C O M U N I C A T O   S T A M P A
DPCM - I CENTRI MASSAGGI RESTANO APERTI 
IL DPCM IDENTIFICA LE ATTIVITÀ CON SCHEDE TECNICHE SPECIFICHE E NON CON IL CODICE ATECO 

Come è noto, nel nuovo DPCM del 24 ottobre 2020 vengono sospese le attività dei centri termali e dei centri benessere. Tali attività vengono identificate attraverso le schede tecniche allegate al medesimo decreto. 
Nel caso di specie, il DPCM sospende l’attività di centri termali e centri benessere e più precisamente solo le seguenti attività: “fangoterapia, fango-balneoterapia, balneoterapia (vasca singola o piscina), irrigazioni vaginali, cicli di cura della sordità rinogena (insufflazioni), prestazioni idrotermali rivolte a pazienti affetti da vasculopatie periferiche, cure inalatorie (inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humages), terapia idropinica, cicli di cura della riabilitazione neuromotoria e della rieducazione motoria del motuleso e della riabilitazione della funzione respiratoria, prestazioni di antroterapia (grotte e stufe), trattamenti accessori (massoterapia, idromassaggio, sauna, bagno turco).”  
GAZZETTA UFFICIALE DEL 25-10-2020 S.G.N. 265 pagina 86.
Mel DPCM sono stati esclusi solo i servizi sopraindicati, pertanto i centri estetici con area benessere possono rimanere aperti, così come gli studi professionali del massaggio del benessere (centri massaggi), ovviamente con l’obbligo del rispetto di tutte le prescrizioni indicate nel protocollo di riferimento e lavorando solo su appuntamento. 
Si fa presente che nel DPCM non viene citato in alcun modo il Codice Ateco, che non può e non deve essere applicato come riferimento identificativo delle attività di centro benessere. 
Il dettato normativo è ulteriormente confermato e rafforzato da due elementi fondamentali; il primo è che le attività di centro massaggi non vengono sospese dal DPCM; il secondo che è lo stesso decreto a dettare le loro regole generali.