C O M U N I C A T O   S T A M P A

ALLE ISTITUZIONI NAZIONALI E LOCALI

CON LA MASSIMA URGENZA
si richiede il seguente chiarimento

Premesso che

  • Nell’ultimo DPCM del 3 novembre 2020[1] nelle zone arancioni viene previsto che gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori sono consentiti per situazioni di necessità e per usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune, da non confondere con attività sospese.
  • I servizi dell’estetista sono unici, specialistici, personalizzati e non ripetibili da nessun’altro, in quanto ogni estetista ha la sua specializzazione, le sue tecnologie previste dal Decreto 206/2015, i suoi protocolli personali, i propri cosmetici, ed il suo modo unico di lavorare sul corpo delle persone. Per questo motivo lo spostamento deve essere sempre consentito.
  • Nel DPCM sono consentiti gli spostamenti per situazioni di necessità, per usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. Tenendo conto che ogni servizio eseguito dall’estetista sulla cliente è unico e irripetibile e ciò è in re ipsa, si ritiene che l’accertatore non possa in alcun modo sindacare a quale servizio la cliente si debba sottoporre. Tale circostanza è inaccettabile ed è un fatto gravissimo sotto tutti i punti di vista. (il DPCM cita servizi non disponibili nel proprio comune e non attività non disponibili nel proprio comune). Per questo motivo lo spostamento deve essere sempre consentito.
  • È palese che una cliente avendo la propria estetista di fiducia in altro Comune, non potrà mai trovare disponibile tale servizio specialistico nel proprio comune, proprio per la unicità di ogni servizio eseguito sul suo corpo dall’estetista, scelta dalla cliente “illo tempore”. Per questo motivo lo spostamento deve essere sempre consentito.
  • Le clienti dell’estetista, nella quasi totalità dei casi, acquistano anticipatamente cicli di trattamenti e anche per questo motivo lo spostamento deve essere sempre consentito proprio per il principio già chiarito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con una FAQ[2] specifica: “gli spostamenti verso comuni diversi sono consentiti anche in termini di maggiore convenienza economica, necessari alle proprie esigenze.”
     
  • Gli spostamenti verso altri comuni sono consentiti così come normato dal DPCM per situazioni di necessità e nessuno può o deve sindacare quali siano le necessità di ogni individuo, fermo restando che l’art. 13 della Costituzione tutela la libertà personale “La libertà personale è inviolabile.
  • Ci sono alcuni accertatori e assessori, segnalati in gran numero da parte delle nostre associate, che avrebbero detto testualmente “andare dall’estetista non è necessario” e ancora “andare dall’estetista non è un servizio di prima necessità “. Tralasciando il maschilismo che emerge da tali affermazioni, si deduce che questi accertatori e non solo loro, non conoscono la norma (DPCM), che prevede espressamente che sono consentiti gli spostamenti per specifiche necessità e non come loro continuano erroneamente a sostenere che sono consentiti gli spostamenti di prima necessità.
  • Alcune Regioni in zona arancione, hanno pubblicato sui loro siti delle FAQ interpretative del DPCM, che non è un loro atto. Queste FAQ sono totalmente infondate e prive di riscontro normativo e stanno causando per questo un forte condizionamento negli spostamenti delle persone, in palese violazione del dettato normativo (DPCM – COSTITUZIONE), causando ingenti danni alla categoria.
  •  Le Regioni, così come previsto dal DPCM, possono emanare ordinanze più restrittive, anche per gli spostamenti tra Comuni, ma ad oggi tali tipi di provvedimenti non sono stati emanati da nessuna Regione.
  • Alcune Prefetture hanno dato i loro pareri, alcune sostengono che si possa fruire di servizi alla persona in altro comune in zona rossa, mentre altre Prefetture sostengono che non si possa fruire di servizi alla persona in altro comune in zona arancione. Resta il fatto che tali pareri non sono da considerarsi ordinanze regionali, perché così come previsto dal DPCM, solo le Regioni possono prevedere ulteriori restrizioni, ma lo devono fare con ordinanza, che allo stato attuale non ci risulta essere in nessuna Regione.
  • Impedire lo spostamento delle persone, in violazione del DPCM 3 novembre 2020, con delle FAQ regionali, prive di fondamento normativo e in violazione dell’art.13 della Costituzione, provocherà migliaia di ricorsi alle eventuali sanzioni irrogate illegittimamente, intasando inevitabilmente le Prefetture italiane.

TUTTO QUANTO PREMESSO E RITENUTO
TENENDO CONTO CHE NEL DPCM DEL 3 NOVEMBRE 2020,
 NELLE COSIDDETTE ZONE ARANCIONI IDENTIFICATE COME “SCENARIO DI TIPO 3
NON ESISTONO LIMITAZIONI NEGLI SPOSTAMENTI PER SPECIFICHE NECESSITÀ
 E CHE RECARSI DALL’ESTETISTA È UNA COMPROVATA E SPECIFICA NECESSITÀ

CONFESTETICA
ASSOCIAZIONE MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVA DELLE ESTETISTE

CHIEDE
Viste le difformità delle interpretazioni da parte degli organi accertatori
UN CHIARIMENTO URGENTE SUI SEGUENTI PUNTI

  1. Che al/alle clienti che risiedono in una zona arancione, è consentito recarsi dalla propria estetista di fiducia anche in altro comune, per usufruire di servizi alla persona e che questi sono sempre da intendersi situazioni di necessità, così come previsto dal DPCM del 3 novembre 2020 Art. 2 comma 4 – lettere a) e b) e dall’articolo 13 della Costituzione.
     
  2. Precisare che gli spostamenti per situazioni di necessità sono sempre soggettivi e per questo  nessun accertatore può sindacare su quale trattamento/servizio la cliente stia andando a sottoporsi dalla propria estetista di fiducia fuori comune.
     
  3. Garantire il rispetto della privacy, il rispetto delle donne (visto che le clienti dell’estetista all’80% sono donne), il rispetto del DPCM, nonché il rispetto dell’arti.13 della Costituzione La libertà personale è inviolabile”.

[1] Dpcm 3 novembre 2020 (GU n.275 del 4-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41)          
Art. 2 Comma 4  
lettera a):
è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
lettera b): è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

 

[2]

Posso fare la spesa in un comune diverso da quello in cui abito?

Gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si abita sono vietati, salvo che per specifiche esigenze o necessità.

Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati.