Si informano le Amministrazioni locali e non solo, di prestare molta attenzione al dato normativo, prima di dare risposte del tipo:

  • non ci si può spostare tra comuni in zona arancione per andare dall'estetista senza citare le norme che lo vietrebbero.
  • andare dall'estetista non è un servizio di prima necessità - travisando il contenuto del dpcm che contrariamente a quanto da alcuni affermato: consente gli spostamenti in entrata e in uscita tra comuni per situazioni di necessità - da non confondere con prima necessità, che non è scritto da nessuna parte - è pura invenzione!
     

Difatti nell'ultimo DPCM del 3 novembre 2020 ha disposto che i centri estetici nelle zone arancioni possono rimanere aperti e per questo non gli sono dovuti i ristori, così come invece è previsto per le zone rosse.

Sulle faq della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato chiarito che gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si abita sono consentiti per specifiche esigenze o necessità e che in termini di maggiore convenienza economica lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati.

Alcune Prefetture - vedasi a tal proposito la circolare del Prefetto di Brescia del 12 novembre 2020 - riconoscono la possibilità di recarsi anche presso un esercizio ubicato al di fuori del comune di residenza a condizione che i suddetti professionisti assicurino l’afflusso contingentato della clientela.

Alcune regioni - vedasi a tal proposito la Regione Marche – ritengono che nel rispetto dei protocolli di sicurezza approvati dalla regione, fatto salvo interpretazioni diverse da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sia possibile lo spostamento presso un esercizio ubicato in un comune limitrofo per l’attività di servizi alla persona.

L’estetista presta un’attività specifica e personalizzata di servizi alla persona, quindi la sua clientela è fortemente fidelizzata tanto è vero che nella maggior parte dei casi acquista anticipatamente cicli di trattamenti da eseguirsi nel tempo.

La cliente che ha la propria estetista di fiducia in comune arancione diverso da quello di residenza è fidelizzata con specifici trattamenti e personalizzati, tale fidelizzazione della cliente è consolidata negli anni.

I centri estetici non erogano tutti gli stessi servizi, difatti ci sono specializzazioni specifiche che ogni estetista ha maturato nel tempo e non si può in nessun caso immaginare che per la cliente, solo perché nel proprio comune c’è un centro estetico diverso dal proprio, non possa recarsi in altro comune ove si trova la propria estetista di fiducia.

Il nostro territorio conta più di 8.000 comuni; nella maggior parte trattasi di piccoli comuni confinanti tra loro; quindi, è frequente da parte della clientela lo spostamento tra comuni limitrofi per andare dalla propria estetista. In questa situazione i più penalizzati sono proprio i centri estetici in piccoli comuni, in quanto la maggior parte dei propri clienti è di un comune limitrofo.

Nel DPCM sono previsti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze o situazioni di necessità.

A nostro avviso, nel rispetto di quanto previsto dal DPCM, tra i motivi che giustificano gli spostamenti tra comuni arancioni, sono da intendersi anche trattamenti di cura della persona in quanto questi costituiscono una comprovata situazione di necessità, visto che tali attività sono regolarmente aperte al pubblico, senza nessuna restrizione, senza nessun ristoro, con l’obbligo di rispettare tutti i protocolli di sicurezza, previsti dalla legge.

Tuttavia, in questo caso di specie, vi è incertezza sul punto, in quanto alcune amministrazioni locali non consentono lo spostamento tra comuni arancioni per situazione di necessità, confondendolo con situazioni di prima necessità, tanto che moltissime clienti stanno annullando i propri appuntamenti già fissati con la propria estetista di fiducia provocando ingenti danni al comparto.

TUTTO QUANTO PREMESSO E RITENUTO

SI RICHIEDE 

ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOCALI E AGLI ACCERTATORI

 DI USARE IL BUON SENSO DI NON DARE RISPOSTE NON SUPPORTATE DA NORME AMMINISTRATIVE IDENTIFICABILI AI CITTADINI

DI RISPETTARE IL DPCM DEL 3 NOVEMBRE 2020.