Green pass per andare al centro estetico
Si comunica a tutti i centri estetici che dal 20 gennaio al *31 marzo 2022 i loro clienti dovranno essere muniti di green pass base prima di accedere al centro estetico.
Il Green Pass base si ottiene o con la vaccinazione, o con la guarigione o con il tampone negativo 72 ore prima per il tampone molecolare – 48 ore prima per il tampone rapido.
*salvo proroghe
La app ufficiale del Ministero della Salute per controllare il green Pass è VerificaC19
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Nota:
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Non è richiesta la Certificazione verde COVID-19 alle seguenti categorie di persone:
- bambini sotto i 12 anni;
- soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 31 gennaio 2022 (termine prorogato con Circolare del Ministero della Salute del 23 dicembre 2021-pdf), possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 31 gennaio 2022;
- cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar fino al 31 gennaio 2022. Resta valida la certificazione rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021 - pdf
- persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, fino al 31 dicembre 2021, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali (Decreto legge 6 agosto 2021 n.111, il termine è stato prorogato con Decreto legge 21 ottobre 2021 n.146).
In merito alle proroghe di validità delle certificazioni di esenzione, si precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (es. motivazione clinica dell’esenzione).
