C O M U N I C A T O   S T A M P A 

Confestetica ha informato anche le Procure della Repubblica

Ill.mo Presidente della Regione

LIGURIA; EMILIA-ROMAGNA; UMBRIA; BASILICATA; PUGLIA; SICILIA

Ill.mo Prefetto
e p.c. all’Ill.mo Procuratore Generale della Repubblica

di:
 AGRIGENTO; ANCONA; ASCOLI PICENO; BARI; BARLETTA-ANDRIA-TRANI; BOLOGNA; BRINDISI; CALTANISSETTA; CATANIA; ENNA; FERMO; FERRARA; FOGGIA; FORLI'-CESENA; GENOVA; IMPERIA; LA; SPEZIA; LECCE; MACERATA; MATERA; MESSINA; MODENA; PALERMO; PARMA; PERUGIA; PIACENZA; PESARO E URBINO; POTENZA; RAGUSA; RAVENNA; REGGIO NELL'EMILIA; RIMINI; SAVONA; SIRACUSA; TARANTO; TERNI; TRAPANI.

 

 

Rimini 23 novembre 2020

Ill.mi Prefetti e Presidenti di Regione, con la presente sono nuovamente a scrivervi in quanto non ci sono pervenute risposte in merito ai divieti di spostamento che sono stati imposti nelle vostre regioni, precisando che nel DPCM del 3 novembre 2020 le attività di estetica nelle cosiddette “zone arancioni” non sono mai state sospese, tanto è vero che con l’art. 2, comma 4, lett. b, viene anche specificato che è consentito ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, per situazioni di necessità o di usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

Nello stesso DPCM è previsto che i territori (attraverso Regioni – Prefetture) possono emanare atti amministrativi per introdurre misure più rigorose. Tali ordinanze, che dovrebbero essere motivate e comprovate da esigenze di SALUTE E SICUREZZA PUBBLICA, ad oggi non risultano essere mai state pubblicate.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha mai vietato gli spostamenti in comuni diversi da quello di residenza per usufruire di servizi alla persona, ovvero in caso di necessità, questo a riprova che tale spostamento è sempre consentito, così come normato nel DPCM. Infatti, le fonti governative scrivono ciò che è espressamente vietato, come ad esempio: - Chi è sottoposto alle misure della quarantena o dell’isolamento, si può spostare? No, è previsto il “divieto assoluto” di uscire di casa per chi è sottoposto alla misura dell’isolamento…

Senza scomodare gli antichi romani che dicevano «Necessitas non habet legem, sed ipsa sibi facit legem» (la necessità non conosce leggi, ma diventa essa stessa legge), allo stato attuale è in vigore un DPCM che consente gli spostamenti tra comuni per situazioni di necessità, quindi oggi è il caso di dire « Necessitas in lege» (la necessità è nella legge).

Rebus sic stantibus, non si comprende perché alcuni Prefetti e alcuni Presidenti e Assessori di Regione stiano impedendo contra legem la libera circolazione delle persone tra comuni in difetto di un atto amministrativo formale e legittimo, che tra l’altro rientrerebbe anche nei loro poteri.

E non si comprende perché gli stessi stiano diramando comunicati stampa, faq e pareri personali, che pur non avendo alcun valore normativo, di fatto stanno ottenendo lo stesso risultato, ovvero che le persone non possono recarsi dalla propria estetista di fiducia.

Questo è un fatto gravissimo, che deve essere risolto all’istante!

Qualora ci fossero evidenze scientifiche che dimostrino che lo spostamento tra comuni per recarsi dalla propria estetista è causa di contagio Covid 19, si richiede l’emanazione di una formale ordinanza regionale o prefettizia per motivi di salute o sicurezza pubblica di modo che tali attività possano rientrare tra quelle beneficiarie di ristori economici in quanto tale limitazione comporta la perdita di fatturato, soprattutto nei piccoli comuni.

Senza alcun atto normativo alla base, Presidenti di Regione e Prefetti non possono e non devono porre limiti così significativi all’esercizio dei diritti inviolabili di libertà personale (di cui all’art.13 e 16 della Costituzione, art. 6 della Carta dei diritti fondamentali).

Per tutti i fatti sopra esposti, che qui rappresentano la prova di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità della Pubblica Amministrazione,

Confestetica chiede in autotutela a tutti i funzionari, dipendenti dello Stato e degli enti pubblici direttamente responsabili di tali comportamenti illegittimi di comunicare a tutti i cittadini del proprio territorio che non è vietato dal DPCM o da atti amministrativi locali o prefettizi lo spostamento tra comuni per situazioni di necessità e che quanto pubblicato o asserito in pareri o FAQ non è da intendersi vincolante per i cittadini sia perché non si tratta di atto normativo sia perché costituisce il frutto di personali interpretazioni tra l’altro contrarie al disposto del DPCM;

di comunicare a tutti i cittadini del proprio territorio che gli spostamenti tra comuni diversi sono consentiti per situazioni di necessità o per usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune;

in mancanza di un’ordinanza prefettizia o regionale che vieta espressamente lo spostamento tra comuni per usufruire di servizi alla persona, di comunicare a tutti i cittadini del proprio territorio che sono consentiti gli spostamenti da un comune all’altro per recarsi dall’estetista.

In difetto, Confestetica riterrà i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative, per gli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici, così come previsto dall’art. 28 della Costituzione.

Si rimane in attesa di un celere riscontro.

Cordialmente