Care estetiste,

Voglio condividere con voi una recente comunicazione inviata all'Ordine dei Medici di Torino riguardante il nostro settore e la professione dell'estetista. La comunicazione affronta il tema delle possibili ingerenze e restrizioni nel mercato dell'estetica, che potrebbero portare a un abuso di posizione dominante e limitare la crescita delle imprese estetiche.

Abbiamo sottolineato l'importanza di rispettare le leggi vigenti e l'autonomia professionale delle estetiste, evitando la falsa medicalizzazione dei trattamenti estetici. Inoltre, abbiamo sollecitato l'Ordine dei Medici a prestare attenzione a questa situazione e a collaborare con il settore dell'estetica per garantire il rispetto delle competenze e delle responsabilità di ciascuna professione.

La comunicazione fa riferimento anche a sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e del Consiglio di Stato, che hanno chiarito ulteriormente la distinzione tra trattamenti estetici e terapeutici, contribuendo a rafforzare la regolamentazione dei trattamenti estetici e fornendo un quadro normativo più preciso per i professionisti coinvolti e per i consumatori.

Invitiamo tutte le estetiste del gruppo a prendere nota di questa comunicazione e a rimanere informate sulle questioni riguardanti il nostro settore. È fondamentale lavorare insieme e sostenersi a vicenda per assicurare il rispetto delle leggi vigenti e delle autonomie professionali, promuovendo lo sviluppo sano e sostenibile del settore dell'estetica.

Continueremo a tenervi aggiornate su eventuali sviluppi e novità in merito a questa comunicazione e alle questioni ad essa correlate. Nel frattempo, continuiamo a impegnarci per offrire servizi estetici di qualità e a valorizzare la nostra professione.

Un caro saluto a tutti voi e buon lavoro!

di seguito la comunicazione inviata:

Con riferimento all'ultima comunicazione ricevuta da info.commercio Torino, per la quale vi esprimo i miei ringraziamenti, vorrei riassumere brevemente lo scambio di e-mail tra la nostra associazione e info.commercio, sottolineando che alcuni aspetti fondamentali del settore dell'estetica non sono stati presi in considerazione.

In data 12 dicembre 2022: un'associata ha richiesto informazioni a info.commercio per avviare una collaborazione occasionale con un medico all'interno di un centro estetico, chiedendo quali norme e requisiti strutturali fossero necessari.

Il 13 dicembre 2022: info.commercio ha risposto che un medico estetico non può operare all'interno di un centro estetico e che sarebbero necessari due locali separati per le attività mediche ed estetiche. Inoltre, ha precisato che in Italia non esiste una specializzazione specifica in "medicina estetica".

Il 19 dicembre 2022: l'associazione ha sottolineato che l'estetica non è un'attività medica e che l'associata desidera collaborare con un medico per offrire trattamenti estetici non terapeutici, senza aprire un ambulatorio medico diagnostico e terapeutico all'interno del centro. L'associazione si è interrogata sul motivo per cui sarebbero necessari due locali separati, non comunicanti, con accessi e uscite separate e sulla possibilità di coesistenza di un medico e un'estetista all'interno di un centro estetico.

Il 9 gennaio 2023: info.commercio ha ribadito che i centri estetici sono strutture commerciali in cui non è consentito lo svolgimento di attività medica, ma solo di attività di estetica. Per svolgere attività medica in un centro estetico, è necessario che il centro sia dotato di un "ambulatorio medico" regolarmente autorizzato. La Deliberazione del Consiglio Regionale 22 febbraio 2000, n. 616-3149 stabilisce i requisiti minimi strutturali per gli ambulatori, che devono garantire autonomia logistica, strutturale e funzionale rispetto ad altri locali in cui si svolge attività non sanitaria. Pertanto, è richiesto un locale o struttura distinta e separata, con accesso indipendente da altri. Per ulteriori chiarimenti o approfondimenti sulla collaborazione con il medico, è consigliato rivolgersi all'Ordine dei Medici di Torino.

Alla luce dei fatti precedentemente esposti, è cruciale chiarire alcuni aspetti riguardanti l'erronea percezione della medicalizzazione dei trattamenti estetici, che potrebbe alterare, distorcere e danneggiare il mercato dell'estetica. Come correttamente sottolineato anche da info.commercio, la medicina estetica non è una specializzazione e occorre qui precisare che non è nemmeno una branca della medicina. L'utilizzo improprio del termine "medicina estetica" risulta fuorviante, in quanto tale "medicina" estetica non si occupa di curare malattie o patologie. Inoltre, ogni trattamento estetico, come definito dall'articolo 1 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, include tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano con l'obiettivo principale o esclusivo di mantenerlo in perfette condizioni, migliorandone e proteggendone l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, senza alcuna finalità prevalente o esclusiva di carattere medico.

È importante sottolineare che ogni trattamento estetico, come stabilito per legge a livello nazionale, può avere anche finalità di carattere terapeutico, purché questi non abbiano tale finalità diretta in linea specifica ed esclusiva. Per approfondire ulteriormente la questione della collaborazione tra un medico e un centro estetico, si può fare riferimento all'Allegato XVI del Regolamento (UE) 2017/745, che elenca tutti i dispositivi che possono essere utilizzati al di fuori del contesto medico. Alla luce di queste considerazioni, si chiede di fornire le motivazioni per cui si intende limitare il mercato dell'estetica, impedendo la collaborazione dei medici con i centri estetici.

È altrettanto importante evidenziare che la legge promulgata nel 1990 fu estremamente pionieristica e fu la prima in Europa a introdurre il concetto di dispositivo estetico come tecnologia, grazie all'elenco di apparecchiature estetiche allegato alla legge. Il legislatore nel 1990 dimostrò notevole lungimiranza, prevedendo l'emanazione di un regolamento di attuazione per le apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico, come previsto dall'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, entro centoventi giorni.

È sorprendente notare che, in quel periodo storico, non esistesse ancora il regolamento per la marcatura CE, che fu introdotta successivamente con la Decisione 93/465/CEE del Consiglio dell'Unione europea del 22 luglio 1993. Inoltre, all'epoca non erano nemmeno presenti normative specifiche per i dispositivi medici in generale, che furono introdotte solo con la Direttiva 93/42/CEE del 14 giugno 1993. La legge italiana del 1990 fu, quindi, un esempio di anticipazione delle tematiche legate ai dispositivi estetici e alla loro regolamentazione.

La legge promulgata nel 1990 riconosceva l'utilizzo di tecnologie come laser, ultrasuoni e radiofrequenze da parte degli estetisti, ma ci sono voluti 21 anni per ottenere il decreto 110/2011, attuativo dell'articolo 10 della legge 4 gennaio 1990, n. 1. Alcuni dirigenti del Ministero della Salute, senza alcuna giustificazione scientifica, logica o giuridica, tra il 1994 e il 2015, nelle varie sedute, hanno sempre maldestramente tentato di medicalizzare i trattamenti estetici, sostenendo l’insostenibile, ovvero che le apparecchiature estetiche fossero dispositivi medici, alterando il significato originale della definizione di dispositivo medico e creando confusione e distorsione nel mercato dell’estetica.

La sentenza del Consiglio di Stato, annullando il decreto 110/2011, ha in realtà restituito alle estetiste la possibilità di utilizzare le apparecchiature come previsto per legge, ovvero senza limiti ingiustificati.

Tuttavia, un gruppo di lavoro ristretto del Ministero ha sostenuto che gli estetisti, indipendentemente dal grado di formazione che potranno raggiungere in futuro, non potranno mai utilizzare i dispositivi (falsamente ritenuti medici) e ha continuato ad affermare che tali dispositivi sono di pertinenza esclusivamente medica.

Successivamente, è stato emanato il nuovo decreto 206/2015 sulle apparecchiature estetiche, che presenta però gli stessi limiti del precedente decreto 110/2011, già annullato dal Consiglio di Stato. Di conseguenza, le imprese del settore hanno presentato un nuovo ricorso al TAR per contestare i limiti imposti senza alcuna giustificazione scientifica, in linea con quanto precedentemente affermato dal Consiglio di Stato.


È fondamentale evidenziare che, durante il periodo di attesa del ricorso al TAR presentato dalle aziende di estetica, la Direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici, precedentemente utilizzata come base per argomentazioni infondate dal 1994 al 2015, è stata sostituita dal Regolamento (UE) 2017/745. In particolare, si fa riferimento all'Allegato XVI del suddetto regolamento, il quale classifica le apparecchiature estetiche non mediche, coerentemente con quanto già stabilito dal legislatore italiano nel 1990, nell'allegato della legge sull'estetica.


Per fornire una visione più ampia della professione di estetista, è importante citare un passaggio chiave della Sentenza n. 245 della Corte Costituzionale del 1990, al fine di evitare possibili equivoci riguardo al ruolo fondamentale dell'estetista, che dal 1990 non è più una figura affine al parrucchiere: “La crescente diffusione dell'attività di estetista, la quale ha assunto contenuti sempre più elevati di professionalità e di responsabilità (mentre la legge 14 febbraio 1963, n. 161, la annoverava tra le attività collaterali a quella di parrucchiere), e i gravi pericoli per la clientela che essa comporta quando sia esercitata senza la necessaria preparazione teorico-pratica, hanno indotto il legislatore a intervenire con una disciplina che, da un lato, prevede condizioni severe di accesso alla professione, dall'altro, impone a livello nazionale standards minimi di preparazione e di valutazione dei candidati”.

Negli anni '90, le materie di studio teorico e pratico previste per la formazione degli estetisti erano e rimangono tuttora all'avanguardia. L'Italia si è distinta istituendo la prima figura professionale nel settore dell'estetica a livello europeo, con un programma di alto livello che include le seguenti materie di studio teorico-pratico: cosmetologia, fisiologia, anatomia, chimica, dermatologia, massaggio estetico del corpo, estetica, trucco, visagismo, apparecchi elettromeccanici, psicologia, cultura generale, etica professionale, sicurezza sul lavoro, diritto sulle materie contrattuali, diritto del lavoro, lingua estera, chimica cosmetologica, igiene, alimentazione, dietologia, tecnica professionale, fisica applicata, laboratorio pratico, gestione aziendale, tecniche di mercato, disciplina di settore negli altri Stati, disciplina previdenziale, disciplina tributaria, disciplina contrattuale per l'esercizio dell'attività imprenditoriale, utilizzo delle apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico in relazione all'evoluzione tecnologica delle stesse e conoscenze di informatica applicata alla professione di estetista. Per accedere al percorso di studi triennale di estetica, è necessario aver assolto prima l'obbligo scolastico. Ciò porta la figura professionale regolamentata dell'estetista a essere un percorso di studio professionale superiore, che prevede una formazione specifica e approfondita nel campo dell'estetica e del benessere. Questa formazione consente agli estetisti di acquisire le competenze necessarie per esercitare la professione in modo sicuro ed efficace, garantendo il rispetto degli standard di qualità e delle normative vigenti.

È essenziale ricordare che il settore dell'estetica è un mercato ben definito e regolamentato da oltre 33 anni. Risulta piuttosto inusuale che un ufficio amministrativo ci inviti a svolgere ulteriori approfondimenti con l'Ordine dei Medici di Torino su una questione prettamente normativa. Tuttavia, un confronto con l'Ordine dei Medici di Torino è ben accetto, al fine di chiarire definitivamente questa situazione.

Vogliamo sottolineare a tal proposito, l'importanza di affrontare le potenziali ingerenze e restrizioni nel settore estetico, che potrebbero portare a un abuso di posizione dominante e conseguenze negative per la concorrenza e la crescita delle imprese. La situazione è legata alla percezione errata della medicalizzazione dei trattamenti estetici e alle restrizioni ingiustificate nella collaborazione tra medici e centri estetici. È fondamentale che il settore estetico possa offrire un'ampia gamma di trattamenti e collaborare con i medici senza limitazioni indebite.

Invitiamo l'Ordine dei Medici di Torino a monitorare attentamente la situazione, tenendo conto anche della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 21 marzo 2013, nella causa C-91/12. Tale sentenza ha fornito un contributo significativo per chiarire ulteriormente la distinzione tra un trattamento estetico e uno medico, anche dal punto di vista tributario. La Corte ha stabilito che le prestazioni estetiche rientrano nelle nozioni di «cure mediche» o di «prestazioni mediche [alla persona]» soltanto se mirano a diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute, o a proteggere, mantenere o ristabilire la salute delle persone.

Questa sentenza assume rilevanza particolare in Italia, in considerazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1, e contribuisce a rafforzare la regolamentazione dei trattamenti estetici, fornendo un quadro normativo più preciso per i professionisti coinvolti e per i consumatori.

Una recente sentenza del Consiglio di Stato n. 04732/2021 ha evidenziato un altro caso di falsa medicalizzazione di un trattamento estetico, la dermopigmentazione, che era stata erroneamente classificata come terapeutica. Il Consiglio di Stato ha confermato che la dermopigmentazione è un'attività propria dell'estetista, come previsto dalla legge italiana, e non richiede l'intervento di un medico o di un altro professionista sanitario.

L'attenzione alle leggi e alla giurisprudenza evidenzia l'importanza di monitorare attentamente i tentativi di medicalizzazione dei trattamenti estetici, assicurando il rispetto delle normative vigenti e dell'autonomia professionale degli estetisti. Si sollecita l'Ordine dei Medici e le altre autorità competenti a cooperare per preservare la distinzione tra trattamenti estetici e trattamenti terapeutici, e per contrastare eventuali futuri tentativi di falsa medicalizzazione nel settore estetico.

In tal modo, sia i professionisti dell'estetica che quelli del settore medico potranno avere maggiore consapevolezza delle loro competenze e responsabilità, evitando confusioni tra i due settori e garantendo la tutela dei consumatori e il rispetto delle normative nazionali ed europee.

La collaborazione tra l'Ordine dei Medici, le autorità competenti e le imprese di estetica riveste un ruolo fondamentale nel favorire una crescita equilibrata e sostenibile del settore estetico. Questa cooperazione assicura il rispetto delle normative vigenti, dell'autonomia professionale e delle esigenze dei consumatori, prevenendo distorsioni del mercato che potrebbero risultare dannose per tutte le parti coinvolte.

Colgo l’occasione per porgervi i miei più cordiali saluti e resto a disposizione per ulteriori chiarimenti. Attendo con interesse un vostro riscontro in merito a quanto discusso.

Il segretario nazionale Confestetica
Roberto Papa