DELIBERAZIONE 03/05/2022 n. 270 Disposizioni attuative dell’art. 9, comma 1, della L.R. 3marzo 2021, n. 2, “Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e piercing” e successive modifiche e integrazioni.

LEGGE REGIONALE LAZIO 3 marzo 2021 n. 2 “Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e piercing”.

IN AUTOTUTELA si richiede la modifica o l’annullamento della Deliberazione 270/2022 nelle parti in cui si disciplina la NUOVA ATTIVITÀ ESTETICA di dermopigmentazione o trucco permanente, tatuaggio medicale, nonché trico-pigmentazione. Si chiede inoltre l’emendamento della legge regionale di cui in oggetto, più precisamente dell’art. 1 comma 3 lettera a) n. 3, 2 e 1 e artt. 9 e 12 della Legge Regione Lazio n. 2 del 03/03/2021 “Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e piercing” per grave violazione costituzionale essendo ivi istituita una nuova professione e di aver disciplinato la nuova attività di ESTETICA dermopigmentazione - trucco permanente e  tatuaggio medicale in palese violazione dell’ art. 117, terzo comma, Cost..

La dermopigmentazione - trucco permanente e  tatuaggio medicale è attività propria dell’estetista come si evince dalla SCHEDA n. 23 del D.M. 206/2015 che descrive precisamente il dermografo per micropigmentazione in uso all'estetista, in quanto trattamento estetico; alla voce della suddetta “meccanismo d'azione (applicazione)” si legge: “La micropigmentazione (altrimenti detta dermopigmentazione, trucco permanente, trucco semipermanente, disegno epidermico o camouflage) viene utilizzata esclusivamente a fini estetici per la correzione di inestetismi del viso e del corpo, per il miglioramento della immagine estetica in generale, nella copertura di cicatrici risultanti da interventi chirurgici o incidenti (camouflage); sotto la voce “modalità di esercizio” si legge: “Il trattamento deve essere effettuato da operatori estetici”.

Pertanto, la dermopigmentazione, per cui è abilitata l'estetista, altrimenti detta micropigmentazione o tatuaggio estetico correttivo, è un trattamento estetico che ridisegna elementi del corpo che hanno perso nel tempo la loro definizione oppure per mimetizzare discromie della pelle.

Dall’archivio dell'Istituto Superiore di Sanità emerge che il 93% dei trattamenti di dermopigmentazione viene eseguita nei centri estetici regolarmente autorizzati (doc. n.1).

L’attività di ESTETICA dermopigmentazione – trucco permanente e tatuaggio medicale è attività già regolamentata dallo Stato con la legge n. 1 del 4 gennaio 1990 (doc. n.2); Legge Regionale 13 Dicembre 2001(doc. n.3), n. 33 e D.M. 206/2015 scheda 23 (doc. n.4), confermato da: Nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 18706 del 20/01/2017 (doc. n.5), TAR Sent. n. 2686/2020 (doc. n.6), Istituto Superiore di Sanità del 27/04/2021(doc. n.7) e Consiglio di Stato Sent. n. 4732 del 18/06/2021 (doc. n.8).

Per questo la Legge Regionale viola palesemente i principi costituzionali, laddove pone in essere l’individuazione del nuovo profilo professionale e dei requisiti necessari per il relativo esercizio dell’ATTIVITÀ di ESTETICA dermopigmentazionetrucco permanente e tatuaggio medicale. L’individuazione di nuove figure professionali è competenza esclusiva dello Stato e non delle regioni.

In tal senso, la giurisprudenza ormai consolidata della Corte Costituzionale (Sent. 217/2015; Sent. 98/2013; Sent. 93/2008; Sent. 57/2007; Sent. 300/2007; Sent. 153/2006; Sent. 422/2006; Sent. 40/2006; Sent. 424/2005; ha espresso il principio fondamentale secondo il quale l'individuazione delle figure professionali, dei relativi profili, degli ordinamenti didattici e dei titoli abilitanti, sono attività riservate allo Stato. La Corte Costituzionale ha in più occasioni scrutinato, nell’ambito di giudizi promossi in via principale, normative regionali di regolamentazione di attività professionali dichiarandole incostituzionali.

Non si tratta, in realtà, di porre in essere una mera ricognizione di professioni già riconosciute dalla legge dello Stato, come alla legge regionale sarebbe consentito fare (sentenze cost. n. 230 del 2011 e n. 271 del 2009), quanto piuttosto di avere individuato una nuova figura ESTETICA – che si sovrappone illegittimamente a quella già esistente e già normata.

La definizione della SCIA, da parte della Giunta regionale con DGR 270/2022, ovvero della documentazione da presentare per l’inizio attività e la verifica del possesso dei requisiti dichiarati al fine di esercitare la NUOVA ATTIVITÀ DI ESTETICA dermopigmentazione o trucco permanente e tatuaggio con finalità medica, non può essere ritenuta legittima in quanto in nessun modo si può autorizzare con i titoli differenti e inferiori l’apertura di una nuova attività di ESTETICA, che è già normata con leggi di rango superiore.

I seguenti titoli professionali richiesti dalla SCIA, quale parte integrante della DGR 270/2022, per L’ATTIVITÀ DI ESTETICA dermopigmentazione o trucco permanente e tatuaggio con finalità medica, sono inconferenti e totalmente illegittimi, nonché inferiori a quelli richiesti per la stessa attività di estetica già normata:

  • di essere in possesso dell’attestato di frequenza, rilasciato dalla Regione Lazio, al corso teorico-pratico di almeno ottocento ore per l’esercizio dell’attività di tatuaggio, di cui duecento ore di esercitazioni pratiche in aule attrezzate e/o tirocinio;
  • di essere in possesso dell’attestato di frequenza, rilasciato dalla Regione Lazio, al corso teorico-pratico di almeno trecento ore per l’esercizio dell’attività di piercing, di cui cento ore di esercitazioni pratiche in aule attrezzate e/o tirocinio;
  • di essere in possesso del riconoscimento della qualifica professionale da parte dell’Autorità competente (solo nel caso di operatori provenienti da altri stati membri dell’Unione europea o da Stati terzi);
  • di aver frequentato e superato un corso di formazione regionale di almeno novanta ore istituito ai sensi della normativa previgente in materia;
  • di aver esercitato l’attività di tatuaggio o piercing in modo continuativo per almeno cinque anni;
  • di essere estetista abilitato all’esercizio di impresa di estetica e di aver frequentato il corso per uso del dermografo e per l’apprendimento delle prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla circolare del Ministero della Salute e dal Decreto interministeriale 206/2015 (per la sola attività di dermopigmentazione).

È inaccettabile e contra legem, che nella Regione Lazio per aprire la medesima ATTIVITA’ di ESTETICA dermopigmentazione o trucco permanente e tatuaggio con finalità medica siano sufficienti 90 ore di corso igienico – sanitario rispetto a quanto già previsto dalla legge statale, ovvero di 2700 ore di corso per ottenere il diploma di specializzazione di estetista.

La Deliberazione deve essere modificata o annullata in autotutela onde evitare ulteriori gravi danni al comparto dell’estetica nonché alla Regione Lazio stessa e a tutti i Comuni che rilasceranno una SCIA per l’ATTIVITA’ di ESTETICA dermopigmentazione - trucco permanente – tatuaggio medicale palesemente illegittima in contrasto con l’attività dell’estetista già normata dallo Stato e dalla Regione Lazio con Legge Regionale n. 33 del 13 Dicembre 2001.

Nella DGR 270 del 03/05/2022 si rilevano violazioni e omissioni di legge.

L’attuazione della Legge Regionale attraverso la DGR 270 comporta un inevitabile sviamento della clientela a favore della nuova ATTIVITÀ di ESTETICA dermopigmentazione o trucco permanente (tatuaggio), professione individuata dalla legge regionale 2/2021 e attuata dalla Delibera di cui in oggetto, provvedimenti palesemente contra legem.

Tale violazione crea di fatto una evidente concorrenza sleale e sviamento di clientela tra l’ATTIVITÀ di ESTETICA già regolamentata della dermopigmentazione o trucco permanente (attività di estetista Legge 1/1990) e la nuova attività di dermopigmentazione o trucco permanente (attività tatuatore – illegittima -  L.R. 3marzo 2021, n. 2) Rilasciare quindi la SCIA per l’attività di dermopigmentazione o il trucco permanente (tatuaggio), che di fatto è l’attività propria dell’estetista, senza richiedere i legittimi requisiti professionali, è una violazione gravissima e insanabile.

La dermopigmentazione è attività propria dell’estetista e pertanto, necessita di titoli e autorizzazioni già normati dalla legge; quindi, autorizzare nuove attività di dermopigmentazione o trucco permanente sotto la voce “tatuaggi”, senza richiedere il titolo di estetista così come previsto dalla legge dello Stato, è palesemente illegittimo sotto tutti i punti di vista, anche comunitari.

Tale violazione crea enormi danni a tutto il comparto dell’estetica, ai Comuni che rilasciano una SCIA illegittima e alla Regione Lazio stessa nonché a tutte le persone che ignare dell’illegittimità aprono l’attività estetica di dermopigmentazione, investendo risorse economiche, senza avere il titolo di legge per farlo.

La SCIA per tatuaggio e piercing e tutti i suoi atti presupposti (Legge Regionale e DGR)  – altro non è che l’autorizzazione ad aprire un’attività di estetica senza titoli e per questo non può rimanere aperta al pubblico contra legem.

 Anche lo standard professionale dell’operatore di estetica dermopigmentazione o trucco permanente e il relativo standard di percorso formativo  sono illegittimi in quanto non è possibile formare nuovi operatori in ambito dell’estetica attraverso una DGR che fa riferimento ad una legge regionale, che ha istituito una nuova professione, identica a quella già esistente  dell’estetista, per svolgere le medesime attività di dermopigmentazione – trucco permanente - tatuaggio con finalità medica, ma senza avere i titoli abilitativi di estetista che è già normata da legge dello Stato.

Tutti gli allegati alla DGR sono evidentemente nulli ed illegittimi in quanto in palese contrasto con le leggi nazionali per tutti i fatti sopra esposti.

Inoltre, la definizione di operatore delle attività di tatuaggio, così come emerge dall’allegato 4 della DGR 270/2022, abilitato all’esercizio delle attività di dermopigmentazione o trucco permanente, applicata a fini estetici per migliorare, correggere i lineamenti del viso o l’immagine estetica con dermografo è palesemente contraria alla normativa vigente in quanto una competenza propria dell’estetista non può essere riconosciuta in capo ad un’altra figura professionale con titoli inferiori e differenti.

Nella stessa scheda di cui all’allegato 4 della DGR si classifica l’attività di dermopigmentazione in capo all’estetista e al truccatore, come da relativo codice ISTAT 5.4.3.2.0, né poteva essere diversamente

Infatti, nella delibera stessa vi è una netta distinzione tra l’apparecchiatura utilizzata per eseguire la dermopigmentazione dermografo e l’apparecchiatura per eseguire i tatuaggi macchina o pistola (tattoo machine o gun tattoo o similari).

Si evidenzia che nel piano formativo della DGR siano previste molte più ore di formazione per l’attività estetica dermopigmentazione rispetto alle ore di formazione per il tatuaggio decorativo.

A fortiori, il Ministero dello Sviluppo Economico con la nota prot. n. 18706 del 20/01/2017 avente ad oggetto Estetisti. Attività di trucco semipermanente afferma che debba ritenersi consentita la prestazione dell’attività di trucco semipermanente a soggetti in possesso dell’abilitazione allo svolgimento dei trattamenti estetici i quali abbiano ricevuto idonea formazione dal fabbricante dell’apparecchiatura o da un suo mandatario o da altro ente competente, purché certificata conformemente alle indicazioni sopra esposte.

Con sentenza TAR LAZIO n. 2686/2020 viene chiarito definitivamente: Premettendo che la dermopigmentazione è un “trucco correttivo (colorazione, camouflage)” che crea un effetto tridimensionale per ridisegnare quegli specifici elementi del corpo che hanno perso con le terapie, anche chemioterapiche, la loro definizione e che tale attività è legislativamente riservata (art. 1 L. 1/1990 e D.M. 206/2015 scheda 23) agli esercenti la professione di estetista.

Tutto quanto sopra premesso,

CONFESTETICA,

quale associazione nazionale maggiormente rappresentativa degli estetisti,

vista la Legge del 04/01/1990 n. 1;

vista la Legge Regionale 13 Dicembre 2001, n. 33

visto il D.M. 206/2015 in attuazione dell’art. 10 legge 1/1990;

vista la Nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 18706 del 20/01/2017

vista la sentenza TAR Lazio n. 2686/2020;

vista la verificazione dell’Istituto Superiore con Ordinanza collegiale n.2994/2021 emessa dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale nell’ambito del ricorso RG 9703/2020 instaurato da

Confestetica et al. c/ Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell’Università e della Ricerca, per la riforma della sentenza TAR Lazio- Sez. III, n.2686/2020.

vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 4732 del 18/06/2021;

Tenendo conto che

  • la dermopigmentazione è l’attività dell’estetista già normata dalla legge 1/90 e D.M. 206/2015 pertanto non può essere normata nuovamente dalla Legge regionale 2/2021 di cui in oggetto non essendoci alcun vuoto legislativo da colmare a livello nazionale;
  • la DGR 270 non può essere attuata per regolamentare l’attività di dermopigmentazione o trucco permanente in quanto attività già propria dell’estetista siccome già normata da legge statale;
  • la DGR 270 e la legge Regionale 2/2021 stanno già creando gravissimi e irreparabili danni a tutto il comparto dell’estetica, in quanto sottraggono all’estetista la competenza già acquisita per legge della dermopigmentazione o del trucco permanente riconoscendola illegittimamente al tatuatore con requisiti e titoli inferiori (90 ore), differenti e illegittimi ponendo in essere una forte discriminazione nonché concorrenza sleale tra due attività;
  • la Regione Lombardia, in seguito all’audizione di CONFESTETICA, quale associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale della categoria degli estetisti, dopo l’audizione con la scrivente, ha stralciato la dermopigmentazione dal progetto di legge regionale n. 172 del 13/05/2021 “Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing” (doc.n.9)

CHIEDE

  • di modificare o annullare la DGR 270 in tutte le parti in cui viene citata la DERMOPIGMENTAZIONE, IL TRUCCO PERMANENTE, TRICOPIGMENTZIAIONE  E “TATUAGGIO MEDICALE” in quanto attività già propria dell’estetista;
  • di emendare la legge Regione Lazio n. 2 del 03/03/2021 con l’eliminazione dell’art 1 comma 3 lettera a)
  • 2)   dermopigmentazione o trucco permanente: tecnica di tatuaggio eseguita mediante aghi o dermografo, applicata a fini estetici per migliorare, correggere i lineamenti del viso o l’immagine estetica in generale;
  • 3)   tatuaggio con finalità medica: tecnica di tatuaggio effettuata da medici o operatori sanitari attraverso l’introduzione di pigmenti nel derma in soggetti che sono in cura con farmaci, anche chemioterapici;
  • nonché di sostituire all’art. 3 lettera a) n. 1 di eliminare la parola dermografo e sostituirla con macchina o pistola (tattoo machine o gun tattoo o similari) – così come anche indicato nella DGR 270 stessa; nonché emendare l’art. 9 comma 2 e art. 12 comma 2 e 3 della Legge Regionale 2/2021 ove si prevede l’erogazione di contributi pubblici per sostenere le donne che si sono sottoposte ad intervento di asportazione e ricostruzione dell’areola mammaria e di alleviare il disagio psicologico in quanto tali operatori non sono abilitati (e mai potranno esserlo con una legge regionale) ad eseguire la dermopigmentazione dell’areola capezzolo la quale è attività propria dell’estetista per legge, così come confermato anche dal Consiglio di Stato sentenza n. 4732 del 18/06/2021 e dall’Istituto Superiore di Sanità in data 27/04/2021;
  • valuterà la Regione Lazio, a sua discrezione e con un provvedimento ad hoc, se destinare fondi alle donne malate oncologiche per sottoporsi al suddetto trattamento dalla professionista già individuata dalla legge, ovvero l’estetista.

Vi rappresentiamo fin da ora che, in mancanza di un Vostro tempestivo quanto fattivo riscontro, CONFESTETICA procederà nelle sedi giudiziarie competenti alla richiesta di annullamento, anche in via d’urgenza con richiesta cautelare, della Deliberazione 270 con contestuale richiesta di incidente costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale di tutta la legge regionale 2/2021.

La presente è comunque da ritenersi quale formale costituzione in mora per il risarcimento dei gravi danni cagionati all’intera categoria delle estetiste e la refusione di tutte le spese legali necessarie e causate dall’illegittimo provvedimento della Vostra Amministrazione.

 

Riferimento del procedimento

Roberto Papa

Segretario Nazionale Confestetica