Con riferimento alla proposta di legge di cui in oggetto, presentata dalla consigliera Sarah Disabato e approvata all’unanimità nei giorni scorsi dalla Commissione Sanità e presentata per la discussione nella seduta del Consiglio regionale del 17 gennaio.

Sempre all’unanimità, la Commissione ha approvato la Proposta di legge 187, “Riconoscimento delle attività di tatuaggio e di piercing”, presentata dalla prima firmataria Sarah Disabato (M5s).

Tenuto conto che le due relatrici di maggioranza Sara Zambaia (Lega) e Alessandra Biletta (Forza Italia) hanno introdotto l’argomento illustrando il contenuto della legge che riguarda sia il tatuaggio estetico che quello con finalità mediche. 

Ritenuto che per il triennio 2023-2025, la legge stanzia 60mila euro all’anno e che il testo di legge si occupa delle norme per eseguire i tatuaggi in sicurezza, la necessaria formazione degli operatori e le sanzioni previste in caso di inadempienze, i contributi per i tatuaggi per la ricostruzione dell’areola mammaria dopo l’intervento chirurgico per l’asportazione del tumore al seno ed infine una campagna informativa rivolta in particolare ai giovani.

Considerato che la relatrice di opposizione Sarah Disabato (M5s) ha messo in risalto la necessità di avere una norma legislativa di riferimento in materia di tatuaggi che preveda soprattutto un adeguato percorso di formazione (sono previste 1500 ore di corso) per gli operatori per prevenire i rischi sanitari connessi ai tatuaggi e all’esercizio abusivo di questa pratica estetica.

Appreso che ieri ci è arrivata la seguente comunicazione dalla relatrice di opposizione Sarah Disabato (M5s): Buongiorno, come da interlocuzioni intercorse nei mesi ho provveduto a depennare tutta la parte di dermopigmentazione dal testo di legge.

Si apprezza molto l’iniziativa di stralcio della dermopigmentazione dal testo, a seguito nelle nostre memorie in vista dell’audizione del 27 giugno u.s..

Si rileva che in tale audizione solo CONFESTETICA a tutela e rappresentanza dell’estetista, mentre dall’altra parte c’era la rappresentanza dei tatuatori con CNA SERVIZI SRL con l’assistente contabile Antonella Gualchi; l'Associazione tatuatori artistici con il tatuatore Eugenio Arneodo e le varie onlus a tutela delle donne malate oncologiche.

Confestetica, con la sua delegata Rosangela Scaccianoce, estetista, che in tale audizione ha ribadito che "l'attività di estetista sia già regolamentata, a livello nazionale, dalla Legge 1 / 90, che ne disciplina l'attività e ne prevede la formazione. Per questo chiediamo che la dermopigmentazione, di competenza degli estetisti, venga affrontata in maniera separata rispetto al tatuaggio artistico”.

Al fine di apportare un contributo importante alla nobile iniziativa che la Regione Piemonte sta intraprendendo con questo disegno di legge, si evidenziano alcuni punti fondamentali, dai quali non si può prescindere. 

Il “tatuaggio pigmentazione dell’areola capezzolo”, definito «tatuaggio con finalità mediche» nella proposta di legge in oggetto all’articolo 2, lettera b) è di fatto una letterale traduzione dalla lingua inglese «medical tattoo», che non ha alcuna finalità terapeutica, non è riconducibile in alcun modo a «cure mediche», non sono «prestazioni mediche [alla persona]», non hanno alcuno scopo di diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute o di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone; le semplici convinzioni soggettive che sorgono nella mente della persona che si sottopone a un trattamento di «tatuaggio con finalità mediche» non sono, di per sé, sufficienti a determinarlo terapeutico.

Nessun tatuaggio può riparare gli esiti di interventi chirurgici, attraverso l’introduzione di pigmenti nel derma, nemmeno se effettuato nelle strutture sanitarie pubbliche o private.

In Italia, ciò che impropriamente viene tradotto come «tatuaggio con finalità mediche» è un’attività già normata e consiste in prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti e può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione del dermografo, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici. Sono escluse solo le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico. Articolo 1, legge 4 gennaio 1990, n. 1 e confermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 04732/2021 del 18 giugno 2021.

Il «tatuaggio con finalità mediche» altrimenti detto dermopigmentazione, micropigmentazione trucco permanente, trucco semipermanente, disegno epidermico o camouflage, viene utilizzato esclusivamente a fini estetici per la correzione di inestetismi del viso e del corpo, per il miglioramento della immagine estetica in generale, nella copertura di cicatrici risultanti da interventi chirurgici o incidenti (camouflage). Tramite un applicatore puntiforme sterile oscillante (detto dermografo), viene trasferita nell’epidermide una piccola quantità di pigmento che vi permane per un periodo variabile secondo la zona del viso o del corpo articolo 10 legge 4 gennaio 1990, n. 1 attuato dal Decreto interministeriale 15 ottobre 2015, n. 206.

Il «tatuaggio con finalità mediche», dell’areola capezzolo, è eseguito su persone che hanno subito modifiche nell’aspetto cutaneo quali esito di traumi, interventi chirurgici o patologie; consiste nell’introduzione di inchiostro nel derma al fine di coprire alterazioni della pigmentazione cutanea e di ripristinare l’aspetto di una cute sana, anche come complemento agli interventi di chirurgia ricostruttiva. Così come definita dal Ministero della Salute nella nota circolare, poi annullata dal Consiglio di Stato, che ha confermato che tale attività è propria dell’estetista in forza della legge 4 gennaio 1990, n.1 (Documento allegato 1).

Al fine di erogare il «tatuaggio con finalità mediche», si deve essere in possesso della speciale abilitazione dello Stato, che si ottiene solo frequentando obbligatoriamente un corso triennale in estetica, con un minimo di 900 ore annue e si devono studiare materie molto complesse come: Cosmetologia, Anatomia, Fisiologia, Estetica, Dermatologia, Psicologia, Tecnica applicata, Fisica, Chimica, Igiene, Dietologia, Alimentazione, Etica professionale, Diritto contrattuale, Diritto del lavoro, Sicurezza sul lavoro, Organizzazione e gestione aziendale, Tecniche di mercato, Disciplina di settore per l'esercizio dell'attività, Disciplina di settore negli altri stati, Lingua estera e tra le materie fondamentali di studio c’è proprio l’uso di apparecchiature estetiche, tra le quali rientra appunto il dermografo.

Ottenuta l’abilitazione, ci si deve iscrivere obbligatoriamente al Registro delle Imprese (Ente Pubblico), come attività riservata per legge; quindi, solo se si è in possesso del titolo abilitante, il Sindaco dovrà rilasciare l’autorizzazione (licenza estetica) e l’ASL il relativo nullaosta.

Proprio a tutela della salute pubblica lo Stato ha promulgato la legge 4 gennaio 1990, n. 1 e ha disciplinato l’attività di «tatuaggio con finalità mediche», che più correttamente si deve indicare come «dermopigmentazione estetica» o «trucco permanente» o «camouflage» e normata con gli articoli 1, 2, 3, 4 e al terzo comma dell’articolo 6 lettera e) ed f), nonché all’articolo 10, attuato dal regolamento del dermografo, scheda 23 del D.M. 206/2015. 

Troppo spesso, si assiste ad un apparente caos, voluto e creato ad arte da soggetti che agiscono più o meno nascostamente per il proprio interesse particolare, a discapito dell’interesse collettivo. Infatti, questi soggetti interessati a vendere corsi, apparecchiature e pigmenti a tutti, diffondono e propagandano false indicazioni, pur di vendere a tutti ciò che dovrebbero vendere solo a chi è in possesso dei titoli abilitanti. In particolare, la falsa narrazione che rimbalza quotidianamente sui social e sui media è che per erogare «tatuaggio con finalità mediche» sia sufficiente frequentare un corso regionale igienico di poche ore, facendo passare questo corso igienico come abilitazione per erogare il «tatuaggio con finalità mediche».

L’equivoco alimentato da questi soggetti con veri artifizi è di voler far credere che il «tatuaggio con finalità mediche» sia un’attività medica, e con questa falsa classificazione, da loro stessi propagandata, tentano maldestramente di eludere la legge 4 gennaio 1990, n. 1, per ottenere più profitti.

Non sono poche le persone che cadono in questo inganno, pensando più o meno in buona fede che il «tatuaggio con finalità mediche» sia un’attività medica.

Questa meschina propaganda messa in atto prevalentemente da soggetti interessati economicamente, ma anche da dipendenti pubblici di alcuni enti, presenti su tutto il territorio, che a vario titolo entrano in contatto con questi soggetti interessati a vendere corsi, apparecchiature e pigmenti per il «tatuaggio con finalità mediche», condiziona e distorce il mercato dell’estetica, creando una forte concorrenza sleale tra chi è in possesso della speciale abilitazione dello Stato (l’estetista) e chi invece eroga il «tatuaggio con finalità mediche» senza essere in possesso di detta abilitazione.

Questa grave distorsione del mercato favorisce gli interessi particolari di una decina di soggetti interessati, compromettendo seriamente gli interessi collettivi delle 44.515 imprese di estetica, delle 80.000 estetiste regolarmente occupate e di diversi milioni di clienti finali.

Si fa presente che sulla questione «tatuaggio con finalità mediche», il presidente da poco scomparso Franco Frattini, ha affrontato eccellentemente la questione, chiedendo in tale giudizio all’Istituto Superiore di Sanità di effettuare una verificazione, ponendo quattro domande specifiche, la prima delle quali è stata: “Indichi il Verificatore se il trattamento di dermopigmentazione possa essere definito come trattamento “terapeutico”. Il verificatore a tale domanda ha risposto: “Se per trattamento terapeutico si intende quindi un trattamento che prevede il ricorso ad un piano terapeutico allora la dermopigmentazione non rientra in tale categoria non potendo essere assimilato ad un “trattamento” terapeutico.” La sentenza, quindi, ha confermato ciò che è già normato dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, ovvero che la dermopigmentazione dell’areola capezzolo è attività propria dell’estetista. Si allega la verificazione dell’ISS (Documento allegato 2) e la sentenza del Consiglio di Stato n. 04732/2021 del 18 giugno 2021 (Documento allegato 3).

Tale verificazione dell’ISS e la conseguente sentenza del Consiglio di Stato si sono rese necessarie per l’annullamento della nota Circolare del Ministero della Salute del 15/05/2019, nella quale si è affermato illegittimamente che: “La prestazione “pigmentazione dell’areola - capezzolo” deve essere eseguita esclusivamente da chi eserciti una professione sanitaria, in ambulatorio accreditato o autorizzato a seconda che venga o non venga eseguita a carico del Servizio Sanitario Nazionale: non può essere eseguita in strutture non sanitarie e da personale non sanitario.”

Nella verificazione, l’Istituto Superiore di Sanità evidenzia due aspetti molto importanti:

Il primo aspetto è che Il personale medico e Il personale sanitario, non medico, non è detto che siano in possesso della capacità ed esperienza di utilizzo di dispositivi e tecniche per il tatuaggio.

Il secondo aspetto è che Il personale medico, si deve valutare che tale opzione costituisce un sottoutilizzo delle mansioni proprie del medico e sottrae risorse per attività medica specifica; e Il personale sanitario, non medico. Si deve considerare gli impegni di lavoro e la necessità di riconvertire e formare tale personale per dedicarlo ad attività diverse dalle mansioni per le quali è stato assunto.

Si fa presente che oggi, per l’erogazione dei «tatuaggi con finalità mediche» la tutela della salute pubblica è garantita dalla legge del 4 gennaio 1990, n. 1 ed è l’unica a poterla garantire in tutta Italia; le strutture abilitate e autorizzate ad erogare tale trattamento hanno tutte ottenuto il nullaosta dell’ASL.

Per finanziare alle donne che necessitano di tale trattamento per il triennio 2023-2025, con la legge che stanzia 60mila euro all’anno, si deve tener conto che in nessuna struttura sanitaria pubblica o privata si possono erogare «tatuaggi con finalità mediche», indicati nei LEA come «tatuaggio pigmentazione dell’areola capezzolo», a prescindere da chi li esegue, solo ed esclusivamente se si è in possesso dell’autorizzazione del Sindaco, così come normato dagli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 e che in assenza di autorizzazione comunale, si applica l’articolo 12.

Per erogare i «tatuaggi con finalità mediche» in strutture sanitarie pubbliche o private, si devono ottenere le giuste autorizzazioni dal Sindaco in spazi dedicati a tali trattamenti, nominare obbligatoriamente un direttore tecnico con i titoli abilitanti e solo così si potranno destinare risorse pubbliche ad attività lecitamente autorizzate all’interno di strutture sanitarie pubbliche o private.

Per erogare trattamenti estetici, quali appunto «tatuaggi con finalità mediche», indicati nei LEA come «tatuaggio pigmentazione dell’areola capezzolo» in strutture sanitarie pubbliche o private, si deve essere autorizzati dal Sindaco, esattamente come qualsia altra attività già presente in queste strutture, come, farmacie, edicole eccetera.

Il «tatuaggio pigmentazione dell’areola capezzolo» non è un’attività sanitaria, bensì un’attività estetica regolamentata dagli articoli 1, 2, 4 e 10 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 e in assenza di regolari autorizzazioni del Sindaco, risultano essere attività abusive, sanzionate dall’articolo 12.

Le due regioni che hanno già trattato la materia sono:

  • Regione Lombardia, che a seguito del nostro intervento ha stralciato dalla proposta di legge n. 172 del 13 maggio 2021, sia la «dermopigmentazione» che il «tatuaggio con finalità medica», promulgando così la Legge regionale 23 luglio 2021 - n. 13, Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing, attuata dalla Deliberazione n. 5796 del 21.12.2021.
  • Regione Lazio che a non ha interpellato la rappresentanza nazionale degli estetisti, ha promulgato la Legge regionale 3 marzo 2021 - n. 2 Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e piercing, l’ha poi attuata con Deliberazione n. 270 del 3.5.2022 escludendo l’attuazione dei «tatuaggi con finalità medica», tale delibera è stata impugnata da Confestetica e che è in corso presso il T.A.R. del Lazio la richiesta di annullamento per tutte le illegittimità che contrastano con la legge 4 gennaio 1990, n. 1, nonché le illegittimità costituzionali che violazione il terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione (professioni).

Per tutti i motivi sopra esposti, accertato che i «tatuaggi con finalità mediche», con particolare riferimento al «tatuaggio pigmentazione dell’areola capezzolo» indicato nei LEA, altrimenti detto dermopigmentazione, micropigmentazione trucco permanente, trucco semipermanente, disegno epidermico o camouflage è attività già regolamentata dallo Stato con legge 4 gennaio 1990, n.1 e non può in alcun modo essere erogata senza le giuste autorizzazioni comunali.

In conclusione, onde evitare di stanziare fondi pubblici per attività come il «tatuaggio pigmentazione dell’areola capezzolo», da eseguirsi in strutture sanitarie pubbliche e private, in palese violazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1; onde evitare il sottoutilizzo delle mansioni proprie del medico e sottrae risorse per attività medica specifica, onde evitare  di occupare personale sanitario non medico a nuovi impegni di lavoro, con eventuale riconversione e formazione di tale personale per dedicarlo ad attività diverse dalle mansioni per le quali è stato assunto, così come anche evidenziato dall’Istituto Superiore di Sanità nella sua verificazione, onde evitare di creare una grave distorsione del mercato, con palese concorrenza sleale nei confronti delle imprese e operatori già abilitati dalla legge, onde evitare di destinare risorse pubbliche a donne malate oncologiche, che se si rivolgessero a strutture sanitarie pubbliche o private, prive dell’autorizzazione del Sindaco come previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, di fatto riceverebbero tale trattamento di pigmentazione dell’areola capezzolo in forma abusiva e per questo sanzionato dall’articolo 12.

Si propongono le seguenti soluzioni:

  1. Stralciare dalla proposta di legge in oggetto, all’articolo 2 il punto b) tatuaggio con finalità mediche: tecnica di tatuaggio eseguita nelle strutture sanitarie pubbliche o private, attraverso l’introduzione di pigmenti nel derma, che ha lo scopo di riparare gli esiti di interventi chirurgici. In quanto tale attività è già regolamentata dalla legge 4 gennaio 1990, n.1. Lo stralcio si rende necessario, per coerenza e rispetto della Legge nazionale.
  2. Si offre la nostra piena collaborazione affinché nella Regione Piemonte possano nascere, all’interno di strutture sanitarie pubbliche e private, legittime strutture autorizzata dal Sindaco, come per legge, per erogare il trattamento estetico di pigmentazione dell’areola capezzolo, così come sta già accadendo in altre strutture sanitarie; inoltre, dal 2013, moltissime farmacie hanno già ottenuto le regolari autorizzazioni dal Sindaco per erogare anche pigmentazione dell’areola capezzolo.
  3. L’accreditamento con il SSN presuppone che gli erogatori privati garantiscano determinati standard di qualità e sicurezza, rispettando specifici requisiti organizzativi, strutturali e di personale. L’erogazione delle prestazioni “per conto del SSN” da parte di soggetti privati avviene nel rispetto di particolari accordi contrattuali stipulati con le Asl territorialmente competenti.

Rinnovando la nostra piena collaborazione al fine di raggiungere insieme il nobile scopo che si è prefissato dalla Regione Piemonte con la proposta di legge in oggetto, si resta in attesa di un cortese riscontro. Siamo disponibili anche ad una ulteriore ed eventuale audizione, anche da remoto con i consiglieri Sara Zambaia; Alessandra Hilda Francesca Biletta.

La presente è da valersi come atto istruttorio, da protocollare dalla Regione Piemonte, rientrando quindi tra gli atti istruttori, prima della eventuale promulgazione della legge regionale avente come riferimento il riconoscimento delle attività di tatuaggio.

 

Cordialmente

Roberto Papa


_____________________________
Segretario Nazionale Confestetica
Mobile: 333.87.500.87

 

Documenti allegati:

  1. Nota circolare del Ministero della Salute del 15/05/2019 Annullata dal Consiglio di Stato
  2. Verificazione Istituto Superiore di Sanità Pigmentazione areola capezzolo
  3. Sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato la nota circolare del 15/05/2019

Stampa circolare

Note                            ­ 

­­­­­­­­­­­Articolo 12 legge 4 gennaio 1990, n. 1.      
Per chi esercita il trattamento di pigmentazione dell’areola capezzolo senza i requisiti professionali di cui all'articolo 3 è inflitta dall’autorità regionale competente la sanzione amministrativa, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 12 della legge 4 gennaio 1990, n. 1.

L’articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prevede il principio di specialità, ovvero, quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale.

L’articolo 12 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 ha sostituito l’artico 348 del codice penale con il seguente:
 «Art. 348 (Esercizio abusivo di una professione).

  • Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.
  • La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.
  • Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo».

L’articolo 2 del D.Lgs. 16 ottobre 2020, n. 142, in attuazione della direttiva (UE) 2018/958, individua il «titolo professionale protetto»: una forma di regolamentazione di una professione secondo cui l'uso del titolo in un’attività professionale o un gruppo di attività professionali è subordinato, direttamente o indirettamente, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di una specifica qualifica professionale, e secondo cui l'uso improprio di tale titolo è soggetto a sanzioni.  Il titolo per erogare il trucco permanente è normato dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1.

  • La pigmentazione dell’areola capezzolo si effettua con il possesso di una specifica qualifica professionale così come disposto al comma uno dell’articolo 3 e dal comma quattro articolo 4 legge 4 gennaio 1990, n. 1.
  • La pigmentazione dell’areola capezzolo può essere erogata solo dopo l’iscrizione obbligatoria presso l’ente pubblico dotato di autonomia funzionale, denominato Registro delle Imprese e dopo l’autorizzazione disposta dal Sindaco, così come disposto dall’articolo 2 legge 4 gennaio 1990, n.1. L’iscrizione è subordinata al possesso della specifica qualifica professionale con accertamento delle specifiche professionalità, comma quattro dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1990, n. 1.
  • l’eventuale uso improprio di tale titolo è soggetto a sanzioni articolo 12 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 in combinato disposto con il richiamato art. 9 della l. 689/1981.