alla persona, derivante dall’inadempimento
o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del
pacchetto turistico.
Codice del consumo 61
Parte III - Il rapporto di consumo Artt. 96-98
2. La limitazione di cui al comma 1 non può essere, a pena di nullità, comunque inferiore
a quanto previsto dall’articolo 13 della convenzione internazionale relativa al contratto
di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 27
dicembre 1977, n. 1084.
3. In assenza di specifica pattuizione, il risarcimento del danno è ammesso nei
limiti previsti dall’articolo 13 della convenzione internazionale relativa al contratto
di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva
dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, e dagli articoli dal 1783 al 1786 del
codice civile.
4. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del viaggiatore
nel luogo della partenza.
Articolo 96
Esonero di responsabilità
1. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla responsabilità di cui agli articoli
94 e 95, quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore
o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero
da un caso fortuito o di forza maggiore.
2. L’organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso
del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in
ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l’inesatto adempimento
del contratto sia a questo ultimo imputabile.
Articolo 97
Diritto di surrogazione
1. L’organizzatore o il venditore che hanno risarcito il consumatore sono surrogati in tutti i
diritti e azioni di quest’ultimo verso i terzi responsabili.
2. Il consumatore fornisce all’organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni
e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga.
Articolo 98
Reclamo
1. Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore
senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore
vi pongano tempestivamente rimedio.
2. Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata,
con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci
giorni lavorativi dalla data del rientro nel luogo di partenza.
62 Codice del consumo
Artt. 99-101 Parte III - Il rapporto di consumo
Articolo 99
Assicurazione
1. L’organizzatore e il venditore devono essere coperti dall’assicurazione per la responsabilità
civile verso il consumatore per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 94 e 95.
2. È fatta salva la facoltà di stipulare polizze assicurative di assistenza al turista.
Articolo 100
Fondo di garanzia
1. È istituito presso il Ministero delle attività produttive un fondo nazionale di garanzia,
per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell’organizzatore,
il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso
di viaggi all’estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica in
caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze,
imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
2. Il fondo è alimentato annualmente da una quota pari al due per cento dell’ammontare
del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all’articolo 99, che è
versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, al fondo di cui al comma 1.
3. Il fondo interviene, per le finalità di cui al comma 1, nei limiti dell’importo corrispondente
alla quota così come determinata ai sensi del comma 2.
4. Il fondo potrà avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente.
5. Le modalità di gestione e di funzionamento del fondo sono determinate con decreto
del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze.
TITOLO V
Erogazione di servizi pubblici
CAPO I
Servizi pubblici
Articolo 101
Norma di rinvio
1. Lo Stato e le regioni, nell’ambito delle rispettive competenze, garantiscono i diritti
degli utenti dei servizi pubblici attraverso la concreta e corretta attuazione dei principi
e dei criteri previsti della normativa vigente in materia.
Codice del consumo 63
Parte III - Il rapporto di consumo Art. 101
2. Il rapporto di utenza deve svolgersi nel rispetto di standard di qualità predeterminati
e adeguatamente resi pubblici.
3. Agli utenti è garantita, attraverso forme rappresentative, la partecipazione alle procedure
di definizione e di valutazione degli standard di qualità previsti dalle leggi.
4. La legge stabilisce per determinati enti erogatori di servizi pubblici l’obbligo di adottare,
attraverso specifici meccanismi di attuazione diversificati in relazione ai settori,
apposite carte dei servizi.
64 Codice del consumo
Artt. 102-103 Parte IV - Sicurezza e qualità
Parte IV
Sicurezza e qualità
TITOLO I
Sicurezza dei prodotti
Articolo 102
Finalità e campo di applicazione
1. Il presente titolo intende garantire che i prodotti immessi sul mercato ovvero in
libera pratica siano sicuri.
2. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i prodotti definiti all’articolo
103, comma 1, lettera a). Ciascuna delle sue disposizioni si applica laddove non
esistono, nell’ambito della normativa vigente, disposizioni specifiche aventi come
obiettivo la sicurezza dei prodotti.
3. Se taluni prodotti sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti da normativa
comunitaria, le disposizioni del presente titolo si applicano unicamente per gli
aspetti ed i rischi o le categorie di rischio non soggetti a tali requisiti.
4. Ai prodotti di cui al comma 3 non si applicano l’articolo 103, comma 1, lettere b)
e c), e gli articoli 104 e 105.
5. Ai prodotti di cui al comma 3 si applicano gli articoli da 104 a 108 se sugli aspetti
disciplinati da tali articoli non esistono disposizioni specifiche riguardanti lo
stesso obiettivo.
6. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai prodotti alimentari di cui al
regolamento (CE) n. 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28
gennaio 2002.
Articolo 103
Definizioni
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) prodotto sicuro: qualsiasi prodotto, come definito all’articolo 3, comma 1, lettera
e), che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa
la durata e, se del caso, la messa in servizio, l’installazione e la manutenzione,
non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi,
compatibili con l’impiego del prodotto e considerati accettabili nell’osservanza
di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone in
funzione, in particolare, dei seguenti elementi:
1) delle caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il suo
imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della sua
installazione e manutenzione;
Codice del consumo 65
Parte IV - Sicurezza e qualità Art. 104
2) dell’effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile
l’utilizzazione del primo con i secondi;
3) della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali
avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione, nonché di qualsiasi
altra indicazione o informazione relativa al prodotto;
4) delle categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio nell’utilizzazione
del prodotto, in particolare dei minori e degli anziani;
b) prodotto pericoloso: qualsiasi prodotto che non risponda alla definizione di
prodotto sicuro di cui alla lettera a);
c) rischio grave: qualsiasi rischio grave compreso quello i cui effetti non sono
immediati, che richiede un intervento rapido delle autorità pubbliche;
d) produttore: il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità e qualsiasi altra
persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio
nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo
il prodotto; il rappresentante del fabbricante se quest’ultimo non è stabilito nella
Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l’importatore
del prodotto; gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione
nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche
di sicurezza dei prodotti;
e) distributore: qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione,
la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;
f) richiamo: le misure volte ad ottenere la restituzione di un prodotto pericoloso
che il fabbricante o il distributore ha già fornito o reso disponibile ai consumatori;
g) ritiro: qualsiasi misura volta a impedire la distribuzione e l’esposizione di un
prodotto pericoloso, nonché la sua offerta al consumatore.
2. La possibilità di raggiungere un livello di sicurezza superiore o di procurarsi altri
prodotti che presentano un rischio minore non costituisce un motivo sufficiente per
considerare un prodotto come non sicuro o pericoloso.
Articolo 104
Obblighi del produttore
e del distributore
1. Il produttore immette sul mercato solo prodotti sicuri.
2. Il produttore fornisce al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla
prevenzione dei rischi derivanti dall’uso normale o ragionevolmente prevedibile del
prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, e alla
prevenzione contro detti rischi. La presenza di tali avvertenze non esenta, comunque,
dal rispetto degli altri obblighi previsti nel presente titolo.
3. Il produttore adotta misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto
fornito per consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi
al suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi
il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l’informazione appropriata ed
efficace dei consumatori.
66 Codice del consumo
Art. 104 Parte IV - Sicurezza e qualità
4. Le misure di cui al comma 3 comprendono:
a) l’indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dell’identità e degli estremi
del produttore; il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita
di prodotti di cui fa parte, salva l’omissione di tale indicazione nei casi in cui
sia giustificata;
b) i controlli a campione sui prodotti commercializzati, l’esame dei reclami e, se
del caso, la tenuta di un registro degli stessi, nonché l’informazione ai distributori
in merito a tale sorveglianza.
5. Le misure di ritiro, di richiamo e di informazione al consumatore, previste al
comma 3, hanno luogo su base volontaria o su richiesta delle competenti autorità a
norma dell’articolo 107. Il richiamo interviene quando altre azioni non siano sufficienti
a prevenire i rischi del caso, ovvero quando i produttori lo ritengano necessario
o vi siano tenuti in seguito a provvedimenti dell’autorità competente.
6. Il distributore deve agire con diligenza nell’esercizio della sua attività per contribuire
a garantire l’immissione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare è tenuto:
a) a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità
in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale;
b) a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo
le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle
autorità competenti per le azioni di rispettiva competenza;
c) a collaborare alle azioni intraprese di cui alla lettera b), conservando e fornendo
la documentazione idonea a rintracciare l’origine dei prodotti per un periodo
di dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale.
7. Qualora i produttori e i distributori sappiano o debbano sapere, sulla base delle
informazioni in loro possesso e in quanto operatori professionali, che un prodotto
da loro immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore presenta per il consumatore
stesso rischi incompatibili con l’obbligo generale di sicurezza, informano
immediatamente le amministrazioni competenti, di cui all’articolo 106, comma 1,
precisando le azioni intraprese per prevenire i rischi per i consumatori.
8. In caso di rischio grave, le informazioni da fornire comprendono almeno:
a) elementi specifici che consentano una precisa identificazione del prodotto o del
lotto di prodotti in questione;
b) una descrizione completa del rischio presentato dai prodotti interessati;
c) tutte le informazioni disponibili che consentono di rintracciare il prodotto;
d) una descrizione dei provvedimenti adottati per prevenire i rischi per i consumatori.
9. Nei limiti delle rispettive attività, produttori e distributori collaborano con le
Autorità competenti, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese
per evitare i rischi presentati dai prodotti che essi forniscono o hanno fornito.
Codice del consumo 67
Parte IV - Sicurezza e qualità Artt. 105-106
Articolo 105
Presunzione e valutazione di sicurezza
1. In mancanza di specifiche disposizioni comunitarie che disciplinano gli aspetti di
sicurezza, un prodotto si presume sicuro quando è conforme alla legislazione
vigente nello Stato membro in cui il prodotto stesso è commercializzato e con riferimento
ai requisiti cui deve rispondere sul piano sanitario e della sicurezza.
2. Si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie
di rischi disciplinati dalla normativa nazionale, quando è conforme alle norme
nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee i cui riferimenti sono stati
pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee a norma dell’articolo 4 della direttiva 2001/95/CE, del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 3 dicembre 2001.
3. In assenza delle norme di cui ai commi 1 e 2, la sicurezza del prodotto è valutata
in base alle norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee,
alle norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato,
alle raccomandazioni della Commissione europea relative ad orientamenti sulla
valutazione della sicurezza dei prodotti, ai codici di buona condotta in materia
di sicurezza vigenti nel settore interessato, agli ultimi ritrovati della tecnica, al
livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi.
4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, le Autorità competenti adottano
le misure necessarie per limitare o impedire l’immissione sul mercato o chiedere
il ritiro o il richiamo dal mercato del prodotto, se questo si rivela, nonostante
la conformità, pericoloso per la salute e la sicurezza del consumatore.
Articolo 106
Procedure di consultazione
e coordinamento
1. I Ministeri delle attività produttive, della salute, del lavoro e delle politiche sociali,
dell’interno, dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e trasporti, nonché
le altre amministrazioni pubbliche di volta in volta competenti per materia
alla effettuazione dei controlli di cui all’articolo 107, provvedono, nell’ambito
delle ordinarie disponibilità di bilancio e secondo le rispettive competenze, alla
realizzazione di un sistema di scambio rapido di informazioni mediante un adeguato
supporto informativo operante in via telematica, anche attraverso il Sistema
pubblico di connettività, in conformità alle prescrizioni stabilite in sede comunitaria
che consenta anche l’archiviazione e la diffusione delle informazioni.
2. I criteri per il coordinamento dei controlli previsti dall’articolo 107 sono stabiliti
in una apposita conferenza di servizi fra i competenti uffici dei Ministeri e delle
amministrazioni di cui al comma 1, convocata almeno due volte l’anno dal
Ministro delle attività produttive; alla conferenza partecipano anche il Ministro
della giustizia e le altre amministrazioni di cui al comma 1 di volta in volta competenti
per materia.
68 Codice del consumo
Art. 107 Parte IV - Sicurezza e qualità
3. La conferenza di cui al comma 2, tiene conto anche dei dati raccolti ed elaborati nell’ambito
del sistema comunitario di informazione sugli incidenti domestici e del
tempo libero.
4. Alla conferenza di cui al comma 2, possono presentare osservazioni gli organismi di
categoria della produzione e della distribuzione, nonché le associazioni di tutela degli
interessi dei consumatori e degli utenti iscritte all’elenco di cui all’articolo 137,
secondo modalità definite dalla conferenza medesima.
Articolo 107
Controlli
1. Le amministrazioni di cui all’articolo 106, comma 1, controllano che i prodotti
immessi sul mercato siano sicuri. Il Ministero delle attività produttive comunica alla
Commissione europea l’elenco delle amministrazioni di cui al periodo che precede,
nonché degli uffici e degli organi di cui esse si avvalgono, aggiornato annualmente su
indicazione delle amministrazioni stesse.
2. Le amministrazioni di cui all’articolo 106 possono adottare tra l’altro le misure
seguenti:
a) per qualsiasi prodotto:
1) disporre, anche dopo che un prodotto è stato immesso sul mercato come prodotto
sicuro, adeguate verifiche delle sue caratteristiche di sicurezza fino allo
stadio dell’utilizzo o del consumo, anche procedendo ad ispezioni presso gli
stabilimenti di produzione e di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio
e presso i magazzini di vendita;
2) esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate;
3) prelevare campioni di prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare
la sicurezza, redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata
copia agli interessati;
b) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi in determinate condizioni:
1) richiedere l’apposizione sul prodotto, in lingua italiana, di adeguate avvertenze
sui rischi che esso può presentare, redatte in modo chiaro e facilmente comprensibile;
2) sottoporne l’immissione sul mercato a condizioni preventive, in modo da renderlo
sicuro;
c) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi per determinati soggetti:
1) disporre che tali soggetti siano avvertiti tempestivamente ed in una forma adeguata
di tale rischio, anche mediante la pubblicazione di avvisi specifici;
d) per qualsiasi prodotto che può essere pericoloso:
1) vietare, per il tempo necessario allo svolgimento dei controlli, delle verifiche
o degli accertamenti sulla sicurezza del prodotto, di fornirlo, di proporne la
fornitura o di esporlo;
2) disporre, entro un termine perentorio, l’adeguamento del prodotto o di un lotto
di prodotti già commercializzati agli obblighi di sicurezza previsti dal presente
titolo, qualora non vi sia un rischio imminente per la salute e l’incolumità
pubblica;
e) per qualsiasi prodotto pericoloso:
Codice del consumo 69
Parte IV - Sicurezza e qualità Art. 107
1) vietarne l’immissione sul mercato e adottare le misure necessarie a garantire
l’osservanza del divieto;
f) per qualsiasi prodotto pericoloso già immesso sul mercato rispetto al quale l’azione
già intrapresa dai produttori e dai distributori sia insoddisfacente o insufficiente:
1) ordinare o organizzare il suo ritiro effettivo e immediato e l’informazione
dei consumatori circa i rischi da esso presentati. I costi relativi sono posti
a carico del produttore e, ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a carico
del distributore;
2) ordinare o coordinare o, se del caso, organizzare con i produttori e i distributori,
il suo richiamo anche dai consumatori e la sua distruzione in condizioni
opportune. I costi relativi sono posti a carico dei produttori e dei distributori.
3. Nel caso di prodotti che presentano un rischio grave le amministrazioni di cui
all’articolo 106 intraprendono le azioni necessarie per applicare, con la dovuta
celerità, opportune misure analoghe a quelle previste al comma 2, lettere da b) a
f), tenendo conto delle linee-guida che riguardano la gestione del RAPEX di cui
all’allegato II.
4. Le amministrazioni competenti quando adottano misure analoghe a quelle di cui
al comma 2 ed in particolare a quelle di cui alle lettere d), e) e f), tenendo conto
del principio di precauzione, agiscono nel rispetto del Trattato istitutivo della
Comunità europea, in particolare degli articoli 28 e 30, per attuarle in modo proporzionato
alla gravità del rischio.
5. Le amministrazioni competenti, nell’ambito delle misure adottate sulla base del
principio di precauzione e, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, incoraggiano
e favoriscono l’azione volontaria dei produttori e dei distributori di
adeguamento agli obblighi imposti dal presente titolo, anche mediante l’eventuale
elaborazione di codici di buona condotta ed accordi con le categorie di settore.
6. Per le finalità di cui al presente titolo e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,
le amministrazioni di cui all’articolo 106, comma 1, si avvalgono della
collaborazione dell’Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza, le quali
hanno accesso al sistema di scambio rapido delle informazioni gestite dal sistema
RAPEX, di cui all’allegato II, ed agiscono secondo le norme e le facoltà ad
esse attribuite dall’ordinamento.
7. Le misure di cui al presente articolo possono riguardare, rispettivamente:
a) il produttore;
b) il distributore, e, in particolare, il responsabile della prima immissione in
commercio;
c) qualsiasi altro detentore del prodotto, qualora ciò sia necessario al fine di collaborare
alle azioni intraprese per evitare i rischi derivanti dal prodotto stesso.
8. Per armonizzare l’attività di controllo derivante dal presente titolo con quella
attuata per i prodotti per i quali gli obblighi di sicurezza sono disciplinati dalla
70 Codice del consumo
Artt. 108-109 Parte IV - Sicurezza e qualità
normativa antincendio, il Ministero dell’interno si avvale, per gli aspetti di coordinamento,
del proprio Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile-direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché degli organi periferici del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco per gli interventi sul territorio, nell’ambito delle
dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato.
9. Il Ministero della salute, ai fini degli adempimenti comunitari derivanti dalle
norme sulla sicurezza dei prodotti e dal presente titolo, si avvale anche dei propri
uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera nell’ambito delle dotazioni organiche
esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
10.Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa vigente, i soggetti di cui al
comma 1 sono tenuti a non divulgare le informazioni acquisite che, per loro
natura, sono coperte dal segreto professionale, a meno che la loro divulgazione
sia necessaria alla tutela della salute o della pubblica o privata incolumità.
Articolo 108
Disposizioni procedurali
1. Il provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 107 che limita l’immissione sul mercato
di un prodotto o ne dispone il ritiro o il richiamo, deve essere adeguatamente
motivato, con l’indicazione dei termini e delle Autorità competenti cui è possibile
ricorrere e deve essere notificato entro sette giorni dall’adozione.
2. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per la salute o per la pubblica o privata
incolumità, prima dell’adozione delle misure di cui all’articolo 107, commi 2 e 3,
agli interessati deve essere consentito di partecipare alla fase del procedimento amministrativo
e di presenziare agli accertamenti riguardanti i propri prodotti, in base agli
articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241; in particolare, gli interessati
possono presentare all’Autorità competente osservazioni scritte e documenti.
3. Gli interessati possono presentare osservazioni scritte anche in seguito all’emanazione
del provvedimento, anche quando, a causa dell’urgenza della misura da adottare,
non hanno potuto partecipare al procedimento.
Articolo 109
Sorveglianza del mercato
1. Per esercitare un’efficace sorveglianza del mercato, volta a garantire un elevato livello
di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori, le amministrazioni di
cui all’articolo 106, anche indipendentemente dalla conferenza di servizi, assicurano:
a) l’istituzione, l’aggiornamento periodico e l’esecuzione di programmi settoriali di
sorveglianza per categorie di prodotti o di rischi, nonché il monitoraggio delle
attività di sorveglianza, delle osservazioni e dei risultati;
Codice del consumo 71
Parte IV - Sicurezza e qualità Art. 110
b) l’aggiornamento delle conoscenze scientifiche e tecniche relative alla sicurezza
dei prodotti;
c) esami e valutazioni periodiche del funzionamento delle attività di controllo e
della loro efficacia, come pure, se del caso, la revisione dei metodi dell’organizzazione
della sorveglianza messa in opera.
2. Le Amministrazioni di cui all’articolo 106 assicurano, altresì, la gestione dei reclami
presentati dai consumatori e dagli altri interessati con riguardo alla sicurezza dei
prodotti e alle attività di controllo e sorveglianza. Le modalità operative di cui al presente
comma vengono concordate in sede di conferenza di servizi.
3. Le strutture amministrative competenti a svolgere l’attività di cui al comma 2 vanno
rese note in sede di conferenza di servizi convocata dopo la data di entrata in vigore
del codice. In quella sede sono definite le modalità per informare i consumatori e
le altre parti interessate delle procedure di reclamo.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
Articolo 110
Notificazione e scambio di informazioni
1. Il Ministero delle attività produttive notifica alla Commissione europea, precisando
le ragioni che li hanno motivati, i provvedimenti di cui all’articolo 107,
commi 2, lettere b), c), d), e) e f), e 3, nonché eventuali modifiche e revoche,
fatta salva l’eventuale normativa comunitaria specifica vigente sulla procedura
di notifica.
2. I provvedimenti, anche concordati con produttori e distributori, adottati per limitare
o sottoporre a particolari condizioni la commercializzazione o l’uso di prodotti
che presentano un rischio grave per i consumatori, vanno notificati alla
Commissione europea secondo le prescrizioni del sistema RAPEX, tenendo conto
dell’allegato II della direttiva 2001/95/CE, di cui all’allegato II.
3. Se il provvedimento adottato riguarda un rischio che si ritiene limitato al territorio
nazionale, il Ministero delle attività produttive procede, anche su richiesta delle
altre amministrazioni competenti, alla notifica alla Commissione europea qualora
il provvedimento contenga informazioni suscettibili di presentare un interesse,
quanto alla sicurezza dei prodotti, per gli altri Stati membri, in particolare se tale
provvedimento risponde ad un rischio nuovo, non ancora segnalato in altre notifiche.
4. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i provvedimenti adottati dalle amministrazioni
competenti di cui all’articolo 106 devono essere comunicati tempestivamente
al Ministero delle attività produttive; analoga comunicazione deve essere
data a cura delle cancellerie ovvero delle segreterie degli organi giurisdizionali,
relativamente ai provvedimenti, sia a carattere provvisorio, sia a carattere definitivo,
emanati dagli stessi nell’ambito degli interventi di competenza.
72 Codice del consumo
Artt. 111-112 Parte IV - Sicurezza e qualità
5. Il Ministero delle attività produttive comunica all’amministrazione competente
le decisioni eventualmente adottate dalla Commissione europea relativamente a
prodotti che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori
in diversi Stati membri e che quindi necessitano, entro un termine di venti
giorni, dell’adozione di provvedimenti idonei. È fatto salvo il rispetto del termine
eventualmente inferiore previsto nella decisione della Commissione europea.
6. Le Autorità competenti assicurano alle parti interessate la possibilità di esprimere
entro un mese dall’adozione della decisione di cui al comma 5, pareri ed osservazioni
per il successivo inoltro alla Commissione.
7. Sono vietate le esportazioni al di fuori dell’Unione europea di prodotti pericolosi
oggetto di una decisione di cui al comma 5, a meno che la decisione non disponga
diversamente.
Articolo 111
Responsabilità del produttore
1. Sono fatte salve le disposizioni di cui al titolo secondo in materia di responsabilità
per danno da prodotti difettosi.
Articolo 112
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che
immette sul mercato prodotti pericolosi in violazione del divieto di cui all’articolo
107, comma 2, lettera e), è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda
da 10.000 euro a 50.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che immette sul mercato
prodotti pericolosi, è punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda da
10.000 euro a 50.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che non
ottempera ai provvedimenti emanati a norma dell’articolo 107, comma 2, lettere b),
numeri 1) e 2), c) e d), numeri 1) e 2), è punito con l’ammenda da 10.000 euro a
25.000 euro.
4. Il produttore o il distributore che non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello
svolgimento delle attività di cui all’articolo 107, comma 2, lettera a), è soggetto alla sanzione
amministrativa da 2.500 euro a 40.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che violi le disposizioni di cui
all’articolo 104, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9, ed il distributore che violi le disposizioni
di cui al medesimo Art.104, commi 6, 7, 8 e 9, sono soggetti ad una sanzione amministrativa
compresa fra 1.500 euro e 30.000 euro.
Codice del consumo 73
Parte IV - Sicurezza e qualità Artt. 113-116
Articolo 113
Rinvio
1. Sono fatte salve le specifiche norme di settore che, con riferimento a particolari categorie
merceologiche, obbligano a specifici standard di sicurezza.
2. Sono fatte salve le disposizioni regionali che disciplinano i controlli di competenza.
TITOLO II
Responsabilità per danno da prodotti difettosi
Articolo 114
Responsabilità del produttore
1. Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto.
Articolo 115
Prodotto
1. Prodotto, ai fini del presente titolo, è ogni bene mobile, anche se incorporato in altro
bene mobile o immobile.
2. Si considera prodotto anche l’elettricità.
Articolo 116
Responsabilità del fornitore
1. Quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità il
fornitore che abbia distribuito il prodotto nell’esercizio di un’attività commerciale,
se ha omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla
richiesta, l’identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito
il prodotto.
2. La richiesta deve essere fatta per iscritto e deve indicare il prodotto che ha cagionato
il danno, il luogo e, con ragionevole approssimazione, la data dell’acquisto; deve inoltre
contenere l’offerta in visione del prodotto, se ancora esistente.
3. Se la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio non è stata preceduta dalla
richiesta prevista dal comma 2, il convenuto può effettuare la comunicazione entro i
tre mesi successivi.
4. In ogni caso, su istanza del fornitore presentata alla prima udienza del giudizio di
primo grado, il giudice, se le circostanze lo giustificano, può fissare un ulteriore termine
non superiore a tre mesi per la comunicazione prevista dal comma 1.
74 Codice del consumo
Artt. 117-118 Parte IV - Sicurezza e qualità
5. Il terzo indicato come produttore o precedente fornitore può essere chiamato nel
processo a norma dell’articolo 106 del codice di procedura civile e il fornitore
convenuto può essere estromesso, se la persona indicata comparisce e non contesta
l’indicazione. Nell’ipotesi prevista dal comma 3, il convenuto può chiedere
la condanna dell’attore al rimborso delle spese cagionategli dalla chiamata
in giudizio.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano al prodotto importato nella
Unione europea, quando non sia individuato l’importatore, anche se sia noto
il produttore.
Articolo 117
Prodotto difettoso
1. Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente
attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:
a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione,
le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;
b) l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti
che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;
c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
2. Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto
più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio.
3. Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli
altri esemplari della medesima serie.
Articolo 118
Esclusione della responsabilità
1. La responsabilità è esclusa:
a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;
b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore
ha messo il prodotto in circolazione;
c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi
altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito
nell’esercizio della sua attività professionale;
d) se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica
imperativa o a un provvedimento vincolante;
e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore
ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare
il prodotto come difettoso;
f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia
prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è
stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle
istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata.
Codice del consumo 75
Parte IV - Sicurezza e qualità Artt. 119-122
Articolo 119
Messa in circolazione del prodotto
1. Il prodotto è messo in circolazione quando sia consegnato all’acquirente, all’utilizzatore,
o a un ausiliario di questi, anche in visione o in prova.
2. La messa in circolazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere
per l’invio all’acquirente o all’utilizzatore.
3. La responsabilità non è esclusa se la messa in circolazione dipende da vendita forzata,
salvo che il debitore abbia segnalato specificamente il difetto con dichiarazione
resa all’ufficiale giudiziario all’atto del pignoramento o con atto notificato al creditore
procedente e depositato presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione entro
quindici giorni dal pignoramento stesso.
Articolo 120
Prova
1. Il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e
danno.
2. Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità secondo le
disposizioni dell’articolo 118. Ai fini dell’esclusione da responsabilità prevista nell’articolo
118, comma 1, lettera b), è sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle
circostanze, è probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto
è stato messo in circolazione.
3. Se è verosimile che il danno sia stato causato da un difetto del prodotto, il giudice può
ordinare che le spese della consulenza tecnica siano anticipate dal produttore.
Articolo 121
Pluralità di responsabili
1. Se più persone sono responsabili del medesimo danno, tutte sono obbligate in solido
al risarcimento.
2. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro gli altri nella misura determinata
dalle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno, dalla gravità delle eventuali colpe e
dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio la ripartizione avviene
in parti uguali.
Articolo 122
Colpa del danneggiato
1. Nelle ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato il risarcimento si valuta
secondo le disposizioni dell’articolo 1227 del codice civile.
76 Codice del consumo
Artt. 123-126 Parte IV - Sicurezza e qualità
2. Il risarcimento non è dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto
del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente
esposto.
3. Nell’ipotesi di danno a cosa, la colpa del detentore di questa è parificata alla colpa del
danneggiato.
Articolo 123
Danno risarcibile
1. È risarcibile in base alle disposizioni del presente titolo:
a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;
b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché
di tipo normalmente destinato all’uso o consumo privato e così principalmente
utilizzata dal danneggiato.
2. Il danno a cose è risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di euro trecentottantasette.
Articolo 124
Clausole di esonero da responsabilità
1. È nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del danneggiato,
la responsabilità prevista dal presente titolo.
Articolo 125
Prescrizione
1. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha
avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del
responsabile.
2. Nel caso di aggravamento del danno, la prescrizione non comincia a decorrere prima
del giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di un
danno di gravità sufficiente a giustificare l’esercizio di un’azione giudiziaria.
Articolo 126
Decadenza
1. Il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il
produttore o l’importatore nella Unione europea ha messo in circolazione il prodotto
che ha cagionato il danno.
2. La decadenza è impedita solo dalla domanda giudiziale, salvo che il processo si
estingua, dalla domanda di ammissione del credito in una procedura concorsuale o
dal riconoscimento del diritto da parte del responsabile.
Codice del consumo 77
Parte IV - Sicurezza e qualità Artt. 127-128
3. L’atto che impedisce la decadenza nei confronti di uno dei responsabili non ha
effetto riguardo agli altri.
Articolo 127
Responsabilità secondo altre disposizioni di legge
1. Le disposizioni del presente titolo non escludono né limitano i diritti attribuiti al danneggiato
da altre leggi.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai danni cagionati dagli incidenti
nucleari previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai prodotti messi in circolazione
prima del 30 luglio 1988.
TITOLO III
Garanzia legale di conformità
e garanzie commerciali
per i beni di consumo
CAPO I
Della vendita dei beni di consumo
Articolo 128
Ambito di applicazione
e definizioni
1. Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie
concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati
i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, di opera e
tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da
fabbricare o produrre.
2. Ai fini del presente capo si intende per:
a) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:
1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità
dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai;
2) l’acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato
o in quantità determinata;
3) l’energia elettrica;
b) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’esercizio
della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui
al comma 1;
78 Codice del consumo
Art. 129 Parte IV - Sicurezza e qualità
c) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore,
assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare
il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di
consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione
di garanzia o nella relativa pubblicità;
d) riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino del bene di consumo per
renderlo conforme al contratto di vendita.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni di consumo usati,
tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti
dall’uso normale della cosa.
Articolo 129
Conformità al contratto
1. Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di
vendita.
2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono
le seguenti circostanze:
a) sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene
che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il
consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e,
se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni
fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante,
in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura;
d) sono altresì idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da
questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto
e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
3. Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore
era a conoscenza del difetto non poteva ignorarlo con l’ordinaria diligenza
o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
4. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma 2, lettera
c), quando, in via anche alternativa, dimostra che:
a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l’ordinaria
diligenza;
b) la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione
del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;
c) la decisione di acquistare il bene di consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione.
5. Il difetto di conformità che deriva dall’imperfetta installazione del bene di consumo
è equiparato al difetto di conformità del bene quando l’installazione è compresa nel
contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità.
Codice del consumo 79
Parte IV - Sicurezza e qualità Art. 130
Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere
installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di
una carenza delle istruzioni di installazione.
Articolo 130
Diritti del consumatore
1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di
conformità esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese,
della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi
3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto,
conformemente ai commi 7, 8 e 9.
3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo,
senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente
impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro.
4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi
se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all’altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
b) dell’entità del difetto di conformità;
c) dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli
inconvenienti per il consumatore.
5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine
dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo
conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato
il bene.
6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere
conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la
spedizione, per la mano d’opera e per i materiali.
7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la
risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene
entro il termine congruo di cui al comma 6;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli
inconvenienti al consumatore.
8. Nel determinare l’importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto
dell’uso del bene.
9. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore
qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
80 Codice del consumo
Artt. 131-132 Parte IV - Sicurezza e qualità
a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore
resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza
del termine congruo di cui al comma 6, salvo accettazione da parte del
consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore
deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai
sensi del presente articolo.
10. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente
oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà
diritto alla risoluzione del contratto.
Articolo 131
Diritto di regresso
1. Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un
difetto di conformità imputabile ad un’azione o ad un’omissione del produttore, di un
precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi
altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti
del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può
agire, entro un anno dall’esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del
soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.
Articolo 132
Termini
1. Il venditore è responsabile, a norma dell’articolo 130, quando il difetto di conformità
si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall’articolo 130, comma 2, se non denuncia
al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui
ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza
del difetto o lo ha occultato.
3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano
entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale
ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
4. L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive,
in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore,
che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre
i diritti di cui all’articolo 130, comma 2, purché il difetto di conformità sia stato
denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al
periodo precedente.
Codice del consumo 81
Parte IV - Sicurezza e qualità Artt. 133-135
Articolo 133
Garanzia convenzionale
1. La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella
dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità.
2. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
a) la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo
e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;
b) in modo chiaro e comprensibile l’oggetto della garanzia e gli elementi essenziali
necessari per farla valere, compresi la durata e l’estensione territoriale della
garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.
3. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro
supporto duraturo a lui accessibile.
4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di
quelli di eventuali altre lingue.
5. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4, rimane comunque
valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l’applicazione.
Articolo 134
Carattere imperativo delle disposizioni
1. È nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità,
volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal
presente paragrafo. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere
rilevata d’ufficio dal giudice.
2. Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilità di cui
all’articolo 132, comma primo ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad
un anno.
3. È nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l’applicabilità al contratto di una
legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l’effetto di privare il consumatore
della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno
stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.
Articolo 135
Tutela in base ad altre disposizioni
1. Le disposizioni del presente capo non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti
al consumatore da altre norme dell’ordinamento giuridico.
2. Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice
civile in tema di contratto di vendita.
82 Codice del consumo
Art. 136 Parte V - Associazioni dei consumatori e accesso alla giustizia
Parte V
Associazioni dei consumatori
e accesso alla giustizia
TITOLO I
Le associazioni rappresentative
a livello nazionale
Articolo 136
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti
1. È istituito presso il Ministero delle attività produttive il Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti, di seguito denominato: «Consiglio».
2. Il Consiglio, che si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale
del Ministero delle attività produttive, è composto dai rappresentanti delle associazioni
dei consumatori e degli utenti inserite nell’elenco di cui all’articolo 137 e da
un rappresentante designato dalla Conferenza di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 ed è presieduto dal Ministro delle attività produttive
o da un suo delegato. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, e dura in
carica tre anni.
3. Il Consiglio invita alle proprie riunioni rappresentanti delle associazioni di tutela
ambientale riconosciute e delle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori.
Possono altresì essere invitati i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono
funzioni di regolamentazione o di normazione del mercato, delle categorie
economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti, nonché
esperti delle materie trattate.
4. È compito del Consiglio:
a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardino i
diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;
b) formulare proposte in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, anche in
riferimento ai programmi e alle politiche comunitarie;
c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti
dei consumatori e degli utenti, ed il controllo della qualità e della sicurezza dei
prodotti e dei servizi;
d) elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori
e gli utenti;
e) favorire iniziative volte a promuovere il potenziamento dell’accesso dei consumatori
e degli utenti ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle controversie;
f) favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali e regionali in
materia di tutela dei consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative dirette a
promuovere la più ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti
Codice del consumo 83
Parte V - Associazioni dei consumatori e accesso alla giustizia Art. 137
nell’ambito delle autonomie locali. A tale fine il presidente convoca una volta all’anno
una sessione a carattere programmatico cui partecipano di diritto i presidenti degli
organismi rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti
regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri Paesi e
dell’Unione europea;
h) segnalare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, eventuali difficoltà, impedimenti od ostacoli, relativi all’attuazione
delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale
nelle pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate dal
predetto Dipartimento anche mediante l’Ispettorato della funzione pubblica e
l’Ufficio per l’attività normativa e amministrativa di semplificazione delle
norme e delle procedure.
Articolo 137
Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti
rappresentative a livello nazionale
1. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito l’elenco delle associazioni
dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.
2. L’iscrizione nell’elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione
di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con
decreto del Ministro delle attività produttive, dei seguenti requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno
tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica
e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza
fine di lucro;
b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l’indicazione
delle quote versate direttamente all’associazione per gli scopi statutari;
c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale
e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un
numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di
esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal
legale rappresentante dell’associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e
seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione
delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente
alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;
e) svolgimento di un’attività continuativa nei tre anni precedenti;
f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato,
in relazione all’attività dell’associazione medesima, e non rivestire i
medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di
imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori
in cui opera l’associazione.
84 Codice del consumo
Artt. 138-139 Parte V - Associazioni dei consumatori e accesso alla giustizia
3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione
o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi
ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.
4. Il Ministero delle attività produttive provvede annualmente all’aggiornamento dell’elenco.
5. All’elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori
e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze
linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma
2, lettere a), b), d), e) e f), nonché con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per
mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare
con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell’associazione
con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
6. Il Ministero delle attività produttive comunica alla Commissione europea l’elenco
di cui al comma 1, comprensivo anche degli enti di cui all’articolo 139, comma 2,
nonché i relativi aggiornamenti al fine dell’iscrizione nell’elenco degli enti legittimati
a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori
istituito presso la stessa Commissione europea.
Articolo 138
Agevolazioni e contributi
1. Le agevolazioni e i contributi previsti dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni, in materia di disciplina delle imprese editrici e provvidenze per
l’editoria, sono estesi, con le modalità ed i criteri di graduazione definiti con apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, alle attività editoriali delle
associazioni iscritte nell’elenco di cui all’articolo 137.
TITOLO II
Le azioni inibitorie e l’accesso alla giustizia
Articolo 139
Legittimazione ad agire
1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell’elenco di cui all’articolo
137 sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli
utenti. Oltre a quanto disposto dall’articolo 2, le dette associazioni sono legittimate
ad agire nelle ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei consumatori contemplati
nelle materie disciplinate dal presente codice, nonché dalle seguenti disposizioni
legislative:
a) legge 6 agosto 1990, n. 223, e legge 30 aprile 1998, n. 122, concernenti l’esercizio
delle attività televisive;
Codice del consumo 85
Parte V - Associazioni dei consumatori e accesso alla giustizia Art. 140
b) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, come modificato dal decreto legislativo
18 febbraio 1997, n. 44, e legge 14 ottobre 1999, n. 362, concernente la
pubblicità dei medicinali per uso umano.
2. Gli organismi pubblici indipendenti nazionali e le organizzazioni riconosciuti in
altro Stato dell’Unione europea ed inseriti nell’elenco degli enti legittimati a proporre
azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, possono agire, ai sensi del presente
articolo e secondo le modalità di cui all’articolo 140, nei confronti di atti o
comportamenti lesivi per i consumatori del proprio Paese, posti in essere in tutto
o in parte sul territorio dello Stato.
Articolo 140
Procedura
1. I soggetti di cui all’articolo 139 sono legittimati ad agire a tutela degli interessi
collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale:
a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli
utenti;
b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle
violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione
nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento
può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.
2. Le associazioni di cui al comma 1, nonché i soggetti di cui all’articolo 139, comma
2, possono attivare, prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione
dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente
per territorio, a norma dell’articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre
1993, n. 580, nonché agli altri organismi di composizione extragiudiziale per
la composizione delle controversie in materia di consumo a norma dell’articolo
141. La procedura è, in ogni caso, definita entro sessanta giorni.
3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal rappresentante
dell’organismo di composizione extragiudiziale adito, è depositato per l’omologazione
nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale si è svolto il procedimento
di conciliazione.
4. Il tribunale, in composizione monocratica, accertata la regolarità formale del processo
verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione omologato
costituisce titolo esecutivo.
5. In ogni caso l’azione di cui al comma 1 può essere proposta solo dopo che siano
decorsi quindici giorni dalla data in cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto
da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori
e degli utenti.
86 Codice del consumo
Art. 140 Parte V - Associazioni dei consumatori e accesso alla giustizia
6. Il soggetto al quale viene chiesta la cessazione del comportamento lesivo ai sensi
del comma 5, o che sia stato chiamato in giudizio ai sensi del comma 1, può attivare
la procedura di conciliazione di cui al comma 2 senza alcun pregiudizio per
l’azione giudiziale da avviarsi o già avviata. La favorevole conclusione, anche
nella fase esecutiva, del procedimento di conciliazione viene valutata ai fini della
cessazione della materia del contendere.
7. Con il provvedimento che definisce il giudizio di cui al comma 1 il giudice fissa
un termine per l’adempimento degli obblighi stabiliti e, anche su domanda della
parte che ha agito in giudizio, dispone, in caso di inadempimento, il pagamento di
una somma di denaro da 516 euro a 1.032 euro, per ogni inadempimento ovvero
giorno di ritardo rapportati alla gravità del fatto. In caso di inadempimento degli
obblighi risultanti dal verbale di conciliazione di cui al comma 3 le parti possono
adire il tribunale con procedimento in camera di consiglio affinché, accertato l’inadempimento,
disponga il pagamento delle dette somme di denaro. Tali somme
di denaro sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze al fondo da istituire nell’ambito
di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero delle attività produttive, per finanziare iniziative a vantaggio dei consumatori.
8. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l’azione inibitoria si svolge a
norma degli articoli da 669-bis a 669-quaterdecies del codice di procedura civile.
9. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla continenza, sulla connessione e sulla
riunione dei procedimenti, le disposizioni di cui al presente articolo non precludono
il diritto ad azioni individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle
medesime violazioni.
10. Per le associazioni di cui all’articolo 139 l’azione inibitoria prevista dall’articolo
37 in materia di clausole vessatorie nei contratti stipulati con i consumatori, si
esercita ai sensi del presente articolo.
11. Resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi
pubblici ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
12. Restano salve le procedure conciliative di competenza dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni di cui all’articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n.
249.
Codice del consumo 87
Parte V - Associazioni dei consumatori e accesso alla giustizia Art. 141
Articolo 141
Composizione extragiudiziale delle controversie
1. Nei rapporti tra consumatore e professionista, le parti possono avviare procedure di
composizione extragiudiziale per la risoluzione delle controversie in materia di consumo,
anche in via telematica.
2. Il Ministero delle attività produttive, d’intesa con il Ministero della giustizia, comunica
alla Commissione europea l’elenco degli organi di composizione extragiudiziale
delle controversie in materia di consumo che si conformano ai principi della raccomandazione
98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi
applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie
in materia di consumo e della raccomandazione 2001/310/CE della
Commissione, del 4 aprile 2001, concernente i principi applicabili agli organi extragiudiziali
che partecipano alla risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia
di consumo. Il Ministero delle attività produttive, d’intesa con il Ministero della
giustizia, assicura, altresì, gli ulteriori adempimenti connessi all’attuazione della risoluzione
del Consiglio dell’Unione europea del 25 maggio 2000, 2000/C 155/01, relativa
ad una rete comunitaria di organi nazionali per la risoluzione extragiudiziale delle
controversie in materia di consumo.
3. In ogni caso, si considerano organi di composizione extragiudiziale delle controversie
ai sensi del comma 2 quelli costituiti ai sensi dell’articolo 4 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
4. Non sono vessatorie le clausole inserite nei contratti dei consumatori aventi ad oggetto
il ricorso ad organi che si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo.
5. Il consumatore non può essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice
competente qualunque sia l’esito della procedura di composizione extragiudiziale.
88 Codice del consumo
Artt. 142-145 Parte VI - Disposizioni finali
Parte VI
Disposizioni finali
Articolo 142
Modifiche al codice civile
1. Gli articoli 1469-bis, 1469-ter, l469-quater, 1469-quinquies e 1469-sexies del codice
civile sono sostituiti dal seguente:
«Articolo1469-bis
Contratti del consumatore
Le disposizioni del presente titolo si applicano ai contratti del consumatore, ove non
derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore.
».
Articolo 143
Irrinunciabilità dei diritti
1. I diritti attribuiti al consumatore dal codice sono irrinunciabili. È nulla ogni pattuizione
in contrasto con le disposizioni del codice.
2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella
italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni minime
di tutela previste dal codice.
Articolo 144
Aggiornamenti
1. Ogni intervento normativo incidente sul codice, o sulle materie dallo stesso disciplinate,
va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle
specifiche disposizioni in esso contenute.
Articolo 145
Competenze delle regioni e delle province autonome
1. Sono fatte salve le disposizioni adottate dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano nell’esercizio delle proprie competenze legislative in materia di
educazione e informazione del consumatore.
Codice del consumo 89
Parte VI - Disposizioni finali Art. 146
Articolo 146
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, così come
modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 25, recante attuazione
della direttiva 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità
per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell’articolo 15 della legge 16
aprile 1987, n. 183;
b) la legge 10 aprile 1991, n. 126, così come modificata dalla legge 22 febbraio
1994, n. 146, recante norme per l’informazione del consumatore;
c) il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, recante attuazione della direttiva
85/577/CEE, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali;
d) decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, così come modificato dal decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante attuazione della direttiva
84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa;
e) decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, così come modificato dalla legge 5
marzo 2001, n. 57, recante attuazione della direttiva 90/314/CEE, concernente i
viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»;
f) la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e
degli utenti, così come modificata dalla legge 24 novembre 2000, n. 340, dal
decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, e dall’articolo 11 della legge 1° marzo
2002, n. 39, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2001, sono
fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 7, con riferimento alle attività promozionali
del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all’articolo
136 e alle agevolazioni di cui all’articolo 138;
g) il decreto legislativo 9 novembre 1998, n 427, recante attuazione della direttiva
94/47/CE, concernente la tutela dell’acquirente per taluni aspetti dei contratti
relativi all’acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni
immobili;
h) il decreto legislativo 22 maggio 1999, n 185, recante attuazione della direttiva
97/7/CE, relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;
i) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n 63, recante attuazione della direttiva
98/7/CE, che modifica la direttiva 87/102/CEE, in materia di credito al consumo;
l) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante attuazione della direttiva
97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole
e comparativa;
m) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84, recante attuazione della direttiva
98/6/CE, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei
prezzi offerti ai medesimi;
n) il decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, recante attuazione della direttiva
98/27/CE, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori;
o) il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, recante attuazione della direttiva
2001/95/CE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti;
90 Codice del consumo
Art. 146 Parte VI - Disposizioni finali
p) il comma 7 dell’articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante
riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo
4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
q) il comma 9 dell’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante
riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo
4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
r) commi 4 e 5 dell’articolo 125 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni;
s) gli articoli 1519-bis, 1519-ter, 1519-quater, 1519-quinquies, 1519-sexies, 1519-
septies, 1519-octies e 1519-nonies del codice civile;
t) la legge 6 aprile 2005, n. 49, recante modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo
25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi
attraverso mezzi di comunicazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice restano abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 903, recante attuazione
della direttiva 79/581/CEE, relativa alla indicazione dei prezzi dei prodotti
alimentari ai fini della protezione dei consumatori;
b) il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 76, recante attuazione della direttiva
88/315/CEE, concernente l’indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini
della protezione dei consumatori;
c) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 78, recante attuazione della direttiva
88/314/CEE, concernente l’indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari
ai fini della protezione dei consumatori;
d) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, recante attuazione della direttiva
92/59/CEE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti.
Codice del consumo 91
Allegati
Allegato I
Servizi finanziari di cui all’articolo 51, comma 1, lettera a):
– servizi d’investimento;
– operazioni di assicurazione e di riassicurazione;
– servizi bancari;
– operazioni riguardanti fondi di pensione;
– servizi riguardanti operazioni a termine o di opzione.
Tali servizi comprendono in particolare:
– i servizi di investimento di cui all’allegato della direttiva 93/22/CEE, i servizi di
società di investimenti collettivi;
– i servizi che rientrano nelle attività che beneficiano del riconoscimento reciproco
di cui si applica l’allegato della seconda direttiva 89/646/CEE;
– le operazioni che rientrano nelle attività di assicurazione e riassicurazione di cui:
– all’articolo 1 della direttiva 73/239/CEE;
– all’allegato della direttiva 79/267/CEE;
– alla direttiva 64/225/CEE;
– alle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.
Allegato II
(previsto dall’articolo 107, comma 3)
(riproduce l’allegato II della direttiva 2001/95/CE)
Procedure per l’applicazione del RAPEX
delle linee guida per le notifiche
1. Il sistema riguarda i prodotti, secondo la definizione dell’articolo 3, comma 1, lettera
e), che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori. I
prodotti farmaceutici previsti nelle direttive 2001/83/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’11 novembre 2001, e 2001/82/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 novembre 2001, sono esclusi dall’applicazione del RAPEX.
2. Il RAPEX mira essenzialmente a permettere un rapido scambio di informazioni in
presenza di un rischio grave. Le linee guida di cui al punto 8 definiscono criteri specifici
per l’individuazione di rischi gravi.
3. Gli Stati membri che hanno effettuato la notifica a norma dell’articolo 12 forniscono tutte
le precisazioni disponibili. In particolare, la notifica contiene le informazioni stabilite
dalle linee guida di cui al punto 8 e almeno:
a) le informazioni che permettono di identificare il prodotto;
b) una descrizione del rischio incontrato, ivi compresa una sintesi dei risultati di
qualsiasi prova o di qualsiasi analisi e delle loro conclusioni che permettano di
valutare l’importanza del rischio;
c) la natura e la durata delle misure o azioni prese o decise, se del caso;
d) informazioni sui canali di commercializzazione e sulla distribuzione del prodotto,
in particolare sui Paesi destinatari.
Tali informazioni devono essere trasmesse valendosi dello speciale formulario
tipo di notifica e degli strumenti stabiliti dalle linee guida di cui al punto 8.
92 Codice del consumo
Allegati
Quando la misura notificata a norma degli articoli 11 o 12 è intesa a limitare la
commercializzazione o l’uso di una sostanza chimica o di un preparato chimico, gli
Stati membri forniscono quanto prima possibile una sintesi o i riferimenti dei pertinenti
dati della sostanza o del preparato in questione e dei sostituti conosciuti,
qualora tale informazione sia disponibile. Essi comunicano inoltre gli effetti previsti
del provvedimento sulla salute e la sicurezza dei consumatori, nonché la valutazione
del rischio effettuata in conformità dei principi generali di valutazione dei
rischi delle sostanze chimiche di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento
(CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, nel caso di sostanze esistenti o
all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva n. 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno
1967, nel caso di nuove sostanze. Le linee guida di cui al punto 8 definiscono
i particolari e le procedure relativi alle informazioni richieste a tale riguardo.
4. Quando uno Stato membro ha informato la Commissione, in virtù dell’articolo 12,
paragrafo 1, terzo comma, in merito ad un rischio grave, prima di decidere in merito
a eventuali provvedimenti informa la Commissione, entro un termine di quarantacinque
giorni, se intende confermare o modificare tale informazione.
5. La Commissione verifica, nel più breve tempo possibile, la conformità con le disposizioni
della direttiva delle informazioni ricevute in base al RAPEX e, qualora lo
ritenga necessario ed al fine di valutare la sicurezza del prodotto, può svolgere un’indagine
di propria iniziativa. Qualora abbia luogo tale indagine, gli Stati membri devono
fornire alla Commissione nella misura del possibile, le informazioni richieste.
6. Ricevuta una notifica a norma dell’articolo 12, gli Stati membri sono invitati ad informare
la Commissione, entro e non oltre il termine stabilito dalle linee guida di cui al
punto 8, sui punti seguenti:
a) se il prodotto è stato immesso sul mercato nel loro territorio;
b) quali provvedimenti nei confronti del prodotto in questione adotteranno eventualmente
in funzione della situazione nel loro Paese, motivandone le ragioni, in specie
la diversa valutazione del rischio o qualsiasi altra circostanza particolare che
giustifica la decisione, in particolare che giustifica l’assenza di provvedimento o di
seguito;
c) le informazioni supplementari pertinenti ottenute in merito al rischio implicato,
compresi i risultati di prove o analisi.
Le linee guida di cui al punto 8 propongono criteri precisi di notifica delle misure la
cui portata è limitata al territorio nazionale e come trattare le notifiche sui rischi che
lo Stato membro ritiene limitati al proprio territorio.
7. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di eventuali modifiche
o della revoca delle misure o azioni in questione.
8. Le linee guida che riguardano la gestione del RAPEX da parte della Commissione e
degli Stati membri vengono elaborate e regolarmente aggiornate dalla Commissione
secondo la procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 3.
9. La Commissione può informare i punti di contatto nazionali riguardo ai prodotti che
presentano rischi gravi, importati nella Comunità e nello Spazio economico europeo
o esportati a partire da tali territori.
Codice del consumo 93
Allegati
10. La responsabilità delle informazioni fornite incombe allo Stato membro che ha effettuato
la notifica.
11. La Commissione assicura l’opportuno funzionamento del sistema, provvedendo in
particolare a classificare e a catalogare le notifiche in base al grado di urgenza. Le
modalità saranno stabilite dalle linee guida di cui al punto 8.
Ciampi
Presidente della Repubblica
Berlusconi
Presidente del Consiglio dei Ministri
Scajola
Ministro delle Attività Produttive
La Malfa
Ministro per le Politiche Comunitarie
Baccini
Ministro per la Funzione Pubblica
Castelli
Ministro della Giustizia
Siniscalco
Ministro dell’Economia e delle Finanze
Storace
Ministro della Salute
Visto il Guardasigilli: Castelli
94 Codice del consumo
Circolare 24 gennaio 2006, n. 1
CIRCOLARE 24 GENNAIO 2006, N. 1
Articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Codice del consumo, a norma dell’articolo 7
della legge 29 luglio 2003, n. 229. Aspetti applicativi.
(pubblicata su GU n. 25 del 31-1-2006)
Ministero dell’economia e delle finanze
Agenzia delle dogane - Area centrale
gestione tributi e rapporto con gli utenti
UNIONCAMERE
Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura
Comuni
Confindustria
Confapi
Confcommercio
Confesercenti
Associazioni dei consumatori
L’art. 6 del codice del consumo, contenuto nel decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, di seguito denominato codice, stabilisce quali debbano essere le indicazioni
minime riportate sui prodotti o le confezioni destinati al consumatore e commercializzati
sul territorio nazionale. La ratio della disposizione è quella di tutelare il consumatore
nella fase in cui acquista un prodotto, fornendogli tutte le informazioni utili per
poter valutare e scegliere in maniera consapevole. Con riferimento a tale disposizione
sono da precisare i seguenti aspetti.
1) L’art. 8 del codice del consumo stabilisce:
1. Sono esclusi dall’applicazione del presente capo i prodotti oggetto di specifiche
disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle
relative norme nazionali di recepimento.
2. Per i prodotti oggetto di disposizioni nazionali in materia di informazione del
consumatore, le norme del presente capo si applicano per gli aspetti non disciplinati.
Ai sensi di detta norma la disposizione dell’art. 6 del codice del consumo, riveste
un ambito di applicazione generale: regola le fattispecie non disciplinate in modo
specifico, e quindi si applica a tutte le tipologie di prodotti per i quali, non esistendo
prescrizioni in forza di disposizioni comunitarie o nazionali, il legislatore ha
previsto che siano resi al consumatore almeno gli elementi informativi enunciati
nel predetto art. 6. Diversamente, in tutti quei casi in cui esistono puntuali disposizioni
che includono le informazioni specificamente previste dall’art. 6 del codice
del consumo, ovvero derogano alla predetta disposizione, sono queste ultime che
devono essere applicate, disponendo, come detto, l’art. 6 in via sussidiaria e complementare.
2) Tra gli elementi informativi prescritti, la lettera c) del medesimo art. 6 del codice
stabilisce l’obbligatoria indicazione del Paese di origine del prodotto, se situato
fuori dall’Unione europea. Riguardo a detto precetto, che è una disposizione innoCodice
del consumo 95
Circolare 24 gennaio 2006, n. 1
vativa rispetto all’art. 1 della legge 10 aprile 1991, n. 126, va tenuto presente, in
ordine alla sua concreta operatività, quanto previsto dal successivo art. 10 del
codice che, al comma 1, demanda ad un decreto interministeriale la disciplina degli
aspetti attuativi dello stesso. In via transitoria, il comma 2 dell’art. 10 del codice,
che ha trasfuso nell’opera di semplificazione le norme della legge n. 126 del 1991,
ha garantito la continuità nell’applicazione della norma previgente stabilendo che
«Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, restano in vigore
le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
8 febbraio 1997, n. 101». Conseguentemente, l’art. 6 del codice del
consumo, troverà completa attuazione contestualmente all’entrata in vigore del
provvedimento di attuazione espressamente previsto dall’art. 10, comma 1, del
codice. Peraltro, la prossima emanazione del regolamento di attuazione dell’art. 6
del codice del consumo consentirà di disporre in ordine ai profili applicativi della
norma in questione anche alla luce dei principi del diritto comunitario e della normativa
settoriale già emanata.
3) Per quanto concerne la determinazione della fase in cui sorge l’obbligo in merito
alle prescrizioni dell’art. 6 del codice del consumo si fa presente che il successivo
art. 7 stabilisce che detto obbligo sorge nel momento in cui il prodotto è posto in
vendita e non nelle precedenti fasi di circolazione dello stesso. Ne deriva che non
sono obbligatorie le riferite indicazioni nella fase di immissione in libera pratica dei
prodotti e cioè al momento in cui lo stesso viene immesso in circolazione
nell’Unione europea, per cui l’assenza delle predette indicazioni nel processo distributivo
anteriore alla messa in vendita del prodotto sul territorio nazionale non configura
violazione della disposizione sul contenuto minimo delle informazioni stabilito
di cui all’art. 6 del codice.
Roma, 24 gennaio 2006
Il Ministro
Claudio Scajola
Finito di stampare nel mese di marzo 2006
Tipolitografia Rocografica - Roma