ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE
Legge Regione Lazio n. 2 del 3/3/2021
bollettino ufficiale della regione Lazio n. 23 in data 04/03/2021
"disposizioni relative alle attività di tatuaggio e piercing"

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R.G.N. 210126/2021 del 26 marzo 2021

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
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usg@mailbox.governo.it

MINISTERO AFFARI REGIONALI
affariregionali@pec.governo.it

CONFERENZA STATO-REGIONI E PROVINCE AUTONOME
statoregioni@mailbox.governo.it
segreteria.csr@governo.it
segdirettorecsr@governo.it
s.lorusso@palazzochigi.it
e.grande@palazzochigi.it

Si intende portare a Vostra conoscenza che la Regione Lazio ha promulgato la legge n. 2 in data 3/3/2021 e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 23 in data 04/03/2021 riguardante "Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e piercing".

La sopracitata legge regionale appare essere incostituzionale in quanto ha ecceduto i limiti di competenza legislativa concorrente, sanciti dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, nella materia delle professioni.

In particolare, l’art. 1 – comma 2 qualifica la: “dermopigmentazione o trucco permanente: tecnica di tatuaggio eseguita mediante aghi o demografo, applicata a fini estetici per migliorare, correggere i lineamenti del viso o l’immagine estetica in generale” sottraendo di fatto tale competenza all’attività di estetista già regolamentata con Legge dello Stato n. 1 del 4 gennaio 1990 art. 1 e art. 10 nonché del Dm 206/2015 scheda 23.

Art. 1) L. 1/90 art. 1L’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.”

Art. 10) nonché del D.M. 206/2015 scheda 23La micropigmentazione (altrimenti detta dermopigmentazione, trucco permanente, trucco semipermanente, disegno epidermico o camouflage) viene utilizzata esclusivamente a fini estetici per la correzione di inestetismi del viso e del corpo, per il miglioramento della immagine estetica in generale, nella copertura di cicatrici risultanti da interventi chirurgici o incidenti (camouflage).

Inoltre, la suddetta legge della Regione Lazio art. 1 – al comma 3 qualifica il: “tatuaggio con finalità medica: tecnica di tatuaggio effettuata da medici o operatori sanitari attraverso l’introduzione di pigmenti nel derma in soggetti che sono in cura con farmaci, anche chemioterapici”.  

Il succitato comma 3 sottrae all’estetista la competenza estetica propria – la dermopigmentazione – già normata da oltre trent’anni dalla Legge dello Stato n.1 del 4 gennaio 1990 art. 1 e art. 10 nonché del Dm 206/2015 scheda 23 trasformandola magicamente in una competenza medica, che mai potrebbe esserlo, in quanto la dermopigmentazione non cura alcuna malattia e non ha alcuna rilevanza terapeutica, al contrario invece, la dermopigmentazione è un trattamento estetico già codificato, classificato e normato dalla L. 1/90 e DM 206/2015.

Questo comporterebbe inevitabilmente anche dei problemi di carattere comunitario, dove in tal senso si è già espressa la Corte di Giustizia, con la sentenza 21 marzo 2013 nella causa C-91/12, dove ha chiarito che è rilevante lo scopo per cui è effettuato un determinato trattamento estetico o una determinata operazione estetica. Il trattamento/operazione è esente Iva solo quando ha “lo scopo di trattare o curare persone che, a seguito di una malattia, di un trauma oppure di un handicap fisico congenito, abbiano bisogno di un intervento di natura estetica (…) Per contro, se l’intervento risponde a scopi puramente cosmetici, non rientra in tali nozioni (di esenzione Iva)” (punto 29);

in tal proposito si è espressa anche l’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 13 del 31 maggio 2019 a pagina 35 e 36 che ha stabilito in modo definitivo che i servizi estetici sulla persona si intendono come trattamenti cosmetici e non terapeutici esattamente come quelli che eroga l’estetista. La detrazione non spetta per le spese sostenute per prestazioni non necessarie per un recupero alla normalità sanitaria e funzionale della persona ma tese, ad esempio, a rendere più gradevole l’aspetto personale o a migliorare il benessere psicofisico della persona. In tal senso, la detrazione è esclusa, ad esempio, per le prestazioni di chirurgia estetica o di medicina estetica non conseguenti ad incidenti, malattie o malformazioni congenite, anche se effettuate da personale medico o sotto la sua supervisione.

In tali occasioni, e, in particolare, a proposito della regolamentazione, da parte di alcune Regioni, delle nuove professioni, è stato costantemente ribadito che «la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle “professioni” deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale; e che tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura […] quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali (sentenza n. 40 del 2006; nello stesso senso, sentenze n. 230 del 2011, n. 271 e n. 138 del 2009, n. 222 e n. 93 del 2008, n. 424 del 2005 e n. 217 del 2015).

Si prega di voler promuovere qualsivoglia azione utile ad impedire l’applicazione di atti normativi o amministrativi pregiudizievoli derivanti dalla legge della Regione Lazio legge n. 2 promulgata in data 3/3/2021, valutando altresì l’ipotesi dell’azione di Vostra competenza dinanzi alla Corte Costituzionale.

Si prega inoltre di comunicarci le eventuali azioni che intendiate promuovere nel più breve tempo possibile, così da evitare la nostra eventuale richiesta di risarcimento e rivalsa nei confronti non solo degli organi istituzionali ma anche dei singoli che a vario titolo si riterranno responsabili di tale inadempienza. 

Restiamo a vostra completa disposizione per qualsiasi supporto tecnico sulla materia, auspicando presto una collaborazione istituzionale per il bene collettivo e interesse pubblico.

 

Rimini 26 marzo 2021

Il segretario generale di Confestetica
Roberto Papa