La Circolare 0014138-15/05/2019-DGPRE-MDS-P, tatuaggio con finalità medica, ovvero la pigmentazione dell’areola del capezzolo è infondata e contra legem
USIAMO LE PAROLE GIUSTE PER DIFENDERE LA NOSTRA PROFESSIONE.
La dermopigmentazione è un’attività esclusiva delle professioni sanitarie. Questo è ciò che emerge da una circolare illegittima del Ministero della Salute del 15 maggio scorso.
Ieri con una lettera abbiamo intimato l’annullamento di questa Circolare entro e non oltre 5 giorni.
Per difendere la nostra professione dobbiamo imparare ad usare le parole giuste, l’estetista non fa il tatuaggio (non regolamentato dalla legge) ma la dermopigmentazione (regolamentata dalla legge 1/90).
Il Ministero confonde il tatuaggio non regolamentato, con la dermopigmentazione regolamentata e su questo clamoroso errore ha stilato questa circolare illegittima.
ORA, QUELLO CHE VI CHIEDO È DI USARE ALMENO VOI PROFESSIONISTE DEL SETTORE I TERMINI GIUSTI.
– SOLO COSI’ POSSIAMO DIFENDERCI DALL’ANALFAETISMO FUNZIONALE DELLA MASSA –
- IL TATUATORE NON PUO’ SVOLGERE L’ATTIVITA’ DI DERMOGIMENTAZIONE ESTETICA.
(vietato dalla legge)
- LA DERMOPIGMENTISTA NON PUO’ SVOLGERE L’ATTIVITA’ DI DERMOGIMENTAZIONE ESTETICA.
(vietato dalla legge)
La differenza tra la dermopigmentazione e il tatuaggio è netta, ed è la legge stessa a individuare le rispettive finalità e differenze oggettive:
a) LA FINALITÀ DELLA DERMOPIGMENTAZIONE È LA CORREZIONE DEGLI INESTETISMI DEL VISO E DEL CORPO.
- Dal DECRETO 15 ottobre 2015, n. 206 scheda 23: “La micropigmentazione (altrimenti detta dermopigmentazione, trucco permanente, trucco semipermanente, disegno epidermico o camouflage) viene utilizzata esclusivamente a fini estetici per la correzione di inestetismi del viso e del corpo, per il miglioramento della immagine estetica in generale, nella copertura di cicatrici risultanti da interventi chirurgici o incidenti (camouflage).”
- Dalla LEGGE n. 1 del 4 gennaio 1990 art. 1 “L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.”
b) LA FINALITÀ DEL TATUAGGIO È LA DECORAZIONE DEL CORPO.
- Dal Devoto-Oli: “Deformazione artificiale permanente dei tessuti cutanei, per cicatrice o per puntura”.
IN PRESENZA QUINDI DI TALE NORMATIVA È VIETATO AL TATUATORE, COSÌ COME A QUALSIASI ALTRA FIGURA PROFESSIONALE, DI SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI DERMOPIGMENTAZIONE CON FINALITÀ ESTETICHE QUALORA NON IN POSSESSO DELL’ABILITAZIONE DI LEGGE, OVVERO IL TITOLO DI ESTETISTA.
IN QUANTO QUESTA È L’UNICA ATTIVITÀ NORMATA DALLA LEGGE 1/90.
Abbiamo motivato le ragioni di tale richiesta e qui puoi leggere la lettera completa
Circolare-0014138-15_05_2019-DGPRE-MDS-P
