Il DPCM è molto chiaro: ci si può spostare dal proprio comune per “usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune”, così come disposto nel DPCM del 14/01/2021 art. 2 comma 4 lettera b).

Non si devono confondere i servizi non disponibili nel proprio comune (così come da DPCM 14 gennaio) con attività non disponibili nel proprio comune, in quanto quest’ultima interpretazione creativa dei centralinisti di turno è palesemente infondata è inesistente nel DPCM. Non é scritto da nessuna parte!

Inoltre, vista la Sentenza del TAR del Lazio n. 1862/2021 (RG 11616 del 2020), pubblicata in data 16/02/2021, che ha chiarito che i centri estetici erogano servizi essenziali alla persona e che possono rimanere aperti in zona rossa.

Viste le FAQ governative: Laddove un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati.

Questo chiarimento è dovuto, visto che in alcuni comuni c’è una classe dirigente pessima e inadeguata, che nonostante la sentenza del TAR li abbia obbligati a riaprire i centri estetici in zona rossa, non lo hanno fatto, in violazione dell’Art. 650 codice penale.