SEGRETARIO GENERALE

ROBERTO PAPA

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Circolare R.G.N. 21129/2021

del 29 gennaio 2021

IN RIFERIMENTO AI DPCM
DEL 3 NOVEMBRE 2020 – 3 DICEMBRE 2020 E 14 GENNAIO 2021 IMPUGNATI DA CONFESTETICA DAVANTI AL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
IN DATA 31/12/2020 E 16/01/2021

Ai nostri associati si comunica quanto segue:

  1. In data 31/12/2020 Confestetica deposita il primo ricorso al TAR del Lazio, impugnando il DPCM del 3 novembre e del 3 dicembre, chiedendo al Presidente di pronunciarsi con urgenza inaudita atera parte ex art. 56 c.p.a e comunque di fissare in via cautelare il prima possibile la camera di consiglio ex art. 55 c.p.a..
     
  2. In data 02/01/2021, il Presidente rigetta il provvedimento d’urgenza inaudita altera parte e fissa con urgenza la camera di consiglio nel contraddittorio in sede cautelare ex art. 55 c.p.a. per il giorno 27/01/2021.
     
  3. In data 14/01/2021 Il Presidente del Consiglio emana un nuovo DPCM che reitera la chiusura dei centri estetici in zona rossa.
     
  4. In data 16/01/2021 Confestetica con nel medesimo procedimento innanzi al TAR del Lazio propone motivi aggiunti, impugnando il DPCM del 14 gennaio 2021, chiedendo nuovamente al Presidente di pronunciarsi con urgenza inaudita atera parte ex art. 56 c.p.a e comunque di fissare in via cautelare il prima possibile la camera di consiglio ex art. 55 c.p.a.
     
  5. In data 22/01/2021 il Presidente del Tar convoca i legali delle parti (Confestetica e Presidenza del Consiglio), chiedendo all’avvocatura dello stato i motivi della chiusura dei centri estetici in zona rossa. L’Avvocato dello Stato, in sostituzione del dominus, come unico motivo ha portato degli articoli di giornali, dicendo che i centri estetici sono stati chiusi in quanto sono delle attività molto peculiari dove spesso c'è una commistione con delle attività poco chiare dove spesso si esercita anche la prostituzione. Il Presidente del TAR ha subito ammonito l’avvocato dello Stato, facendo presente che le cose che ha detto sono gravi e pesanti. Poco dopo l’avvocato della Presidenza del Consiglio ha ritirato quello che ha detto ed il Presidente del TAR dott. Antonino Savo Amodio ha rassicurato i legali di Confestetica che non ne avrebbe tenuto conto nel procedimento. Il Presidente del TAR chiedeva nuova audizione per il 26/01/2021, affiche l’avvocatura dello stato portasse documentazione attestante le motivazioni di tale chiusura dei centri estetici e ha riferito agli avvocati della Presidenza del Consiglio che ciò che avevano portato risultata essere troppo poco ad insufficiente.
     
  6. In data 26/01/2021 si è tenuta la seconda audizione davanti al Presidente del TAR e l’Avvocato dello Stato, a giustificazione della chiusura dei centri estetici in zona rossa, ha asserito che: “la cura ed il trattamento dei capelli e della barba da parte degli acconciatori corrisponde ad un bisogno e ad una esigenza di cura, anche igienica, della persona ben più essenziale e irrinunciabile rispetto al miglioramento dell’aspetto estetico generale”.
     
  7. In data 26/01/2021 il Presidente del TAR emanava un decreto intimando alla Presidenza del Consiglio e al Ministero della Salute il deposito in giudizio, entro il termine di sette giorni, della documentazione idonea a comprovare la chiusura dei centri estetici in zona rossa, fissando così l’udienza cautelare in Camera di Consiglio per il 10/02/2021 e riunendo così i due ricorsi di Confestetica, compreso quello con udienza già fissata per il 27 gennaio alla stessa data del 10 febbraio.
     
  8. Ad oggi l’avvocatura dello Stato ha addotto solo ed esclusivamente due motivazioni:
    1. Primo motivo: i centri estetici sono stati chiusi in quanto c’è una commistione con delle attività poco chiare dove spesso si esercita anche la prostituzione, argomentazione poi ritirata dall’avvocatura dello stato.
    2. Secondo motivo: “La cura ed il trattamento dei capelli e della barba da parte degli acconciatori corrisponde ad un bisogno e ad una esigenza di cura, anche igienica, della persona ben più essenziale e irrinunciabile rispetto al miglioramento dell’aspetto estetico generale”.
  9. Confestetica ha riportato le seguenti motivazioni cautelari

Premesso che:

- con il presente ricorso, gli odierni ricorrenti contestano la scelta operata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della Salute con il DPCM 3.11.2020 e il DPCM 3.12.2020 e il DPCM 14.01.2021 e i relativi Allegati 24 (Servizi per la persona) nella parte in cui non annovera tra le attività di “Servizi per la persona” erogabili in cd. zona rossa i servizi erogati dai centri estetici;

- tali decreti sono illegittimi e immotivati oltre che illogici in quanto hanno separato le attività di servizi alla persona quali parrucchieri ed estetiste in contrasto con tutti i DPCM precedenti, tutti i verbali del CTS in particolare il n. 123 del 03/11/2020, il protocollo INAIL sottoscritto da Istituto Superiore di Sanità e dal CTS nonché il protocollo sottoscritto dalla Conferenza Stato-Regioni, legge 1/1990 e legge 174/2005;

- la scelta operata dal Governo con i DPCM risulta massimamente ingiusta, irragionevole e gravemente discriminatoria tra operatori dello stesso settore sia per servizi che per prodotti, atteso che:

- i trattamenti estetici sono i medesimi erogati dai parrucchieri, ai sensi della legge n. 174/2005, e dall’estetista, ai sensi della legge n. 1/1990;

- il codice ATECO (96.02.0) è il medesimo per classe e categoria sia per i parrucchieri che per le estetiste;

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei parrucchieri e delle estetiste è il medesimo;

- il protocollo di sicurezza anti-contagio per parrucchieri ed estetiste è il medesimo;

- i trattamenti estetici possono essere erogati, oltre che dai parrucchieri, anche a domicilio o in altre strutture tranne che nel centro estetico nelle cd. zone rosse;

- i cosmetici possono essere venduti da tutti gli altri esercenti (parrucchieri, farmacie, parafarmacie, erboristeria, negozi on-line, supermercati e vendita a domicilio) e non nei centri estetici illegittimamente sospesi nelle cd. zone rosse.

Considerato che:

- ove i provvedimenti impugnati non fossero immediatamente sospesi, ne conseguirebbe un gravissimo pregiudizio per l’intera categoria delle estetiste irragionevolmente ed erroneamente escluse dal novero delle attività dei “Servizi per la persona” erogabili in tutte quelle aree o regioni qualificate come “zone rosse” fino al 05/03/2021, anche derivante dalla mancata vendita dei cosmetici. Tale pregiudizio si ripercuote anche sull’utenza destinataria dei servizi e dei prodotti cosmetici forniti dai centri estetici;

- l’emergenza sanitaria durerà ancora per parecchi mesi ed è, pertanto, di tutta evidenza che il Governo dovrà continuare ad intervenire con l’istituzione di cd. zone rosse così come confermato dallo stesso Presidente del Consiglio nella conferenza stampa del 30/12/2020;

- i DPCM del 03/11/2020, 03/12/2020 e 14/01/2021 autorizzano le attività di servizi alla persona nelle c.d. zone rosse in totale sicurezza e nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e della salute pubblica;

- in tutti i verbali del CTS non è mai stata evidenziata alcuna distinzione/discriminazione tra attività di parrucchieri e attività delle estetiste;

- in particolare, i verbali del CTS sottesi ai DPCM gravati non sono stati resi accessibili fino alla data del 18/12/2020, dalla lettura dei quali si è reso necessario ed indifferibile il presente gravame;

- i servizi estetici non sono sospesi (sono sospese le attività dei centri estetici) e vengono quindi erogati nei saloni dei parrucchieri, nelle farmacie e nelle parafarmacie (in quanto aperti ex lege), così come si può ricevere un’estetista al proprio domicilio con una semplice prenotazione online; però i servizi estetici non possono essere erogati nei centri estetici, loro luogo naturale, poiché i DPCM gravati ne hanno sospeso l’attività;

- la vendita di cosmetici nelle cd. zone rosse è consentita presso farmacie, parafarmacie, profumerie, erboristerie, saloni di barbieri e parrucchieri, vendite on-line, supermercati e vendite a domicilio ma non è consentita nei centri estetici, loro luogo naturale, poiché i DPCM gravati ne hanno sospeso l’attività;

- questa discriminazione tra le attività di parrucchieri ed estetiste sta violando il principio della par condicio non solo tra imprese ma anche tra lavoratori;

- tale situazione crea anche un importante e non sanabile sviamento della clientela che continuerà a sottoporsi a tali trattamenti estetici non più presso l’attività dell’estetista ma presso quella del parrucchiere. Questo comporta un inevitabile sviamento e conseguente fidelizzazione della clientela a favore dell’attività del parrucchiere, clientela che difficilmente tornerà poi dall’estetista. In buona sostanza, questi DPCM stanno modificando drasticamente le abitudini dei consumatori con il conseguente danno irreparabile nei confronti dell’attività dell’estetista che non sarà più ripristinabile perché il cliente quando si abitua ad andare da un’altra parte ci resta;

- il danno irreparabile per l’intera categoria è di oltre € 21.000.000,00 per ogni giorno di sospensione dall’attività; nello specifico, 80.000 estetiste regolarmente occupate nel settore non stanno eseguendo una media di cinque trattamenti al giorno per un importo medio di € 35,00 a singolo trattamento, per un totale di € 14.000.000,00 ogni giorno; a questo si aggiungano una media di prodotti cosmetici non venduti in 35.000 centri estetici per un importo medio di € 200,00 al giorno per un totale di € 7.000.000,00 ogni giorno;

- la cosa ancor più grave e difficilmente sanabile nel breve periodo è che questi DPCM con l’introduzione di questa discriminazione illegittima tra attività di parrucchieri ed estetiste ingenerano nell’immaginario collettivo la convinzione che i centri estetici non siano luoghi sicuri come i saloni dei barbieri e parrucchieri;

- ne consegue che il permanere di questa situazione sta ogni giorno sempre più impoverendo le attività di estetica a favore delle attività di parrucchieri oltre a limitare la professionalità e la libertà di prestare la propria opera lavorativa così decimando migliaia di imprese estetiche, le quali – nonostante l’equiparazione e le cautele sanitarie e protocolli di sicurezza anti-contagio identici a quelli dei parrucchieri così come indicati nei DPCM stessi - non possono più svolgere ed esercitare la propria professione nei centri estetici con la conseguenza di una drastica riduzione del personale dipendente e di un abbassamento di fatturato se non della chiusura definitiva dell’attività;

- l’apertura dei centri estetici appare quindi essenziale nella ponderazione degli interessi in gioco attesa la chiara e inequivocabile certezza della protezione della salute pubblica attraverso il comune protocollo anti-contagio delle attività dei parrucchieri e di quelle delle estetiste che svolgono le stesse identiche prestazioni (art. 1 e 9 legge 1/1990 e art. 2 comma 7 legge 174/2005 commi);

- la tutela cautelare ha ragion d’essere solo se concessa nel più breve tempo possibile, in sede monocratica, in quanto un ulteriore ed ingiustificato ritardo genererebbe per i 35.000 centri estetici e 80.000 estetiste regolarmente occupate un danno gravissimo e non recuperabile in altra sede.

Tutto quanto sopra considerato, stante la comprovata gravità ed urgenza,

SI CHIEDE

Voglia la S.V. Ill.ma adottare le misure cautelari monocratiche ex art. 56 cpa, inaudita altera parte, più idonee a garantire una tutela provvisoria, nelle more della trattazione in sede collegiale della causa, tenuto conto che i DPCM gravati nelle c.d. zone rosse non hanno mai sospeso l’erogazione dei servizi estetici, che di fatto vengono legittimamente erogati nelle attività di parrucchiere, disponendo la sospensione o disapplicazione interinale dei DPCM gravati nella parte in cui all’Allegato 24 (Servizi per la persona) nella c.d. zona rossa è stata esclusa l’attività di estetista “Servizi degli istituti di bellezza” e di rimuovere tale discriminazione illegittima e disparità di trattamento tale attività di parrucchiere e le attività di estetista.

IL PRESIDENTE DEL TAR DEL LAZIO

FISSA L’UDIENZA CAUTELARE PER IL 10 FEBBRAIO 2021

 

Rimini 29 gennaio 2021 - ore 11:45

Segretario Nazionale Confestetica
Roberto Papa