Stop al TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) nei cosmetici per ricostruzione unghie - gel e semipermanente - dal 1° settembre 2025 - Ritiro, sostituzione e rimborsi a carico dei fornitori prodotti.
R.G.N. 25827/2025
Rev. 2 - 29-08-20205
CIRCOLARE UFFICIALE CONFESTETICA N. 25827/2025
TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) – (Cimoxanil)
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Oggetto: Stop al TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) nei cosmetici per ricostruzione unghie - gel e semipermanente - dal 1° settembre 2025 Ritiro, sostituzione e rimborsi a carico dei fornitori prodotti.
Gentili Associate,
con il Regolamento (UE) 2025/877, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 maggio 2025, la Commissione Europea ha vietato l’uso di due sostanze:
1. Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide
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- Nome INCI: ossido di difenil (2,4,6-trimetilbenzoil) fosfina, più conosciuto come (TPO)
- CAS: 75980-60-8
- Fino a oggi era autorizzata fino al 5% nei sistemi per unghie artificiali ad uso professionale.
- Ora è stata classificata come sostanza CMR di categoria 1B (tossica per la riproduzione).
- Dal 1° settembre 2025 sarà vietata in qualunque prodotto cosmetico, poiché sarà inserita nell’Allegato II del Regolamento (CE) n. 1223/2009 (elenco delle sostanze vietate).
- Cimoxanil
- Denominazione chimica completa: (2E) -2-ciano-N-[(etilammino) carbonil]-2-(metossiimmino)acetammide
- CAS: 57966-95-7
- Già classificata come CMR di categoria 2, è già vietata nei cosmetici, ma il nuovo Regolamento corregge e chiarisce formalmente la denominazione e il numero CAS, per evitare ambiguità nei controlli e nell’etichettatura.
Dal 1° settembre 2025 il divieto diventa operativo e vincolante in tutta l’Unione Europea: i prodotti contenenti TPO non potranno più essere né venduti né utilizzati nei centri estetici, anche se già acquistati e ancora sigillati.
Il Ministero della Salute, con la circolare del 5 agosto 2025, ha chiarito che spetta ai fornitori e distributori attivare le necessarie misure correttive, ovvero il ritiro immediato dei prodotti dal mercato, ovvero dai centri estetici.
1. La normativa
Il divieto deriva dal Regolamento (UE) 2025/877, adottato dalla Commissione Europea e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 13 maggio 2025, che modifica l’Allegato II del Regolamento cosmetici (CE) n. 1223/2009.
Il TPO è stato classificato come sostanza CMR di categoria 1B (tossica per la riproduzione).
- C = Cancerogene, sostanze che possono provocare il cancro.
- M = Mutagene, sostanze che possono alterare il patrimonio genetico.
- R = Tossiche per la Riproduzione, sostanze che possono ridurre la fertilità o danneggiare il feto.
Il Regolamento CLP (CE) n. 1272/2008 distingue tre livelli: categoria 1A (pericolo certo con prove sull’uomo), categoria 1B (pericolo presunto con solide prove sugli animali, come il TPO) e categoria 2 (sospetto di pericolo con evidenze limitate).
2. Gli obblighi dei fornitori dal 2023
Il TPO non è stato classificato solo nel 2025. Già dal 3 aprile 2023, infatti, la sostanza era stata inserita dall’ECHA nella Candidate List delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) ai sensi del Regolamento REACH (CE n. 1907/2006) Cfr. documentazione ufficiale.
Da quella data, i fornitori, importatori e distributori erano tenuti – in base all’articolo 33 REACH – a comunicare in modo chiaro, per iscritto e senza oneri, la presenza del TPO in concentrazione superiore allo 0,1% in peso.
Questa comunicazione avrebbe dovuto contenere almeno il nome della sostanza e le informazioni necessarie per un utilizzo sicuro.
L’obbligo di informazione scattava dunque già nel 2023, indipendentemente dal divieto formale di utilizzo nei cosmetici previsto dal 1° settembre 2025.
La mancata informazione da parte dei fornitori costituisce quindi una violazione di legge, mentre le estetiste che hanno acquistato in buona fede non possono essere ritenute responsabili.
3. Chiarimenti del Ministero della Salute (circolare 5 agosto 2025)
Il Ministero ha ribadito che:
- dal 1° settembre 2025 i prodotti contenenti TPO non possono più essere messi a disposizione né utilizzati, indipendentemente dalla data di acquisto o dal fatto che siano sigillati;
- non è previsto alcun periodo di smaltimento scorte: ogni prodotto contenente TPO diventa automaticamente illegale;
- ai sensi degli articoli 5 e 6 del Regolamento cosmetici (CE) 1223/2009), la responsabilità di ritirare o richiamare i prodotti non conformi ricade su fornitori e distributori, non sulle estetiste;
- i fornitori devono adottare misure correttive immediate e senza ritardi;
- NAS e ASL sono le autorità incaricate della vigilanza e delle sanzioni.
4. Cosa significa “misure correttive”
Confestetica chiarisce che il concetto di misure correttive, secondo il Regolamento cosmetici e la disciplina civilistica italiana, non può ridursi al mero ritiro del prodotto.
Deve necessariamente comprendere:
- la sostituzione con prodotti conformi e privi di TPO, qualora disponibili; oppure
- il rimborso integrale delle somme corrisposte dal centro estetico, in applicazione anche degli articoli 1490 e 1492 del Codice Civile.
Ne consegue che nessun costo di smaltimento o perdita economica può gravare sulle estetiste, che hanno acquistato in buona fede. Ogni responsabilità resta in capo al fornitore o al distributore, come confermato dal Ministero e dalle norme vigenti.
5. Implicazioni pratiche per le estetiste
- Dal 1° settembre 2025 è vietato detenere o utilizzare in cabina prodotti contenenti TPO (CAS 75980-60-8).
- Le scorte devono essere restituite al fornitore, che ne cura lo smaltimento a proprie spese.
- I prodotti acquistati dal 3 aprile 2023 in avanti, senza adeguata informazione scritta, possono essere oggetto di richiesta di rimborso o sostituzione.
- In caso di dubbi, le estetiste hanno diritto a chiedere al fornitore conferma scritta sulla presenza o meno di TPO nei prodotti acquistati.
6. Nota integrativa: distinzione tra TPO e TPO-L
È essenziale distinguere il TPO (CAS 75980-60-8), vietato, dal TPO-L (Ethyl (2,4,6-trimethylbenzoyl) phenylphosphinate – CAS 84434-11-7), che rimane attualmente ammesso.
Poiché molte etichette riportano soltanto la generica sigla “TPO”, senza specificare la variante, Confestetica raccomanda di considerare tali prodotti come contenenti TPO vietato, salvo prova tecnica contraria fornita dal distributore.
7. Confestetica ribadisce che:
- i fornitori erano obbligati a informare già dal 3 aprile 2023;
- il ritiro, la sostituzione e lo smaltimento spettano ai distributori;
- l’associazione mette a disposizione delle associate assistenza tecnica e legale gratuita, oltre a modelli di richiesta di rimborso e supporto per eventuali azioni collettive.
8. Nota operativa sulla documentazione che i fornitori devono consegnare
Confestetica chiarisce che per i prodotti cosmetici (come smalti semipermanenti e gel per unghie) il Regolamento cosmetici (CE) n. 1223/2009 non prevede l’obbligo di consegnare la Scheda di Sicurezza (SDS) all’utilizzatore professionale.
Il distributore deve però garantire:
- un’etichettatura completa e corretta (art. 19 Reg. 1223/2009);
- la disponibilità del Product Information File (PIF), che deve essere esibito alle autorità competenti in caso di controlli (art. 11 Reg. 1223/2009).
Tuttavia, dal 3 aprile 2023, il TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) è stato inserito dall’ECHA nella Candidate List delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC).
Questo comporta un ulteriore obbligo, sancito dall’articolo 33 del Regolamento REACH (CE n. 1907/2006):
- il fornitore deve informare per iscritto e gratuitamente i clienti professionali (tra cui i centri estetici) sulla presenza della sostanza in concentrazione superiore allo 0,1% p/p;
- deve indicare almeno il nome della sostanza e le informazioni necessarie per un uso sicuro;
- la comunicazione è obbligatoria anche in assenza della Scheda di Sicurezza formale.
In conclusione: anche se per i cosmetici la SDS non è sempre obbligatoria, dal 2023 i fornitori avevano il dovere giuridico di avvisare i centri estetici per iscritto sulla presenza del TPO. La mancata comunicazione costituisce una violazione dell’art. 33 REACH e non può ricadere sulle estetiste.
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ALLEGATI:
- REGOLAMENTO (UE) 2025/877 DELLA COMMISSIONE - divieto TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) e Cimoxanil – contenuti nei Gel e semipermanente per la ricostruzione unghie [link diretto PDF]>
- BOZZA PEC – Richiesta ritiro e rimborso prodotti contenenti TPO dal fornitore [link diretto PDF]>
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FAQ - DOMANDE FREQUENTI
SUL TPO (TRIMETHYLBENZOYL DIPHENYLPHOSPHINE OXIDE)
1. Perché non ricevo mai la Scheda di Sicurezza (SDS) dei cosmetici che acquisto?
Perché per i cosmetici vale il Regolamento (CE) 1223/2009, che non prevede l’obbligo di consegnare la SDS all’utilizzatore professionale. L’obbligo riguarda invece sostanze o miscele chimiche non cosmetiche.
2. Quali documenti deve fornirmi il distributore per i cosmetici?
- Etichetta completa con elenco degli ingredienti (INCI) e avvertenze (art. 19 Reg. 1223/2009);
- Disponibilità, su richiesta delle autorità, del Product Information File (PIF) (art. 11 Reg. 1223/2009).
3. Dal 2023 cosa è cambiato per i prodotti con TPO?
Dal 3 aprile 2023, il TPO è stato inserito dall’ECHA nella Candidate List delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC). Da quella data, i fornitori erano obbligati dall’art. 33 REACH a informare per iscritto e gratuitamente i centri estetici sulla presenza del TPO in concentrazione superiore allo 0,1%.
4. Avevo diritto a ricevere una comunicazione scritta dal mio fornitore?
Sì. Anche senza SDS, il fornitore aveva l’obbligo giuridico di avvisarti chiaramente che il prodotto conteneva TPO, con tutte le informazioni necessarie per un uso sicuro.
5. Se non mi hanno mai informata, cosa posso fare oggi?
Puoi chiedere formalmente al fornitore:
- la sostituzione con prodotti conformi, oppure
- il rimborso integrale delle somme pagate, sulla base dell’art. 33 REACH, della circolare del Ministero della Salute (5 agosto 2025) e degli artt. 1490 e 1492 del Codice Civile.
6. Posso continuare a usare i prodotti con TPO fino al 31 agosto 2025?
Sì. Il divieto scatta ufficialmente il 1° settembre 2025. Fino a quella data l’uso non è vietato, ma non è consigliabile consumarli, né acquistare nuove scorte, perché diventerebbero inutilizzabili.
7. Cosa rischio se dopo il 1° settembre uso ancora prodotti con TPO?
Dal 1° settembre i prodotti con TPO diventano illegali. L’utilizzo espone l’estetista a possibili sanzioni in caso di controlli NAS o ASL, oltre a rischi per la salute della clientela.
8. Devo smaltire io i prodotti scaduti o vietati?
No. Lo ha chiarito il Ministero della Salute: lo smaltimento è responsabilità del fornitore o distributore, che deve ritirare i prodotti e provvedere a sostituirli o rimborsarli.
9. Se il fornitore rifiuta di ritirare i prodotti contenenti TPO che ho in istituto, cosa posso fare?
In questo caso Confestetica raccomanda di:
- Raccogliere tutti i prodotti contenenti TPO, inserirli in una scatola, sigillarla e apporre la scritta:
“In attesa di ritiro da parte del fornitore [indicare il nome del fornitore], come da circolare del Ministero della Salute del 5 agosto 2025”. - Conservare la documentazione di acquisto (fattura o scontrino) che dimostri l’origine dei prodotti.
- In caso di controlli NAS o ASL, segnalare:
- che il ritiro è stato richiesto senza esito,
- il nome e l’indirizzo completo del fornitore responsabile,
- invitando le autorità a verificare direttamente i magazzini del fornitore.
In questo modo l’estetista dimostra di aver agito correttamente, spostando l’onere e la responsabilità sul fornitore, come chiarito dal Ministero della Salute.
10. Il TPO è lo stesso in tutti i prodotti con sigla “TPO”?
No. Esiste anche il TPO-L (CAS 84434-11-7), che non è vietato. Tuttavia, molte etichette non distinguono chiaramente: in caso di dubbio, meglio considerare il prodotto come vietato finché non si ha conferma scritta dal fornitore.
11. Vale anche per i prodotti acquistati anni fa e mai usati?
Sì. Dal 1° settembre 2025 tutti i prodotti contenenti TPO diventano illegali, indipendentemente dalla data di acquisto o dal fatto che siano sigillati.
12. Posso chiedere rimborso anche per i prodotti già usati tra il 2023 e il 2025?
La priorità riguarda le scorte ancora presenti. Per i prodotti già consumati, il rimborso è difficile da ottenere. Tuttavia, se il fornitore non ti ha mai informata, è possibile valutare con Confestetica la richiesta di un danno economico indiretto, caso per caso.
13. Posso chiedere la scheda tecnica o la SDS?
Sì. Anche se la SDS non è obbligatoria per i cosmetici, puoi richiedere al fornitore la scheda tecnica o una dichiarazione di conformità. In base all’art. 33 REACH, il fornitore è tenuto a rispondere entro 45 giorni fornendo informazioni sulla sostanza.
14. Cosa posso dire alle mie clienti se chiedono se i trattamenti sono sicuri?
Puoi rassicurarle così:
- fino al 31 agosto 2025 i prodotti con TPO possono ancora essere formalmente utilizzati, ma Confestetica raccomanda di identificarli, smaltirli con prudenza e sostituirli con prodotti conformi;
- dal 1° settembre 2025 nei centri estetici regolari saranno usati esclusivamente prodotti sicuri, legali e privi di TPO;
- qualora nel tuo centro non siano mai stati utilizzati prodotti contenenti TPO, dillo chiaramente alle clienti: è un elemento di serietà e affidabilità;
- infatti, molti centri estetici seri non hanno mai scelto linee con TPO, preferendo fin dall’inizio prodotti più sicuri e conformi;
- i centri estetici aperti al pubblico sono costantemente informati da Confestetica, e vigilati da ASL, NAS e Ministero della Salute, a garanzia della sicurezza delle clienti;
- Attenzione: ciò di cui occorre diffidare sono i prodotti e i trattamenti per la ricostruzione unghie, gel e semipermanenti eseguiti in ambiti casalinghi o non autorizzati, da persone che si qualificano come “onicotecniche”. La ricostruzione unghie può essere eseguita per legge solo da estetiste abilitate.
Per legge, l’unica struttura autorizzata alla ricostruzione delle unghie è il centro estetico regolarmente riconosciuto, sottoposto ai controlli di ASL, NAS e Ministero della Salute.
27 agosto 2025
Roberto Papa
Segretario nazionale associazione Confestetica