SEGRETARIO GENERALE

ROBERTO PAPA

***

Circolare R.G.N. 20310/2020

del 10 marzo 2020 ore 14:23

Per i nostri associati si comunica

CHIUSURA DEI CENTRI ESTETICI

SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

  • Visto il decreto-legge 24 febbraio 2020;
  • Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020;
  • Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020;
  • Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020;
  • Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020;
  • Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;
  • Vista la Circolare di Confestetica R.G.N. 2038/2020 8 marzo 2020;
  • Vista la Circolare Confestetica R.G.N. 2039/2020 9 marzo 2020;
  • Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020;
  • Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;



MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO

DEL CONTAGIO SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE



Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale.

Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

Si comunica quanto segue:


  1. I centri estetici saranno chiusi su tutto il territorio nazionale fino al 3 aprile 2020;
  2. evitare ogni spostamento delle persone fisiche su tutto il territorio nazionale salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  3. ai centri estetici non è consentito svolgere la propria attività (trattamenti estetici) in quanto non sono in grado di garantire il rispetto della distanza di almeno un metro tra i clienti ed estetiste, che siano titolari o dipendenti, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
    Le attività di estetica per loro natura si trovano in presenza di condizioni strutturali e organizzative che non consentono il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, pertanto tali strutture dovranno essere chiuse;
  4. sono sospese tutte le attività di centri benessere, ovvero tutte le attività regolamentate dalla Legge 4 gennaio 1990 n. 1, che effettuano trattamenti estetici o di benessere sulla superficie del corpo umano, a prescindere dal codice Ateco di appartenenza, precisando che tale codice non è altro che la classificazione delle attività ai fini fiscali, contributivi e statistici e che ai fini del DPCM non determinano alcuna distinzione tra centro estetico e centro benessere.


Rimini 10 marzo 2020


Il segretario generale di Confestetica
Roberto Papa

firma






Scarica la circolare in formato PDF