SEGRETARIO GENERALE

ROBERTO PAPA

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Circolare R.G.N. 2039/2020

del 9 marzo 2020 ore 16:49

Per i nostri associati si comunica

CHIUSURA DEI CENTRI ESTETICI

visto il DPCM dell’8 marzo 2020 Art. 1 Lettera s) e lettera o)

vista la legge 4 gennaio 1990 n.1

visto il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81,

visto il Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

In Riferimento Al Dpcm Dell’8 Marzo 2020

Misure Urgenti Di Contenimento Del Contagio

Nella Regione Lombardia e nelle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.

 

Si comunica quanto segue:

 

1.       All’interno dei centri benessere si effettuano gli stessi identici trattamenti che si effettuano nei centri estetici e, pur avendo codici ATECO differenti, sono normati a livello nazionale dalla medesima Legge 4 gennaio 1990 n. 1.

Tanto è vero che per autorizzare l’apertura di un centro benessere è necessaria la nomina del responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale di estetista (Art. 3 L.1/90).

Alla luce di quanto sopra descritto e dimostrato per tabulas, è evidente che nel DPCM dell’8 marzo 2020 all’art.1 lettera s) la previsione sono sospese le attività di centri benessere è da intendersi comprensiva anche dei centri estetici.

2.       Ma, oltre all’esplicito riferimento all’art 1 lettera s) del DPCM, c’è di più: l’estetista che effettua i trattamenti estetici non è in grado di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro dalla cliente stesa sul lettino e per questo motivo il DPCM Art. 1 lettera o) dice espressamente che: in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse.

3.       E’ da tener conto che anche le clienti residenti nella “zona arancione”, così come prevista dal DPCM, non potranno recarsi dalla propria estetista in quanto dovranno evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; il trattamento estetico non può certo ritenersi una situazione di necessità;

4.       Facendo riferimento al DPCM Art. 1 lettera e), si raccomanda ai datori di lavoro (titolari di centro estetico) di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r).

5.       Pertanto, nel rispetto delle norme sopra richiamate, le estetiste (titolari e dipendenti), che lavorano nei centri estetici nelle zone arancioni seppur indossando le mascherine FFP2 (oggi non disponibili anche per i medici), i guanti monouso, lavandosi le mani fra un cliente e l’altro con gel idroalcolico (oggi introvabile sul mercato) e pulendo le superfici con soluzioni a base di alcol o cloro (oggi, peraltro, introvabili sul mercato), non sono in grado di garantire il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19 così come espressamente richiesto nel DPCM.

6.       In conclusione, si evidenzia

che l’estetista, nello svolgimento della sua professione non può garantire la distanza minima di sicurezza con la cliente (né della sua persona, tanto meno delle sue dipendenti),

che non vi è nessuna differenza tra centro estetico e centro benessere (L. 4 gennaio 1990 n. 1),

che oggi sono introvabili i dispositivi di sicurezza, quali mascherine FFP2, gel idroalcolico e soluzioni a base di alcol o cloro

pertanto, nelle “zone arancioni”, il centro estetico deve chiudere per i motivi e per le norme sopra esposte.

Rimini 9 marzo 2020

Il segretario generale di Confestetica
Roberto Papa

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