NEEDLING
ATTIVITÀ PROPRIA DELL’ESTETISTA

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Comunicato R.G.N. 22125/2022

Segretario Nazionale Roberto Papa

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Il needling cosmetico (anche detto microneedling, di seguito chiamato solo needling) è un trattamento estetico e non è in alcun modo un trattamento terapeutico.

Esso costituisce attività propria dell’estetista, così come normata dall’art. 1 della legge n.1 del 4 gennaio 1990. Tale attività comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi per uso estetico, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici. Restano escluse dall'attività di estetista solo le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

L’estetista quindi per legge può lavorare su tutta la superficie del corpo umano, ovvero la pelle. La pelle, o cute, è un tessuto continuo, appartenente all'apparato tegumentario. È composta da tre strati principali che, dall'esterno verso l'interno, assumono il nome di: epidermide, derma e ipoderma (o strato sottocutaneo). Il corpo umano ha una superficie compresa tra 1,5 e 2 m2 circa.

Il needling viene effettuato con il dermografo, apparecchiatura utilizzata per l’attività di estetista, regolamentata in attuazione dell’articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1 e con il D.M. 110/2011 (prima parte), nonché con il D.M. 206/2015 (seconda parte). Tra le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico dell’estetista (art. 6 – L. 1/90), c’è anche il dermografo.

L’abilitazione professionale per erogare servizi di estetica si ottiene dopo aver frequentato la scuola di estetica della durata di tre anni con un minimo di 900 ore annue e dopo aver superato l’apposito esame teorico-pratico. Le materie che vengono insegnate in una scuola di estetica prevedono esercitazioni pratiche e teoriche e tra le materie fondamentali di insegnamento ci sono: anatomia, fisiologia, dermatologia, chimica, cosmetologia, igiene, alimentazione, etica professionale, psicologia, estetica, trucco, visagismo e molte altre.

Il needling in quanto tale è un trattamento che non cura alcuna malattia e non può in alcun modo essere considerato un trattamento terapeutico. Il trattamento di needling è sempre soggetto ad IVA (22%), poiché non è un trattamento sanitario.

Per erogare il needling, si deve essere in possesso obbligatoriamente dell’abilitazione in estetica, dell’iscrizione al Registro Imprese con in codice Ateco 96.02.02 (ISTITUTI DI BELLEZZA), dell’autorizzazione comunale (in estetica), del relativo nulla osta dell’ASL. (articolo 3 e 4 L. 1/90)

Il needling non può essere erogato in nessuna altra attività diversa dall’istituto di bellezza munito di regolare licenza comunale in estetica. A di fuori dagli istituti di bellezza, l’erogazione del needling è sempre un’attività abusiva, in quanto priva di licenza comunale estetica.

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COS’È IL NEEDLING “COSMETICO”?

È un trattamento estetico (non terapeutico) che ha lo scopo di correggere inestetismi e imperfezioni della pelle del viso o del corpo, restituendo il risultato di un incarnato più luminoso, pori minimizzati, cute più giovane e tonica.

A livello fisiologico la pelle, quando viene stimolata, mette in moto meccanismi di riparazione cellulare che coinvolgono enzimi e proteine: il needling (needle in inglese significa ago) crea microlesioni superficiali che attivano la produzione di collagene ed elastina che contribuiscono alla rigenerazione dei tessuti.

In una pelle giovane, l'epidermide risulta essere luminosa e compatta grazie all'efficacia del turnover cellulare, ovvero di un continuo e costante rinnovamento di cellule.

Grazie al needling “cosmetico” si ottengono numerosi effetti:

  • sintesi di nuovo collagene, con conseguente aumento di compattezza e luminosità;
  • sintesi di nuova elastina, che si traduce in maggior tono cutaneo, contorni del viso ridefiniti;
  • rilascio di fattori di crescita che stimolano l'accrescimento e il differenziamento cellulare;
  • aumento delle risposte rigenerative della pelle.

Tutte queste azioni permettono di trattare numerosi inestetismi efficacemente e con risultati visibili in tempi brevi. Avremo pertanto effetti significativi su iperpigmentazioni, smagliature, perdite di tonicità di viso e corpo, rughe, pori dilatati, miglioramento estetico delle cicatrici e molto altro.

Esiste, anche il needling chirurgico e solo in questo caso deve essere considerato needling medico (o needling medicale), in quando deve essere svolto in sala operatoria e mai in uno studio medico e deve essere eseguito solo da medici specialisti.

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PRECISAZIONI SULLE APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE ALL’ESTETISTA

Come è noto, nel nostro ordinamento esiste la gerarchia delle fonti. Nel caso di specie, il diritto sancisce che i regolamenti (D.M. 110/2011 e D.M. 206/2015) sono fonti di grado inferiore e in alcun modo possono entrare in contrasto con la fonte di grado superiore quale è la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, in particolar modo con gli articoli 1 e 10.

Tali regolamenti sono fonti secondarie e come tali non possono derogare né alla Costituzione, in particolare all’articolo 41, (come d'altra parte avviene per le fonti primarie) né tanto meno alle leggi ordinarie, come appunto la Legge 1/90. Inoltre, non possono regolare materie già coperte da riserva di legge sia essa assoluta o relativa.

Avendo chiarito questo aspetto di fondamentale importanza, si arriva facilmente a comprendere che l’estetista per legge primaria dello Stato può effettuare il needling con il dermografo, così come previsto dall’art. 1 della Legge n. 1 del 4 gennaio 1990: 

1) L’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

2) Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla presente legge, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.

3) Sono escluse dall’attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Altrettanto inequivocabile, poi, è la scheda n. 23 del D.M. 206/2015, dalla quale emerge evidente che non vi è alcun divieto di utilizzo da parte dell’estetista, nel pieno rispetto dell’art. 1 della L. 1/90. L’unico divieto presente nelle cautele d’uso della scheda 23 è il seguente: “È vietato eseguire il trattamento ai minori di anni 18, senza il consenso dei genitori o del tutore.”

Così come non vi è alcun obbligo nelle modalità di esercizio del dermografo, infatti, il trattamento – così come previsto nella scheda 23 - deve essere effettuato da operatori estetici che abbiano ricevuto dal fabbricante o dal suo mandatario o da altro ente competente adeguata formazione, sia per gli aspetti di sicurezza (come richiamati dal manuale d’uso) sia per gli aspetti tecnici, igienici ed estetici dei trattamenti stessi. La formazione è certificata dal soggetto formatore per mezzo di una dichiarazione contenente le proprie generalità, le generalità di chi ha fruito della formazione, la durata in ore, l’argomento e le generalità dei docenti dei moduli formativi.  ll materiale che viene a contatto con la cute del soggetto trattato deve provenire da confezioni monouso, integre e sterili. L’operatore estetico, prima dell’uso, deve verificare il lotto e la scadenza del trattamento di sterilizzazione che deve essere impresso sulla scatola del prodotto.

Avendo chiarito in modo inequivocabile che la scheda 23 regolamenta solo l’apparecchiatura e non può regolamentare i trattamenti estetici, in quanto già espressamente normati dall’art. 1 della legge 4 gennaio 1990, chiarito che il D.M. 206/2015 è fonte secondaria e non può contrastare o superare la fonte primaria, ovvero l’art. 1 della legge 4 gennaio 1990, chiarito che l’estetista può utilizzare il dermografo per effettuare qualsiasi trattamento a fini estetici, chiarito che non c’è alcun divieto per l’estetista ad effettuare il needling con il dermografo si precisa che chiunque contesti all’estetista l’utilizzo del dermografo, sarà perseguito legalmente nelle sedi giudiziarie competenti dall’associazione maggiormente rappresentativa delle estetiste Confestetica, la quale rappresenta gli interessi collettivi delle imprese di estetica.

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TUTELA DELLE IMPRESE DI ESTETICA

Confestetica, l’associazione nazionale degli estetisti, segnala che negli ultimi tempi si sono verificati alcuni tentativi di sabotaggio nei confronti delle imprese di estetica, messi in atto da vari enti di controllo disinformati, da varie associazioni compiacenti, nonché da vari soggetti privi dell’abilitazione in estetica, quali diretti o indiretti concorrenti delle imprese di estetica.

Il settore dell’estetica è altamente competitivo e non sempre tale competizione si svolge in maniera leale.

Può capitare, infatti, che un soggetto apparentemente concorrente all’attività di estetica, peraltro privo di titoli abilitanti, con la compiacenza di qualche controllore non molto informato, ricorra ad azioni volte a recare danno alle imprese di estetica, da lui viste come un competitor.

Il sabotaggio consiste in una o più azioni volte a recare danno alle imprese di estetica legittime. Oltre alle varie forme di danno materiale, il sabotaggio può configurarsi anche come un atto di concorrenza sleale, in particolar modo nella forma della diffusione di informazioni false o di natura denigratoria nei confronti della categoria di imprese di estetica (o dei prodotti e servizi che essa fornisce) che opera nel medesimo settore economico o che si rivolge alla medesima fascia di clientela (condizioni indispensabili per il sussistere della concorrenza).

A identificare tali azioni come 'atti di concorrenza sleale' è il comma 2 dell'articolo 2598 del Codice Civile, secondo il quale chiunque "diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente" è colpevole di concorrenza sleale.

Confestetica, l’associazione rappresenta collettivamente e tutela le imprese di estetica, non esiterà ad agire nelle sedi giudiziarie competenti contro chiunque tenti di sabotare in qualsiasi modo le attività proprie della categoria, tutelate dalla legge.

Rimini 6 dicembre 2022

Il segretario generale di Confestetica