Confestetica, attraverso i propri legali, ha notificato oggi 13 settembre 2011 il Ricorso al TAR contro il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero della Salute per l’annullamento, previa sospensiva, del Decreto 12 maggio 2011, n.110 – relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetista in attuazione dell’art.10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n.1 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 2011, e degli atti ad esso collegati. Vediamo i punti salienti del Ricorso. Con il Ricorso presentato oggi da Confestetica sono stati eccepiti diversi vizi che inficiano, a nostro sommesso avviso, la validità del Decreto n.110/2011, atteso per oltre 20 anni, e degli atti ivi richiamti, come il parere del Consiglio Superiore di Sanità (CSS) reso in data 8 giugno 2010, il quale a propria volta rinvia ad atti precedenti dell’organo stesso. In particolare, è stata rilevata l’evidente e manifesta illogicità e contradditorietà degli atti impugnati che, arrogandosi il diritto di fornire definizioni astratte e generiche circa l’identità degli apparecchi elettromeccanici ad uso estetico, già determinata da normative europee, hanno inciso in maniera significativa sulla strumentazione utilizzabile dall’estetista, privandola di fatto delle tecniche più innovative. Le amministrazioni coinvolte nella stesura del decreto, infatti, non hanno tenuto in alcuna considerazione la circostanza che l’evoluzione tecnologica nel settore, ben più rapida della lenta e farragginosa burocrazia, che ha emesso dopo 20 anni quello che avrebbe dovuto stilare in 120 giorni, è stata sostenuta solo dalla diligente intraprendenza delle migliaia di estetiste che, a proprie spese, hanno provveduto alla propria formazione per cercare di offrire ai consumatori un servizio efficace e sicuro. I ministeri citati in giudizio, invece, hanno ritenuto di dover cancellare, senza apparenti motivazioni e senza alcun riferimento ad una casistica di sinistri nel settore, i diritti acquisiti in tutto questo tempo dall’estetista che, oggi, deve fare i conti suo malgrado con un depauperamento, qualititavo e quantitativo delle proprie attrezzature. Con evidenti quanto gravi ripercussioni di carattere economico, dovute alla perdita di clientela, ai costi di adeguamento alle nuove norme, alle possibilità di impiego nel settore. Ovviamente il tutto è stato fatto in spregio ai principi comunitari e costituzionali che regolano la materia in questione e senza far tesoro delle esperienze europee in materia, nel corso delle quali era stata messa in luce l’assenza di rischi e pericoli per la salute con riferimento alle tecniche più innovative come ultrasuoni a bassa frequenza (cavitazione) e luce pulsata. Ci si riferisce, in modo particolare, alla recente pronuncia resa dal Consiglio di Stato Francese che ha sospeso l’efficacia del decreto emesso oltr’alpe il quale vietava, come noto, l’utilizzo dei macchinari appena citati. In buona sostanza, quello che emerge con più evidenza dal quadro complessivo sinteticamente composto, è che ogni estetista d’Italia per 20 anni ha potuto svolgere la propria attività, utilizzando i macchinari di volta in volta consentiti, a cominciare dal laser (in uso già dagli anni ’90) e radiofrequenza, per giungere negli ultimi anni alle tecniche più avanzate, come ultrasuoni a bassa frequenza (cavitazione), luce pulsata. E ciò che più conta è che nel corso di tutti questi anni l’attività dell’estetista, in relazione a queste metodiche, non ha mai dato adito a contestazioni legate al proliferare di sinistri e danni ai consumatori ed utenti. Il fatto che oggi, con il decreto oggetto del presente giudizio, si voglia togliere di fatto la possibilità all’estetista di continuare ad utilizzare gli stessi strumenti che, per lungo tempo e nel rispetto della salute dei cittadini, sono stati nella disponibilità della categoria oggi rappresentata dalla scrivente associazione, oltre a risultare oltremodo odioso, in quanto ingiustificato, è altresì foriero di gravi danni all’intero settore. Le contraddizioni rilevate ed ora brevemente sintetizzate hanno così legittimato la presa di posizione di Confestetica che, ancora una volta, è scesa in campo per difendere i diritti di tutta la categoria. Confestetica è un'associazione no profit. Confestetica ringrazia tutti gli estetisti che hanno contribuito  a questa prima fase del ricorso. Questa prima fase cautelare del procedimento è stata resa possibile grazie al fattivo contributo economico del sig. Antonio Baldan, il quale si è impegnato ad integrare la quota versata dagli estetisti, integrazione che ha permesso agli studi legali di Confestetica di presentare Ricorso al TAR. Ci auguriamo che nel prosieguo di questo iter possano aderire quanti più centri possibili per permettere le fasi successive del procedimento amministrativo fino a sentenza.

Il ricorso al TAR contro il Decreto 12 maggio 2011, n.110è curato dallo: Studio Legale Prof. Zunarelli  per informazioni cliccare qui>>

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